Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19989 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19989 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24267-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, – intimata – avverso la sentenza n. 325/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/04/2022 R.G.N. 791/2021;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE separata iscrizione avvocati
R.G.N. 24267/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Nel giudizio di rinvio instaurato a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di questa Corte n.23493/21, l a Corte d’appello di Bologna rigettava la domanda proposta dall’AVV_NOTAIO volta ad accertare l’insussistenza del proprio debito per contributi e sanzioni nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, conseguente all’iscrizione d’ufficio alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata in relazione al reddito da lavoro autonomo percepito dalla stessa nell’anno 2009.
Riteneva la Corte d’appello che l’iscrizione fosse dovuta atteso il mancato pagamento del contributo soggettivo, e che il credito non fosse prescritto.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso , mentre è rimasta intimata la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per non aver deciso sulla domanda di non debenza RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.18, co.12 d.l. n.98/10 conv. con mod. dalla l. n.111/11 e RAGIONE_SOCIALE‘art.116, co.8, lett. b) , l. n.388/00
poiché le sanzioni non sono dovute a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n.104/22, e considerato che il debito riguarda l’anno 2009, ovvero un periodo antecedente all’entrata in vigore del d.l. n.98/11.
Va dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nel proprio controricorso ha allegato e documentato di aver rettificato il proprio provvedimento azzerando il debito per sanzioni. Ha chiesto la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
Parte ricorrente, nella memoria ha chiesto dichiararsi la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
Stante la concorde volontà RAGIONE_SOCIALEe parti e la manifesta sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione, va dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere. Nel caso di specie, dove la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere ha riguardo solo al capo RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili, rimane fermo il dictum RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata riguardo al debito contributivo.
Le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate poiché la cessazione è dipesa dalla sopravvenienza RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n.104/22.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione deve rendere l’attestazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di tale presupposto quando la
pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie (Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).