Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34320 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
SENTENZA
sul ricorso 8128-2025 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO di MILANO n. 3508/2024, depositata il 20 dicembre 2024; lette le memorie RAGIONE_SOCIALE ricorrente; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, dottAVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiarsri l’estinzione per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere;
udito l’AVV_NOTAIO per il controricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO propose reclamo ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 158 L. 89/1913 e 26 D. Lgs. 150/2011 avverso la decisione n. 257 Reg. Decisioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regionale di Disciplina RAGIONE_SOCIALE Lombardia, resa all’esito del procedimento RAGIONE_SOCIALEre n. 248/2023, con la quale le era stata inflitta:
-‘per la violazione di cui al primo capo di incolpazione la sanzione RAGIONE_SOCIALEre RAGIONE_SOCIALE sospensione per mesi 1 (uno);
per la violazione di cui al secondo capo di incolpazione la sanzione RAGIONE_SOCIALEre RAGIONE_SOCIALE sospensione per mesi 6 (sei) per ciascuno dei due atti nulli e quindi complessivamente per mesi 12 (dodici)’.
Il procedimento scaturiva dal fatto che il AVV_NOTAIO, già professionista di fiducia del sig. COGNOME NOME, nel mese di agosto 2022, allorché questi si trovava ricoverato in una RSA, privo di amministratore di sostegno, ebbe a ricevere la moglie ed i figli del predetto COGNOME (la sig.ra NOME COGNOME ed i sigg. COGNOME NOME e COGNOME NOME), i quali, tenuto conto che gli
immobili del congiunto erano ancora a questi intestati, le manifestavano la loro preoccupazione per le tasse (IMU e imposte di successione) e per la retta RAGIONE_SOCIALE RSA collegate al patrimonio immobiliare.
COGNOME NOME era, infatti, proprietario di tre immobili: in uno viveva il figlio COGNOME NOME con la sua famiglia; nell’altro viveva il figlio COGNOME NOME e nel terzo viveva la moglie sig.ra NOME COGNOME.
Il AVV_NOTAIO, ritenendo di interpretare la volontà del sig. COGNOME NOME, per venire incontro alle esigenze dei familiari di questi, ebbe, quindi, ad utilizzare una procura speciale a donare che il sig. COGNOME NOME, nel 2013, gli aveva rilasciato, completando la procura con il nominativo, come procuratore, di una persona conosciuta dai familiari e con l’esatta indicazione RAGIONE_SOCIALE immobili; predispose, in conformità alla procura così integrata, un atto di donazione con il quale COGNOME NOME, rappresentato dal suo procuratore sig. COGNOME NOME, avrebbe donato al figlio COGNOME NOME l’immobile che questi già occupava, al figlio NOME l’immobile che questi già occupava e ad entrambi la quota di 1/2 RAGIONE_SOCIALE nuda proprietà del terzo immobile con riserva di usufrutto in favore RAGIONE_SOCIALE moglie.
In data 24/11/2022, in occasione del rogito, COGNOME NOME, colto da malore, ebbe ad allontanarsi dallo studio del AVV_NOTAIO, con la conseguenza che l’atto di donazione venne redatto con riguardo solo alla posizione del sig. COGNOME NOME (sì che questi ebbe a ricevere in donazione l’immobile dallo stesso occupato e la quota di 1/2 RAGIONE_SOCIALE nuda proprietà del terzo immobile con riserva di usufrutto alla madre.
A questo punto, COGNOME NOME, ritenendo che la vicenda presentasse delle irregolarità, ebbe a presentare, in data 10/12/2022, un esposto al RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentito il AVV_NOTAIO, dava impulso al procedimento RAGIONE_SOCIALEre formulando i seguenti due capi di incolpazione:
violazione dell’art. 147 lett. a) legge notarile in relazione all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge notarile e agli artt. 2699 e ss. c.c. per aver svolto il AVV_NOTAIO un’attività complessiva con grave compromissione RAGIONE_SOCIALE dignità e reputazione del AVV_NOTAIO e del decoro e prestigio RAGIONE_SOCIALE classe notarile (per il fatto di aver integrato ex post, nel 2022, una procura notarile a donare rilasciata, nel 2013, da persona che al momento si trovava ricoverata in una RSA, inserendo dati non ancora esistenti nel 2013, al fine di agevolare il cliente a conseguire un risparmio fiscale);
B) violazione dell’art. 28 legge notarile rilevante ai sensi dell’art. 138 legge notarile per aver redatto due atti nulli, ossia una procura integrata con il nome del procuratore e con i dati catastali RAGIONE_SOCIALE immobili, per di più utilizzando il numero di repertorio di altro atto già ricevuto, nonché un atto di donazione basato sulla predetta procura nulla e con un contenuto difforme dalla stessa.
