Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33918 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33918 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
sul ricorso 29126/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
COMUNE DI FAENZA, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
nonché contro
PROVINCIA DI RAVENNA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 743/2018 depositata il 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1. RAGIONE_SOCIALE ricorre a questa Corte onde sentir cassare la soprariporta decisione d’appello, con la quale la Corte felsinea -attinta da RAGIONE_SOCIALE. per la riforma della decisione che in primo grado (22/2011), pronunciando parzialmente sulla domanda proposta nei suoi confronti da NOME e NOME COGNOME al fine del risarcimento dei danni subiti a causa della costruzione di una cavalcaferrovia in prossimità della loro proprietà, ne aveva ricusato l’eccepito difetto di legittimazione passiva, disponendo altresì l’estromissione dal giudizio del Comune di Faenza e della Provincia di Ravenna chiamate in manleva -ha inizialmente dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione al difetto di legittimazione passiva, avuto riguardo alla transazione intercorsa nelle more del giudizio di appello tra i COGNOME ed R.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. e alla sentenza 124/2013 che, pronunciando in via definitiva, aveva disposto la condanna di R.F.I. in loro favore; e, nel merito, ha, poi, respinto il proposto atto di gravame ritenendo che non fosse intervenuta alcuna novazione nel rapporto tra RRAGIONE_SOCIALE. e le amministrazioni citate rispetto alla regolazione di esso recata dalla convenzione 23/1999 per effetto della I e della II appendice alla convenzione concernenti le opere di completamento delle rete stradale, e che il danno a suo tempo lamentato dai COGNOME risultasse ascrivibile alla sola realizzazione del soprapasso, non comprendendosi infatti per quale circostanza le opere di completamento avrebbero dovuto essere fonte di pregiudizio, che
per le caratteristiche intrinseche dell’intervento derivava solo dall’opera principale.
Il mezzo ora azionato da RAGIONE_SOCIALE si vale di due motivi, seguiti da memoria, ai quali resistono, con controricorso e memoria, la Provincia di Ravenna e, con il solo controricorso, il Comune di Faenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato nei sensi di cui in motivazione. Il ricorrente censura il capo della sentenza impugnata che ha dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine al difetto di legittimazione passiva eccepito da R.F.I., ne deduce la nullità per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e per vizio di motivazione apparente, non avendo il decidente spiegato le ragioni della decisività della menzionata circostanza ai fini del decisum , nonché per vizio di omessa pronuncia, essendo rimasto in tal modo impregiudicato il nodo della legittimazione passiva di essa ricorrente.
Lo scrutinio del motivo non incorre, per vero, pregiudizialmente. nella preclusione pro iudicato opposta da entrambi i ricorrenti sulla considerazione che, essendo intervenuta la transazione tra i RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE ed essendosi in quella sede le parti reciprocamente impegnate a rinunciare agli atti e ad estinguere il giudizio, ciò non avrebbe reso inefficace (art. 310, comma 2, cod. proc. civ.) la sentenza di merito 124/2013, che aveva pronunciato la condanna della deducente ai danni, sentenza che anzi sarebbe passata addirittura in giudicato (art. 338 cod. proc. civ.). Ciò non solo perché, in via generale, l’autorità preclusiva del giudicato è invocabile unicamente dalle parti tra le quali è intervenuto, sicché dell’asserito giudicato, formatosi in dipendenza degli eventi seguiti alla pronuncia della sentenza 124/2013, non se ne possono fare
scudo le odierne resistenti che dal giudizio conclusosi con quella sentenza sono state estromesse a seguito della sentenza parziale 22/2011; ma anche perché la chiave di lettura di cui le resistenti si fanno così interpreti non si accorda esattamente con la realtà del processo.
E ‘ certo vero che, alla luce dell’art. 310, comma 2, cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio renda inefficaci gli atti compiuti e non le sentenze, che mantengono inalterata la loro efficacia tra le parti e l’idoneità a passare in cosa giudicata, tanto che l’efficacia abdicativa in ordine all’effetto sostanziale della decisione di merito, preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia, può essere riconosciuta soltanto ad un atto che sia interpretabile come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze (Cass., Sez. II, 16/03/2017, n. 6845).
Che non sia questo però il nostro caso è provato dal concreto svolgersi dei fatti.
E’, infatti, circostanza indiscussa che tra RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE, di seguito all’impugnazione da parte della prima della sentenza parziale 22/2011, con la quale il giudice di primo grado aveva ricusato il difetto di legittimazione passiva opposto da RAGIONE_SOCIALE alla domanda dei COGNOME, sia stato raggiunto in data 2.12.2014 un accordo transattivo in forza del quale, tra gli altri obblighi reciprocamente assunti dai paciscenti, era previsto che entrambi si sarebbero impegnati a rinunciare, limitatamente al rapporto processuale intecorrente tra loro, agli atti del giudizio e a tanto procedevano in occasione dell’udienza del 10.2.2015. La Corte d’Appello, nell’occasione, ha dovuto tuttavia prendere atto -la circostanza è riferita alle pagg. 2 e 3 della sentenza -che il negozio processuale non avrebbe potuto perfezionarsi poiché i difensori, incaricati di
palesarlo al collegio, dichiarando a verbale l’uno di rinunciare, l’altro di accettare la rinuncia, erano risultati sprovvisti della procura speciale prescritta dall’art. 306, comma 2, cod. proc. civ. Di conseguenza si è astenuta dal dichiarare l’estinzione del giudizio, ma ciò, nondimeno, non ha esitato a pronunciare la cessazione della materia del contendere sulla scorta dell’intervenuta transazione tra le parti il 2.12.2014, giudicando -occorre in dire in piena sintonia con un lontano precedente di questa Corte (Cass., Sez. II, 23/04/1966, n. 1047) -che il fatto che i difensori comparsi all’udienza non fossero muniti della procura speciale delle parti non era, tuttavia, ostativo ad attuarne la volontà manifestata per mezzo della transazione di chiudere anche in sede processuale il contenzioso tra di loro.
Se quindi la Corte d’Appello ha correttamente dichiarato cessata la materia del contendere, va allora osservato che così si è al di fuori della prospettiva idealizzata dai controricorrenti, si ché le regole a cui si è fatto cenno, ipotizzando che nella specie sia stata dichiarata l’estinzione del giudizio, nel diverso caso della cessazione della materia del contendere non operano.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, infatti, com’è noto, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, per quel che qui rileva «la caducazione di
tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata» (Cass., Sez. U, 28/09/2000, n. 1048).
In sintesi, questo vuol dire, non solo che il giudicato non è invocabile da chi è stato estraneo alla sua formazione, ma che nel nostro caso un giudicato non è neppure riconoscibile poiché la Corte d’Appello non ha dichiarato l’estinzione del giudizio, ma, prendendo atto, del sopravvenuto difetto di interesse delle parti, ha dichiarato, tra le stesse, la cessata la materia del contendere.
E dunque invocare una preclusione pro iudicato non ha qui alcun costrutto.
Ciò chiarito, è bene ancora aggiungere, a tacitazione di ogni altra riserva pregiudiziale, che non è agitabile in questa direzione neppure un preteso difetto di autosufficienza del ricorso, sostenendosi che il ricorrente non avrebbe argomentato le ragioni al permanere del suo interesse alla domanda e dove lo avrebbe fatto, perché la lettura del motivo e, segnatamente, la circostanza che nel rassegnare le proprie conclusioni RAGIONE_SOCIALE abbia intesto chiedere alla Corte d’Appello di accertare la carenza della propria legittimazione passiva sgombra il campo da ogni residua perplessità in ordine alla permanenza in capo al deducente di un interesse a veder riformata, prima, e cassata, ora, l’impugnata statuizione di condanna.
Ferma, perciò, la scrutinabilità del motivo, ne va tuttavia esclusa la fondatezza.
Come è noto il vizio di motivazione apparente si rende ravvisabile, quando, pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, lo sviluppo argomentativo in cui si compendia la motivazione non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6
Cost. (Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13248); così che, di fronte ad una motivazione che sul punto si risolve nell’affermazione «altrettanto va dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda principale riguardante la carenza di legittimazione passiva di R.F.I. e ciò per due circostanze: l’emanazione della sentenza definitiva n. 124/13 e la citata transazione», -in disparte da ogni rilievo, che per quanto si è detto innanzi, il richiamo alla sentenza 124/2013 è privo di concludenza -vi sarebbe effettivamente ragione di chiedersi se il decidente abbia assolto compiutamente il superiore obbligo costituzionale, non evincendosi, all’apparenza, dall’affermazione riprodotta l’ iter logico-argomentativo in base al quale la decisione impugnata sia pervenuta alla conclusione di sostenere che la sentenza 124/13 e la transazione giustifichino la chiusura della lite sul punto con la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Tuttavia, crede il collegio che quello che non traspare dal compendio motivazionale sopra riprodotto, possa trovare ragione di emenda ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ. nell’impianto logicoargomentativo sviluppato dalla sentenza nel suo complesso; e che la portata sostanziale del dispositivo non possa perciò essere messa in discussione, rivelandosi questo indubbiamente corretto, laddove, sia pur se a mezzo di una formulazione certo inappropriata, ha comunque inteso riconoscere la legittimazione passiva di R.F.I.
