Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10434 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10434 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30566-2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO , con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 35/2019 della C orte d’appello di Trieste, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 211/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
la Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME e confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva respinto la domanda di conversione del rapporto a termine intercorso fra il predetto lavoratore e il Comune di Trieste per il profilo di esecutore
Oggetto
Lavoro pubblico contratti a tempo determinato
R.G.N. 30566/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/03/2024
CC
socio-sanitario cat. A o di collaboratore di infanzia cat. B, assunto mediante chiamata dalle liste di collocamento;
avverso tale pronunzia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando quattro motivi, cui resiste il Comune di Trieste con controricorso;
le parti hanno depositato memoria.
Ritenuto che :
in via preliminare, occorre evidenziare che, in sede di memoria, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rilievo di essere stato assunto a tempo indeterminato dal Comune con decorrenza dal 19 dicembre 2022 a seguito di una procedura di stabilizzazione per soli titoli riservata ai dipendenti a tempo determinato, svolgendo comunque ulteriori argomentazioni per sostenere la fondatezza del ricorso, anche ai fini della disciplina delle spese processuali;
i quattro motivi di censura articolati nel ricorso (errata interpretazione del testo costituzionale in tema di pubblico impiego, errata motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione delle norme in materia di accesso al pubblico impiego, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2, e art. 36; violazione per mancata applicazione della normativa comunitaria clausola 5 dell’a ccordo quadro europeo CES, UNICE e CEEP, allegato alla direttiva 1999/70/CE, violazione del principio di uguaglianza, illegittima disparità di trattamento; omessa valutazione di un punto decisivo della controversia) sono tutti convergenti sulla questione relativa alla mancata conversione del rapporto a tempo indeterminato;
l’avvenuta stabilizzazione del ricorrente, come dallo stesso rimarcato in sede di memoria, comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
le spese processuali possono essere compensate per l’intervenuta stabilizzazione ed il progressivo consolidarsi della giurisprudenza in materia;
4. il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, non è applicabile nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (così, fra molte, Cass. Sez. 3, 20/07/2021, n. 20697).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso ed integralmente compensate fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21/03/2024