La RAGIONE_SOCIALE Regionale di Disciplina RAGIONE_SOCIALE Lombardia, con la decisione reclamata, avendo ritenuto che, per le indagini compiute dal RAGIONE_SOCIALE e per le stesse ammissioni del AVV_NOTAIO, i fatti a questi addebitati risultavano adeguatamente accertati, ha ritenuto il professionista responsabile RAGIONE_SOCIALE illeciti
contestati ed ha, quindi, inflitto, per la violazione di cui al primo capo di incolpazione, la sanzione RAGIONE_SOCIALEre RAGIONE_SOCIALE sospensione per mesi 1 (uno), e, per la violazione di cui al secondo capo di incolpazione, la sanzione RAGIONE_SOCIALEre RAGIONE_SOCIALE sospensione per mesi 6 (sei) per ciascuno dei due atti nulli e quindi complessivamente per mesi 12 (dodici).
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 3508 del 20 dicembre 2024 ha rigettato integralmente il reclamo, reputando corretta la valutazione dei fatti contestati e pertanto meritevoli RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALEre, ed escludendo la possibilità di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 144 RAGIONE_SOCIALE legge notarile, non potendosi reputare che l’omessa richiesta dei comensi fosse una circostanza idonea ad eleminare le conseguenze dannose ovvero a riparare il danno.
Avverso tale sentenza ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal AVV_NOTAIO sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La ricorrente ha depositato memorie.
Rileva il Collegio che nelle more, come dedotto con istanza RAGIONE_SOCIALE ricorrente di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, depositata telematicamente in data 5 agosto 2025, giusta decreto dirigenziale del Direttore del RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE del 14 luglio 2025, la notaia NOME COGNOME, nata il DATA_NASCITA, è stata dispensata per rinuncia dall’esercizio delle funzioni notarili, ed il provvedimento è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 19 luglio 2025.
Per l’effetto, deve dichiararsi la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere.
Non ignora la Corte che secondo la propria giurisprudenza la dispensa per rinuncia ex art. 31 RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 1913 del AVV_NOTAIO sottoposto a procedimento RAGIONE_SOCIALEre, sopravvenuta in pendenza del giudizio di impugnazione di un provvedimento RAGIONE_SOCIALEre emesso dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e prima del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE pronuncia sulla sanzione RAGIONE_SOCIALEre, non comporta la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, del ricorso per cassazione proposto contro l’ordinanza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, in quanto idonea a incidere sul concreto esercizio delle funzioni e non sullo “status” del AVV_NOTAIO, il quale permane seppure in condizione di quiescenza (Cass. n. 28905/2018; Cass. n. 11186/2021).
Tuttavia, il limite al principio ora richiamato è costituito dal superamento da parte del AVV_NOTAIO alla data RAGIONE_SOCIALE dispensa del limite di età dei 65 anni, limite che nella fattispecie risulta effettivamente superato, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE data di nascita RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, applicando, con gli opportuni adattamenti, anche al procedimento RAGIONE_SOCIALEre notarile il principio utilizzato in sede di procedimento RAGIONE_SOCIALEre nei confronti di magistrati, ha affermato che la cessazione dal servizio per collocamento a riposo, dovuto al raggiungimento del limite di età, del AVV_NOTAIO sottoposto a procedimento RAGIONE_SOCIALEre, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE pronunzia
che applica la sanzione RAGIONE_SOCIALEre, comporta la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere e, quindi, anche l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dalla Corte di appello, con conseguente caducazione RAGIONE_SOCIALE sentenza stessa (così Cass. Sez. 6 – 3, 13/03/2012, n. 4001; Cass. Sez. 2, 11/05/ 2015, n. Ric. 2017 n. 24760 sez. 52 – ud. 21-09-2018 -79481; Cass. Sez. 2, 29/11/2016, n. 24244; Cass. Sez. 2, 05/05/2016, n. 9041). Tale interpretazione trae origine dalla considerazione che la definitiva cessazione dal servizio, prima del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE pronuncia che ha applicato la sanzione RAGIONE_SOCIALEre, impedisce irritrattabilmente alla decisione di incidere sulle vicende di un rapporto ormai esaurito, in quanto il potere RAGIONE_SOCIALEre, coordinato alla necessità di mantenere l’ordine nell’istituzione, non ha ragione di esplicarsi se non in costanza del rapporto di servizio (cfr. essenzialmente Cass. Sez. U, 08/08/1991, n. 8639; Cass. Sez. U, 26/05/1995, n. 5806; Cass. Sez. U, 19/12/2009, n. 26811; Cass. Sez. U, 12/02/2010, n. 3245; Cass. Sez. U, 01/12/2010, n. 24304).
