Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5848 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5848 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso 3906-2019 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dell’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ROMA, COGNOME e CIVITAVECCHIA, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
nonché contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA;
-intimata – avverso l’ordinanza della CORTE DI APPELLO di ROMA n. 8025/2018, depositata il 21 settembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME per il controricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il notaio NOME COGNOME impugnava, innanzi alla Corte d’Appello di Roma, la decisione dell’11 ottobre 2016 della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina -Circoscrizione Notarile Territoriale del Lazio (di seguito ‘RAGIONE_SOCIALE) con la quale gli era stata irrogata la sanzione della censura per la mancata collaborazione con il Distretto di appartenenza in violazione dell’art. 147, co. 1, lett. b) della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile) in relazione all’art. 21 del Codice Deonto logico; la sanzione dell’avvertimento per la mancanza di assistenza del notaio nei giorni di presenza in sede
in violazione dell’art. 25 Legge Notarile e dell’art. 25 Codice Deontologico; la sanzione della sospensione di due mesi per la sistematica esecuzione tardiva degli adempimenti obbligatori in violazione dell’art. 147, co. 1, lett. a) e b), Legge Notarile.
In particolare, gli addebiti si fondavano sulla richiesta di avvio di procedimento disciplinare del Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, a seguito di attività di monitoraggio da parte del Consiglio nel periodo tra marzo e maggio 2016, dalla quale emergeva il reiterato diniego di consegna da parte del notaio della documentazione richiesta per persistenti e momentanee difficoltà organizzative dello studio; la mancata comparizione alla convocazione in audizione; l’assenza del professionista presso il suo studio di Albano Laziale nei giorni di assistenza obbligatoria in sede; la mancanza di atti, repertori e sigilli.
La Corte territoriale, con ordinanza n. 8025 del 21 settembre 2018, ha rigettato l’impugnazione del notaio ed ha accolto il reclamo incidentale del Consiglio Notarile, ritenendo non condivisibile la decisione della RAGIONE_SOCIALE, quanto all’accoglimento da parte della stessa delle giustificazioni addotte dal notaio al fine di legittimare l’assenza presso lo studio principale del sigillo, del sigillo elettronico, del repertorio, dei repertori supplementari e di numerosi originali degli atti, reputando che la decisione reclamata faceva appunto richiamo a generiche giustificazioni fornite dal notaio il quale nemmeno si era peritato di richiamarle dinanzi alla Corte d’Appello, irrogando conseguentemente al professionista la sanzione ulteriore di euro 100,00 per la violazione dell’art. 26 Legge Notarile.
Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal notaio COGNOME sulla base di sei motivi.
Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte
Rileva il Collegio che nelle more, come da documentazione prodotta dal Consiglio notarile, con decreto dirigenziale del Direttore del Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale degli affari interni del Ministero della Giustizia del 31 marzo 2022, il notaio COGNOME nato il 2 febbraio 1955, è stato dispensato per rinuncia dall’esercizio delle funzioni notarili, ed il provvedimento è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2022.
Per l’effetto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Non ignora la Corte che secondo la propria giurisprudenza la dispensa per rinuncia ex art. 31 della l. n. 89 del 1913 del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta in pendenza del giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare emesso dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina e prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare, non comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, del ricorso per cassazione proposto contro l’ordinanza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, in quanto idonea a incidere sul concreto esercizio delle funzioni e non sullo “status”
del notaio, il quale permane seppure in condizione di quiescenza (Cass. n. 28905/2018; Cass. n. 11186/2021).
Tuttavia, il limite al principio ora richiamato è costituito dal superamento da parte del notaio alla data della dispensa del limite di età dei 65 anni, limite che nella fattispecie risulta effettivamente superato, tenuto conto della data di nascita del ricorrente.
