Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31847 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31847 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25135/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE n. 403/2021, pubblicata il 3/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 403/2021 emanata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che ha annullato la sentenza di primo grado del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE e ha rigettato l’opposizione proposta dalla ricorrente contro l’ordinanza ingiunzione n. 4334/2012 adottata nei suoi confronti dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con memoria difensiva del 30 luglio 2024 il RAGIONE_SOCIALE ha comunicato di avere annullato in autotutela la citata ordinanza ingiunzione n. 4334/2012, motivando l’annullamento in ragione del fatto che ‘dopo l’instaurazione del presente giudizio sono intervenute significative pronunzie della Corte di cassazione che hanno stabilito che la determina dirigenziale n. 310 del 2006 è illegittima per eccesso di potere nella parte in cui introduce limitazione all’accesso alla zona a traffico limitato lagunare per i natanti titolati da altri comuni, in vista della tutela di un interesse alla riduzione del moto ondoso, non direttamente correlato alla materia del servizio pubblico di trasporto non di linea’; il RAGIONE_SOCIALE ha chiesto alla Corte di compensare le spese di lite.
CONSIDERATO CHE
L ‘annullamento in via di autotutela dell ‘ordinanza -ingiunzione alla quale si riferisce il ricorso comporta la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate, considerato che l’orientamento di questa Corte, che ha dichiarato l’illegittimità della determina dirigenziale n. 310 del 2006 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si è formato successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione