Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23897 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23897 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
Oggetto: disciplinare RAGIONE_SOCIALE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7924/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-
e
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA.
-INTIMATO- avverso l ‘ordinanza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE pubblicata in data 31.1.2010.
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale del 6.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.
Udit o l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 31.1.2020, la Corte d’appello di Roma ha annullato la sanzione disciplinare della sospensione per la durata di mesi tre irrogata al AVV_NOTAIO, cui era stata contestata la violazione dell’art. 26 L .N. e dell’art. 7 del Codice deo ntologico, per aver aperto una sede secondaria in Ostia, ricadente nel territorio del Comune di Roma ove il professionista già aveva la propria sede principale, e per non aver effettuato la relativa comunicazione ai sensi de ll’art. 12 del le suddette norme deontologiche.
Secondo il giudice distrettuale l’art. 26, comma secondo, della legge RAGIONE_SOCIALE, come riformulato con L. 124/2017, ormai consentirebbe ai notai l’apertura di un ufficio secondario in qualunque Comune della Regione, dovendo ritenersi superato il divieto ancora contemplato dalla norma deontologica che proibisce l’apertura di un altro ufficio nel medesimo comune oltre quello pertinente alla sede, ed era insussistente anche la violazione del l’art. 12 delle norme disciplinari, avendo il AVV_NOTAIO comunicato, con nota del 22.6.2012, l’apertura della sede in Ostia.
Per la cassazione dell’ordinanza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso basato su due motivi, cui ha resistito con controricorso il AVV_NOTAIO.
Il Procuratore della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma non ha proposto difese.
In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 26, secondo comma, 147, primo comma, lettera B della L. 89/1913, 7 dei principi di deontologia professionale dei notai, sostenendo che le modifiche apportate nel 2012 e nel 2017 all’articolo 26 della L. 89/1913 sarebbero rivolte solo ad ampliare l’ambito territoriale entro il quale il AVV_NOTAIO può esercitare le proprie funzioni – originariamente limitate al Distretto RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, poi successivamente estese a tutto il territorio del distretto di Corte d’appello – senza aver affatto abrogato l’a rt. 7 delle norme di deontologia né il principio della unicità della sede principale e della sua coincidenza con il territorio del Comune di assegnazione del AVV_NOTAIO.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 147, primo comma, lettera b) della L. 89/1913 e 12 dei principi di deontologia professionale dei notai nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che il resistente aveva comunicato al RAGIONE_SOCIALE l’apertura in Ostia di un ufficio lavorazione protesti, cambiali ed assegni e non della sede secondaria, con conseguente violazione della norma disciplinare.
1.1. Deve dichiararsi l’inamm issibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Le parti hanno congiuntamente dato atto nelle memorie illustrative che il AVV_NOTAIO è stato collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età e pertanto, anche ove fosse accolto il ricorso, non sarebbe più sanzionabile per i fatti contestati, sicché il RAGIONE_SOCIALE distrettuale non ha più alcun interesse alla pronuncia (interesse che deve sussistere fino al momento della decisione: Cass. su. 25278/2006).
La fuoriuscita dell’incolpato dall’RAGIONE_SOCIALE comporta il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio disciplinare, che tanto per il AVV_NOTAIO quanto per il RAGIONE_SOCIALE, nasce e vive soltanto nell’ambito e per le finalità delle funzioni notarili, con la conseguenza che una volta cessate quest’ultime, deve terminare anche il primo perché insuscettibile di spiegare alcun effetto (Cass.
4001/2012; Cass. 6181/2014; Cass. 9481/2015; Cass. 9041/2016; Cass. 22981/2022).
Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate in considerazione della novità della questione dibattuta nei gradi di merito riguardo al contenuto precettivo della nuova formulazione dell’art. 26 L.N..
Non sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato: il meccanismo di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso che ha rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. 20697/2021; Cass. 3542/2017).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio della Seconda sezione