Per vero, chiarendo le ragioni per le quali la pronuncia di condanna dell’appellante adottata in primo grado dal Tribunale con la citata sentenza 124/2013 non sarebbe stata meritevole di riforma, la Corte d’Appello ha affermato, come visto, che il danno lamentato dai COGNOME era ascrivibile, per obiettive caratteristiche intrinseche di esse, alle opere concretatesi nella realizzazione del cavalcaferrovia, di cui si era occupata RRAGIONE_SOCIALE secondo gli accordi presi con le
contro
parti a mezzo della convenzione 23/1999. Ora, se la sentenza è, dunque, sul punto esplicita nel senso di riconoscere la responsabilità ex art. 44 TUE di R.F.I., in quanto il danno arrecato ai COGNOME è scaturito dall’attività realizzativa posta in essere nell’occasione da R.F.I, ciò implica, anche, che di R.F.I. sia stata riconosciuta la legittimazione passiva a resistere alla domanda dei danneggiati, con l’ovvia conseguenza che il relativo punto di diritto non soddisfacentemente esauritosi con la specifica affermazione compiuta in sentenza riguardo ad esso, rinviene piena ed appagante giustificazione nel fatto che, riconducendo l’ eventus damni alla condotta di R.F.I., R.F.RAGIONE_SOCIALE. non solo debba rispondere del conseguente obbligo risarcitorio, ma che sia perciò pure legittimata a farlo, così che non possa dubitarsi che ne sussista la legittimazione passiva e, per quel che qui rileva, che la relativa questione non sia stata risolta in modo immotivato o, peggio, che sia rimasta perfino inevasa.
E dunque quello che la laconica dizione utilizzata dal decidente lascia inespresso trova più compiuta ed appagante rappresentazione, così permettendo di sottrarre la decisione ad ogni censura di tal fatto, nel più generale discorso decisorio che ha condotto il decidente a riconoscere l’esclusiva legittimazione di RAGIONE_SOCIALE nel risarcire il danno lamentato dai COGNOME.
10. Il secondo motivo di ricorso, con il quale circa il capo della decisione che ha rigettato la domanda di manleva proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle amministrazioni convenute, si lamenta la violazione dei principi in materia di interpretazione dei contratti, perché il decidente avrebbe travisato il senso degli artt. 8 ed 11 della convenzione 23/1999, laddove questi prevedevano che le convenute avrebbero preso in carico le opere e che RAGIONE_SOCIALE, restava proprietaria della sola area di sedime, nonché la violazione degli artt. 1230 e 1235 cod. civ., perché il decidente avrebbe erroneamente escluso la
natura novativa della duplice appendice stipulata a margine della convenzione e l’omesso esame di un fatto decisivo, perché il decidente non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi essenziali della convenzione, è inammissibile e si sottrae, perciò, allo scrutinio qui richiesto.
Entrambe le allegazioni si offrono, infatti, al formulato rilievo preclusivo poiché per mezzo della loro declinazione la ricorrente intende soltanto patrocinare una rilettura del merito della controversia, atteso che tanto l’interpretazione del contratto (Cass., Sez. III, 14/07/2016, n. 14355), quanto la ravvisabilità o meno nei fatti di causa di un negozio novativo (Cass., Sez. II, 7/07/2006, n. 15437) sono attività strettamente riservate al giudice di merito nella sua veste di giudice del fatto sostanziale, il cui controllo in sede di legittimità, quando ne sia denunciata la contrarietà al diritto, postula la sicura indicazione, da un lato, dei canoni ermeneutici asseritamente violati e del punto in cui n’è avvenuta la violazione (Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319) e, dall’altro, degli elementi identificativi della fattispecie erroneamente disconosciuti (Cass., Sez. IV, 29/10/2018, n. 27390 ), si ché una pur analitica ricognizione dei dati fattuali della vicenda, che non tenga conto, come qui, di questi criteri e si risolva nella prospettazione, come appunto ancora qui, solo di una loro diversa lettura, scivola inesorabilmente sul terreno della critica ai fatti, che non è, come è noto, sindacabile da questa Corte, giudice infatti dei solo fatti processuali.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore della Provincia di Ravenna in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ed in favore del Comune di Faenza in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il