Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5848 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5848 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso 3906-2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA;
-intimata – avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO di ROMA n. 8025/2018, depositata il 21 settembre 2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, dott. NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie delle parti;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, dott. NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per il controricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
AVV_NOTAIO impugnava, innanzi alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE la decisione dell’11 ottobre 2016 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE (di seguito ‘CO.RE.DI.’) con la quale gli era stata irrogata la sanzione RAGIONE_SOCIALE censura per la mancata collaborazione con il Distretto di appartenenza in violazione dell’art. 147, co. 1, lett. b) RAGIONE_SOCIALE legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge RAGIONE_SOCIALE) in relazione all’art. 21 del Codice Deonto logico; la sanzione dell’avvertimento per la mancanza di assistenza del AVV_NOTAIO nei giorni di presenza in sede
in violazione dell’art. 25 Legge RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 25 Codice Deontologico; la sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione di due mesi per la sistematica esecuzione tardiva RAGIONE_SOCIALE adempimenti obbligatori in violazione dell’art. 147, co. 1, lett. a) e b), Legge RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, gli addebiti si fondavano sulla richiesta di avvio di procedimento disciplinare del RAGIONE_SOCIALE, a seguito di attività di monitoraggio da parte del RAGIONE_SOCIALE nel periodo tra marzo e maggio 2016, dalla quale emergeva il reiterato diniego di consegna da parte del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE documentazione richiesta per persistenti e momentanee difficoltà organizzative dello studio; la mancata comparizione alla convocazione in audizione; l’assenza del professionista presso il suo studio di Albano Laziale nei giorni di assistenza obbligatoria in sede; la mancanza di atti, repertori e sigilli.
La Corte territoriale, con ordinanza n. 8025 del 21 settembre 2018, ha rigettato l’impugnazione del AVV_NOTAIO ed ha accolto il reclamo incidentale del RAGIONE_SOCIALE, ritenendo non condivisibile la decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quanto all’accoglimento da parte RAGIONE_SOCIALE stessa delle giustificazioni addotte dal AVV_NOTAIO al fine di legittimare l’assenza presso lo studio principale del sigillo, del sigillo elettronico, del repertorio, dei repertori supplementari e di numerosi originali RAGIONE_SOCIALE atti, reputando che la decisione reclamata faceva appunto richiamo a generiche giustificazioni fornite dal AVV_NOTAIO il quale nemmeno si era peritato di richiamarle dinanzi alla Corte d’Appello, irrogando conseguentemente al professionista la sanzione ulteriore di euro 100,00 per la violazione dell’art. 26 Legge RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal AVV_NOTAIO sulla base di sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte
Rileva il Collegio che nelle more, come da documentazione prodotta dal RAGIONE_SOCIALE notarile, con decreto dirigenziale del Direttore del RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE del 31 marzo 2022, il AVV_NOTAIO COGNOME, nato il DATA_NASCITA, è stato dispensato per rinuncia dall’esercizio delle funzioni notarili, ed il provvedimento è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2022.
Per l’effetto, deve dichiararsi la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere.
Non ignora la Corte che secondo la propria giurisprudenza la dispensa per rinuncia ex art. 31 RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 1913 del AVV_NOTAIO sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta in pendenza del giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare emesso dalla RAGIONE_SOCIALE amministrativa regionale di disciplina e prima del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE pronuncia sulla sanzione disciplinare, non comporta la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, del ricorso per cassazione proposto contro l’ordinanza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, in quanto idonea a incidere sul concreto esercizio delle funzioni e non sullo “status”
del AVV_NOTAIO, il quale permane seppure in condizione di quiescenza (Cass. n. 28905/2018; Cass. n. 11186/2021).
Tuttavia, il limite al principio ora richiamato è costituito dal superamento da parte del AVV_NOTAIO alla data RAGIONE_SOCIALE dispensa del limite di età dei 65 anni, limite che nella fattispecie risulta effettivamente superato, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE data di nascita del ricorrente.
