Cessazione Materia del Contendere: Come un Accordo Chiude una Disputa sul Lavoro in Cassazione
Nel complesso mondo del diritto del lavoro, non tutte le controversie arrivano a una sentenza definitiva. A volte, il percorso giudiziario si interrompe perché le parti trovano un accordo. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione è un esempio emblematico di come la cessazione materia del contendere possa porre fine a una lite, anche quando questa è giunta al suo ultimo grado di giudizio. Analizziamo come un accordo transattivo abbia reso superflua una pronuncia della Suprema Corte in un caso di licenziamento.
I Fatti del Caso: Dal Licenziamento alla Cassazione
La vicenda ha inizio con il licenziamento per giusta causa di un lavoratore da parte di una società di cantieristica navale, comunicato con una lettera del 28 dicembre 2020. Il lavoratore impugna il licenziamento, ma il Tribunale, in primo grado, respinge il suo ricorso.
Non dandosi per vinto, il dipendente propone appello. La Corte d’Appello di Napoli ribalta la decisione iniziale: accoglie il reclamo, annulla il licenziamento e condanna l’azienda a reintegrare il lavoratore nel suo posto. Oltre alla reintegra, la Corte dispone il pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Contro questa sentenza, la società datrice di lavoro decide di giocare l’ultima carta, presentando ricorso presso la Corte di Cassazione.
La Svolta: L’Accordo e la cessazione materia del contendere
Il procedimento di fronte alla Suprema Corte, tuttavia, non giunge a una conclusione sul merito della questione. Durante il giudizio, accade un fatto decisivo: le parti raggiungono un accordo. Viene redatto e depositato un verbale di conciliazione giudiziale, datato 26 luglio 2024, con il quale azienda e lavoratore definiscono in via transattiva ogni loro reciproca pretesa.
Questo accordo, che include anche la regolamentazione delle spese legali sostenute, cambia completamente lo scenario processuale. Non esiste più un conflitto, una lite da risolvere. L’interesse delle parti a ottenere una sentenza dalla Corte di Cassazione viene meno.
La Decisione della Corte Suprema
Preso atto del verbale di conciliazione, la Corte di Cassazione non entra nel merito dei motivi del ricorso presentati dall’azienda. Non valuta se il licenziamento fosse legittimo o se la decisione della Corte d’Appello fosse corretta. Semplicemente, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si tratta di una pronuncia di carattere puramente processuale. La Corte certifica che la controversia è stata risolta direttamente dalle parti e, di conseguenza, il processo non ha più ragione di proseguire. La dichiarazione di cessazione si estende anche alle spese di lite, poiché anch’esse sono state oggetto dell’accordo transattivo.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione della Corte è lineare e diretta. Il presupposto fondamentale di qualsiasi processo è l’esistenza di un contrasto, di una lite tra due o più soggetti. Nel momento in cui questo contrasto viene meno, perché le parti hanno trovato un’intesa autonoma, il giudice perde la sua funzione.
Il verbale di conciliazione depositato in atti è la prova inconfutabile che le posizioni contrapposte si sono appianate. Le parti hanno inteso definire tutte le loro ‘reciproche pretese’, chiudendo ogni questione pendente, compresa quella oggetto del ricorso in Cassazione. Pertanto, continuare il giudizio sarebbe stato un esercizio inutile. La Corte, riconoscendo la volontà delle parti, non può fare altro che prenderne atto e dichiarare formalmente concluso il procedimento per avvenuta risoluzione della disputa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, dimostra che la via della conciliazione è sempre percorribile, in qualsiasi fase e grado del giudizio, anche davanti alla Corte di Cassazione. Un accordo può rivelarsi più vantaggioso per entrambe le parti rispetto all’incertezza e ai costi di una sentenza definitiva.
In secondo luogo, chiarisce la natura della cessazione materia del contendere: non è una decisione che dà torto o ragione a qualcuno, ma una presa d’atto che la lite si è spenta per volontà delle parti. Per le aziende e i lavoratori, ciò significa che è possibile porre fine a un contenzioso in modo controllato, definendo autonomamente i termini economici e normativi della chiusura del rapporto, senza rimettersi completamente alla decisione di un giudice.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’?
Significa che il processo si estingue perché le parti hanno risolto la loro controversia tramite un accordo, facendo venire meno la necessità di una decisione da parte del giudice.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso nel merito del licenziamento?
La Corte non si è pronunciata sulla legittimità del licenziamento perché, con il deposito del verbale di conciliazione, le parti hanno dimostrato di aver risolto la lite in autonomia, rendendo superfluo un intervento del giudice.
L’accordo raggiunto tra le parti includeva anche le spese legali?
Sì, l’ordinanza specifica che l’accordo transattivo ha definito tutte le reciproche pretese, compreso il regolamento delle spese di lite, motivo per cui la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere anche su questo punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12311 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12311 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5643-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/01/2024 R.G.N. 1318/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 5643/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 27/03/2025
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 3012 del 2023 il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione proposta da Prezioso Vitale avverso l’ordinanza emessa all’esito del procedimento sommario con la quale il giudice ha rigettato il suo ricorso volto a dichiarare la nullità e/o illegittimità della risoluzione per giusta causa del suo rapporto di lavoro adottata dalla RAGIONE_SOCIALE con lettera del 28.12.2020, con conseguente condanna alla reintegra ed al pagamento di un’indennità risarcitoria pari all’ammontare di tutte le retribuzioni maturate, dalla data della risoluzione e sino all’effettiva riammissione in servizio, indicata nella misura di € 2.112,54.
Con sentenza n. 10/2024 dell’8/01/2024, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il reclamo di COGNOME e, in riforma della sentenza reclamata, ha annullato l’impugnato licenziamento e condannato la RAGIONE_SOCIALE a reintegrarlo nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto per dodici mensilità, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del licenziamento all’effettivo soddisfo, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il Vitale ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha depositato nota con allegato verbale di conciliazione inter partes sulla scorta del quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
Dall’esame del verbale di conciliazione giudiziale in data 26 luglio 2024, depositato in atti, risulta che con esso le parti hanno inteso definire le
reciproche pretese, anche in relazione alle questioni oggetto del presente ricorso ( compreso il regolamento delle spese di lite). Alla luce del venir meno della posizione di contrasto tra le parti , attestata dal verbale richiamato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche con riferimento alle spese di lite p.q.m.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 27 marzo 2025.
LA PRESIDENTE
NOME COGNOME