Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24206 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24206 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14140-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
avverso la sentenza n. 1106/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/12/2023 R.G.N. 831/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/06/2025
CC
che , con la sentenza n. 1106/2023, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale era stata accolta la domanda proposta da NOME COGNOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE con mansioni di esattore e inquadramento nel livello C del CCNL di settore, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’indennità di turni spezzati di cui all’art. 43 lett. b) CCNL, con la conseguente condanna della società al pagamento di euro 4.803,80;
che avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo; che l’intimato ha resistito con controricorso; il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380
che bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che è stato depositato il verbale di accordo transattivo, intercorso tra le parti, stipulato in sede sindacale il 17.12.2024; che dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo concernente la controversia de qua , dandosi atto dell’intervenuta definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge; che tale verbale si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;
che le spese del presente giudizio sono compensate, sussistendone le ragioni, in relazione all’avvenuta complessiva conciliazione della controversia.
che non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 25 giugno 2025.