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, applicando, con gli opportuni adattamenti, anche al procedimento disciplinare notarile il principio utilizzato in sede di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, ha affermato che la cessazione dal servizio per collocamento a riposo, dovuto al raggiungimento del limite di età, del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronunzia che applica la sanzione disciplinare, comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, anche l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dalla Corte di appello, con conseguente caducazione della sentenza stessa (così Cass. Sez. 6 – 3, 13/03/2012, n. 4001; Cass. Sez. 2, 11/05/ 2015, n. Ric. 2017 n. 24760 sez. 52 – ud. 21-09-2018 -7- 9481; Cass. Sez. 2, 29/11/2016, n. 24244; Cass. Sez. 2, 05/05/2016, n. 9041). Tale interpretazione trae origine dalla considerazione che la definitiva cessazione dal servizio, prima del passaggio in giudicato della pronuncia che ha applicato la sanzione disciplinare, impedisce irritrattabilmente alla decisione di incidere sulle vicende di un rapporto ormai esaurito, in quanto il potere disciplinare, coordinato alla necessità di mantenere l’ordine nell’istituzione, non ha ragione di esplicarsi se non in costanza del rapporto di
servizio (cfr. essenzialmente Cass. Sez. U, 08/08/1991, n. 8639; Cass. Sez. U, 26/05/1995, n. 5806; Cass. Sez. U, 19/12/2009, n. 26811; Cass. Sez. U, 12/02/2010, n. 3245; Cass. Sez. U, 01/12/2010, n. 24304).
L’articolo unico della legge 18 febbraio 1983, n. 45, dispone, allora, che “i notai dichiarati decaduti ai sensi dell’articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell’articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all’esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di età, e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197”. La giurisprudenza amministrativa ha, peraltro, sostenuto che la dispensa per rinuncia dalle funzioni, ex art. 31 legge notarile, incide unicamente sul concreto esercizio di dette funzioni e non sullo status di notaio, che, una volta conseguito, permane seppure in uno stato di quiescenza. Tant’è che la riammissione ex legge 18 febbraio 1983, n. 45, all’esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti o dispensati non corrisponde ad una vera e propria nuova nomina (Consiglio di Stato, sez. IV, 25/05/1996, n. 788). In sede di riammissione nel notaio già dispensato per rinuncia, la P.A. non ha, quindi, gli stessi poteri previsti per l’ammissione, allorché il potere dell’Amministrazione può evitare l’assegnazione della funzione notarile a persona senza requisiti; invece, dopo l’ammissione all’esercizio dell’attività professionale, il relativo iniziale interesse
del soggetto si trasforma in un vero e proprio diritto soggettivo ad esercitare la funzione notarile, essendo tipicamente disciplinate dalla legge le fattispecie di cessazione, destituzione, riammissione. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/03/2007, n. 1392, negava, in particolare, che il Ministero potesse rifiutare la riammissione di un notaio dispensato dal servizio su sua domanda a seguito di condanna penale, altrimenti consentendosi surrettiziamente all’amministrazione di irrogare al professionista “una sanzione disciplinare, in assenza del dovuto procedimento a suo tempo non attivato”. Se quindi di norma la dispensa per rinuncia ex art. 31 legge notarile, la quale venga disposta nei confronti di un notaio in pendenza del giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare pronunciato dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina, e comunque prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare, non comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuto difetto d’interesse, in considerazione dell’incidenza di detta sanzione su posizioni inerenti al quiescente status del notaio dispensato per rinuncia, tuttavia, proprio perché il ricorrente aevva già compiuto sessantacinque anni alla data della dispensa, la rinuncia è irritrattabile, con la conseguenza che lo status notarile non è più ripristinabile (cfr. sul punto Cass. n. 5427/2021).
Ciò posto deve constatarsi il venir meno della materia del contendere, poiché la definitiva cessazione dallo status di notaio rende inutile e, quindi, inammissibile la prosecuzione del giudizio.
La decisione della professionista di ritirarsi definitivamente dalla funzione, così facendo venir meno irritrattabilmente il
rapporto, sulla base del quale era stata esercitata l’azione disciplinare, induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda