Cessazione Materia del Contendere nel Contesto del Regolamento Dublino
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di applicazione del principio di cessazione materia del contendere nell’ambito del diritto dell’immigrazione, specificamente in relazione al Regolamento Dublino III. Questo principio processuale, fondamentale nel nostro ordinamento, interviene quando i fatti evolvono in modo tale da eliminare la controversia originaria, rendendo superflua una pronuncia del giudice. Analizziamo come la Corte di Cassazione sia giunta a questa conclusione.
I Fatti di Causa: Il Ricorso contro il Trasferimento
Un cittadino straniero aveva presentato ricorso contro un provvedimento del Tribunale di Roma. Quest’ultimo aveva confermato la decisione del Ministero dell’Interno di trasferirlo in Austria, in applicazione del Regolamento Dublino III. La base di tale decisione era che il richiedente aveva già presentato una precedente domanda di protezione internazionale in Austria, come emerso dal sistema Eurodac.
Il ricorrente, nel suo appello alla Corte di Cassazione, lamentava la violazione di diverse norme del Regolamento (UE) 604/2013. In particolare, sosteneva che il colloquio preliminare era stato condotto senza l’assistenza di un interprete e che gli erano state negate le informazioni obbligatorie previste dalla legge, per di più senza traduzione in una lingua a lui comprensibile.
La Svolta nel Procedimento e la cessazione materia del contendere
L’elemento decisivo che ha cambiato le sorti del processo è intervenuto durante il giudizio di Cassazione. Il difensore del ricorrente ha depositato un’istanza informando la Corte che il Ministero dell’Interno, con una nota ufficiale, aveva comunicato di riconoscere la competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda di protezione internazionale.
Questo atto del Ministero ha di fatto annullato il presupposto del contendere: la pretesa dello Stato di trasferire il richiedente in Austria non esisteva più. Di conseguenza, il ricorrente non aveva più interesse a far valere le presunte violazioni procedurali, poiché il suo obiettivo principale – rimanere in Italia per l’esame della sua domanda – era stato raggiunto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, preso atto della comunicazione del Ministero, ha ritenuto che la decisione ministeriale avesse fatto “venir meno delle ragioni di contrasto fatte valere con l’odierno giudizio”. In termini giuridici, si è verificata una “sopravvenuta carenza di interesse” da parte del ricorrente a ottenere una decisione nel merito.
Quando l’oggetto della disputa svanisce, il processo non può proseguire, poiché mancherebbe di uno dei suoi presupposti fondamentali: l’interesse ad agire. La Corte, pertanto, non è entrata nel merito delle violazioni lamentate dal ricorrente, ma si è limitata a prendere atto della nuova situazione e a dichiarare la cessazione della materia del contendere. La Corte ha inoltre deciso di non pronunciarsi sulle spese processuali, data la mancata costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno.
Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia come l’evoluzione dei fatti possa avere un impatto diretto sull’esito di un processo. La cessazione della materia del contendere rappresenta uno strumento di economia processuale che evita la prosecuzione di liti ormai prive di scopo. Nel contesto del diritto dell’immigrazione, dimostra che un’autonoma revisione della propria posizione da parte dell’Amministrazione può risolvere una controversia legale prima che si arrivi a una sentenza di merito, garantendo il raggiungimento dell’obiettivo del richiedente e chiudendo il contenzioso.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’?
Significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito della questione perché, durante il suo svolgimento, è venuto meno il motivo del conflitto tra le parti.
Perché il ricorso è stato dichiarato cessato e non accolto o respinto?
Perché il Ministero dell’Interno ha spontaneamente modificato la sua posizione, riconoscendo la competenza dell’Italia a esaminare la richiesta di protezione internazionale. Questo ha soddisfatto la pretesa principale del ricorrente, rendendo inutile proseguire il giudizio per decidere chi avesse ragione.
Qual era l’oggetto iniziale della controversia?
La controversia iniziale riguardava la legittimità del provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva ordinato il trasferimento del richiedente asilo in Austria, in base a quanto previsto dal Regolamento Dublino III.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14395 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14395 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12871/2023 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in BRESCIA INDIRIZZO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ÈROCURA GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE
-intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 75161/2022 depositata il 28/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con provvedimento del 28.04.2024 il Tribunale di Roma il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione -Direzione Centrale dei servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo-Unità di Dublino ha disposto, ex art.18.1.b. del Regolamento UE n. 604/2013, Reg. Dublino III, il suo trasferimento in Austria, Paese in cui la straniera risultava avere già presentato una precedente domanda di protezione internazionale, come risultante dal sistema Eurodac, e che aveva comunicato di accettare la richiesta di ripresa in carico.
Avverso tale pronuncia del Tribunale NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico articolato motivo con cui si è denunciata la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3. la violazione e/o falsa applicazione degli a rtt. 4 e 5 ,27, Reg (UE) 604/2013, art. 2697 c.c. perché il colloquio è stato espletato senza l’assistenza dell’interprete e per l’omessa consegna di informazioni che per legge devono essere fornite, nonché per la omessa traduzione in una lingua a lui conosciuta
Con istanza depositata in data 16.4.2025 il difensore del ricorrente dava atto che il Ministero aveva riconosciuto la competenza dello
Stato italiano a decidere sull’istanza di protezione internazionale e per questo chiedeva la cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Il Ministero degli Interni ha comunicato con nota 11.10.2024 la competenza dello Stato italiano a decidere sull’istanza di protezione internazionale.
Tale decisione ha comportato il venir meno delle ragioni di contrasto fatte valere con l’odierno giudizio e deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione del Ministero.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma 16.04.2025