Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5037 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5037 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29071/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
NOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n. 499/2019 depositata il 27/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Messina, con sentenza 499/2019, resa pubblica il 27.6.2019 dichiarava improcedibile ai sensi dell’art. 348 c.p.c. l’appello avverso la sentenza di primo grado proposto da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Per quanto interessa in questa sede, la Corte di merito osservava che, nonostante la rituale comunicazione del rinvio dell’udienza di prima comparizione (in cui nessuno era comparso), nessuno era comparso neppure alla successiva udienza del 27.6.2019.
Ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME con un unico motivo, denunziando la violazione dell’art. 348 c.p.c. e dolendosi della declaratoria di improcedibilità del gravame, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, il rinvio della prima udienza non risultava comunicato alle parti, come certificato dal cancelliere. Hanno resistito al ricorso i COGNOME.
A seguito del coevo ricorso per revocazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avanti la Corte d’Appello di Messina, all’udienza del 3 dicembre 2021, questa Corte ha disposto la sospensione del procedimento di legittimità, ai sensi dell’art. 398 comma 4° c.p.c.
Con sentenza n.343 del 24 aprile 2023, la Corte d’appello di Messina revocava la sentenza n. 499/2019 ed, in riforma della sentenza n. 446/2018 del Tribunale di Patti, ‘ riconosce e dichiara che COGNOME NOME e i suoi aventi diritto, in rapporto al fabbricato sito in INDIRIZZO hanno acquistato, per intervenuto possesso ultraventennale, la servitù di passaggio
che, attraversando il fondo di COGNOME NOME, oggi dei convenuti NOME, consentiva l’accesso alla INDIRIZZO; conseguentemente ordina agli appellati di porre in essere quanto necessario a consentire l’esercizio agevole del passaggio attraverso il loro fondo ‘.
Il giudizio è stato dunque nuovamente fissato per la camera di consiglio del 14 dicembre 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Secondo l’indirizzo unanime di questa Suprema Corte, la revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata -che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere, a sua volta, impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto (Sez. U., n. 10553 del 28 aprile 2017; Sez. 3, n. 9201 del 2 aprile 2021).
Conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
In considerazione dell’esito del giudizio, le spese del giudizio di cassazione devono essere integralmente compensate.
Trattandosi, inoltre, di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione, non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. U., n. 28383 del 14 dicembre 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023, nella camera di consiglio