L’articolo unico RAGIONE_SOCIALE legge 18 febbraio 1983, n. 45, dispone, allora, che “i notai dichiarati decaduti ai sensi dell’articolo 30, primo comma, RAGIONE_SOCIALE legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 RAGIONE_SOCIALE legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 RAGIONE_SOCIALE legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell’articolo 31 RAGIONE_SOCIALE medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica, su proposta del Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia, a condizione che non
abbiano compiuto il 65° anno di età, e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197″. La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE ha, peraltro, sostenuto che la dispensa per rinuncia dalle funzioni, ex art. 31 legge notarile, incide unicamente sul concreto esercizio di dette funzioni e non sullo status di AVV_NOTAIO, che, una volta conseguito, permane seppure in uno stato di quiescenza. Tant’è che la riammissione ex legge 18 febbraio 1983, n. 45, all’esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti o dispensati non corrisponde ad una vera e propria nuova nomina (RAGIONE_SOCIALE di Stato, sez. IV, 25/05/1996, n. 788). In sede di riammissione nel AVV_NOTAIO già dispensato per rinuncia, la P.A. non ha, quindi, gli stessi poteri previsti per l’ammissione, allorché il potere dell’Amministrazione può evitare l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE funzione notarile a persona senza requisiti; invece, dopo l’ammissione all’esercizio dell’attività professionale, il relativo iniziale interesse del soggetto si trasforma in un vero e proprio diritto soggettivo ad esercitare la funzione notarile, essendo tipicamente RAGIONE_SOCIALEte dalla legge le fattispecie di cessazione, destituzione, riammissione. RAGIONE_SOCIALE di Stato, sez. IV, 22/03/2007, n. 1392, negava, in particolare, che il RAGIONE_SOCIALE potesse rifiutare la riammissione di un AVV_NOTAIO dispensato dal servizio su sua domanda a seguito di condanna penale, altrimenti consentendosi surrettiziamente all’amministrazione di irrogare al professionista “una sanzione RAGIONE_SOCIALEre, in assenza del dovuto procedimento a suo tempo non attivato”. Se quindi di norma la dispensa per rinuncia ex art. 31 legge notarile, la quale venga disposta nei confronti di un AVV_NOTAIO in pendenza del giudizio di
impugnazione di un provvedimento RAGIONE_SOCIALEre pronunciato dalla RAGIONE_SOCIALE, e comunque prima del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE pronuncia sulla sanzione RAGIONE_SOCIALEre, non comporta la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuto difetto d’interesse, in considerazione dell’incidenza di detta sanzione su posizioni inerenti al quiescente status del AVV_NOTAIO dispensato per rinuncia, tuttavia, proprio perché il ricorrente aveva già compiuto sessantacinque anni alla data RAGIONE_SOCIALE dispensa, la rinuncia è irritrattabile, con la conseguenza che lo status notarile non è più ripristinabile (cfr. sul punto Cass. n. 5427/2021).
Ciò posto deve constatarsi il venir meno RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, poiché la definitiva cessazione dallo status di AVV_NOTAIO rende inutile e, quindi, inammissibile la prosecuzione del giudizio.
La decisione RAGIONE_SOCIALE professionista di ritirarsi definitivamente dalla funzione, così facendo venir meno irritrattabilmente il rapporto, sulla base del quale era stata esercitata l’azione RAGIONE_SOCIALEre, induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente
L’Estensore