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, applicando, con gli opportuni adattamenti, anche al procedimento disciplinare notarile il principio utilizzato in sede di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, ha affermato che la cessazione dal servizio per collocamento a riposo, dovuto al raggiungimento del limite di età, del AVV_NOTAIO sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE pronunzia che applica la sanzione disciplinare, comporta la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere e, quindi, anche l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dalla Corte di appello, con conseguente caducazione RAGIONE_SOCIALE sentenza stessa (così Cass. Sez. 6 – 3, 13/03/2012, n. 4001; Cass. Sez. 2, 11/05/ 2015, n. Ric. 2017 n. 24760 sez. 52 – ud. 21-09-2018 -7- 9481; Cass. Sez. 2, 29/11/2016, n. 24244; Cass. Sez. 2, 05/05/2016, n. 9041). Tale interpretazione trae origine dalla considerazione che la definitiva cessazione dal servizio, prima del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE pronuncia che ha applicato la sanzione disciplinare, impedisce irritrattabilmente alla decisione di incidere sulle vicende di un rapporto ormai esaurito, in quanto il potere disciplinare, coordinato alla necessità di mantenere l’ordine nell’istituzione, non ha ragione di esplicarsi se non in costanza del rapporto di
servizio (cfr. essenzialmente Cass. Sez. U, 08/08/1991, n. 8639; Cass. Sez. U, 26/05/1995, n. 5806; Cass. Sez. U, 19/12/2009, n. 26811; Cass. Sez. U, 12/02/2010, n. 3245; Cass. Sez. U, 01/12/2010, n. 24304).
L’articolo unico RAGIONE_SOCIALE legge 18 febbraio 1983, n. 45, dispone, allora, che “i notai dichiarati decaduti ai sensi dell’articolo 30, primo comma, RAGIONE_SOCIALE legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 RAGIONE_SOCIALE legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 RAGIONE_SOCIALE legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell’articolo 31 RAGIONE_SOCIALE medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Repubblica, su proposta del Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di età, e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197″. La giurisprudenza amministrativa ha, peraltro, sostenuto che la dispensa per rinuncia dalle funzioni, ex art. 31 legge notarile, incide unicamente sul concreto esercizio di dette funzioni e non sullo status di AVV_NOTAIO, che, una volta conseguito, permane seppure in uno stato di quiescenza. Tant’è che la riammissione ex legge 18 febbraio 1983, n. 45, all’esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti o dispensati non corrisponde ad una vera e propria nuova nomina (RAGIONE_SOCIALE di Stato, sez. IV, 25/05/1996, n. 788). In sede di riammissione nel AVV_NOTAIO già dispensato per rinuncia, la P.A. non ha, quindi, gli stessi poteri previsti per l’ammissione, allorché il potere dell’Amministrazione può evitare l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE funzione notarile a persona senza requisiti; invece, dopo l’ammissione all’esercizio dell’attività professionale, il relativo iniziale interesse
del soggetto si trasforma in un vero e proprio diritto soggettivo ad esercitare la funzione notarile, essendo tipicamente disciplinate dalla legge le fattispecie di cessazione, destituzione, riammissione. RAGIONE_SOCIALE di Stato, sez. IV, 22/03/2007, n. 1392, negava, in particolare, che il RAGIONE_SOCIALE potesse rifiutare la riammissione di un AVV_NOTAIO dispensato dal servizio su sua domanda a seguito di condanna penale, altrimenti consentendosi surrettiziamente all’amministrazione di irrogare al professionista “una sanzione disciplinare, in assenza del dovuto procedimento a suo tempo non attivato”. Se quindi di norma la dispensa per rinuncia ex art. 31 legge notarile, la quale venga disposta nei confronti di un AVV_NOTAIO in pendenza del giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare pronunciato dalla RAGIONE_SOCIALE amministrativa regionale di disciplina, e comunque prima del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE pronuncia sulla sanzione disciplinare, non comporta la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuto difetto d’interesse, in considerazione dell’incidenza di detta sanzione su posizioni inerenti al quiescente status del AVV_NOTAIO dispensato per rinuncia, tuttavia, proprio perché il ricorrente aevva già compiuto sessantacinque anni alla data RAGIONE_SOCIALE dispensa, la rinuncia è irritrattabile, con la conseguenza che lo status notarile non è più ripristinabile (cfr. sul punto Cass. n. 5427/2021).
Ciò posto deve constatarsi il venir meno RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, poiché la definitiva cessazione dallo status di AVV_NOTAIO rende inutile e, quindi, inammissibile la prosecuzione del giudizio.
La decisione RAGIONE_SOCIALE professionista di ritirarsi definitivamente dalla funzione, così facendo venir meno irritrattabilmente il
rapporto, sulla base del quale era stata esercitata l’azione disciplinare, induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda