Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10488 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21364/2022 R.G. proposto da:
LA CONGREGAZIONE DEI LEGIONARI DI CRISTO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende,
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 839/2022 depositata il 07/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 839/2022, ha confermato la decisione di primo grado che -in giudizio promosso, con citazione del 2010, dalla RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dei lotti 31 e 32 ubicati in agro di RAGIONE_SOCIALE, località Castel di Guido, originariamente facenti parte del RAGIONE_SOCIALE, da cui era receduta con lettera del 1°/4/2003, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire dichiarare nulla o annullare la deliberazione adottata nell’assemblea straordinaria tenutasi il 26/7/2010, con cui erano state approvate e ripartite le spese per i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione pubblica, le spese per gli interventi eseguiti sugli alberi del comprensorio consortile e le spese per la stipula della convenzione con il Comune di RAGIONE_SOCIALE -aveva respinto la domanda attrice .
In particolare, i giudici di appello hanno respinto sia l’appello principale del RAGIONE_SOCIALE, in punto spese di giudizio, sia quello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere l’accoglimento delle domande proposte in primo grado, osservando, quanto all’appello incidentale, che, in via preliminare, era ammissibile la produzione documentale effettuata in appello, ex art.345 c.p.c., trattandosi di documenti sopravvenuti ai termini concessi in primo grado per l’articolazione dei mezzi istruttori, avuto riguardo, in particolare, alla delibera adottata dall’assemblea consortile del 15/12/2012, con cui erano state annullate le deliberazioni consortili dal 2008 al 2010, tra cui anche quella del 26/7/2010, oggetto del presente giudizio, con conseguente « irrilevanza » di tutti i motivi di gravame.
Avverso la suddetta pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 6/9/2022, affidato a tre motivi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE
(che resiste con controricorso, notificato il 17/10/2022). La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.184-bis e 345 c.p.c., 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e e/o la nullità del procedimento , ex art.360 n. 4 c.p.c., per violazione di legge, e/o l’omesso esame di fatti decisivi, ex art.360 n. 5 c.p.c., in quanto essa appellante incidentale RAGIONE_SOCIALE, con una successiva istanza ex at.184bis e 345 c.p.c. depositata in appello, aveva chiesto, all’udienza del 24/9/2019, l’ammissione di ulteriori documenti sopravvenuti, tra i quali (all.to 2) vi era la sentenza n. 19001/17 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (‘ all.c.7 ‘ dell’indice degli atti del presente giudizio di legittimità), che aveva dichiarato annullata la delibera consortile del 15/12/2012, che aveva posto nel nulla quella oggetto di causa, fatto questo che era stato discusso tra le parti anche nelle rispettive comparse conclusionali, cosicché la Corte d’appello avrebbe dovuto entrare nel merito dei motivi dell’appello incidentale e non respingerlo; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. « 2 » e 5 c.p.c., degli artt.112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché la violazione del principio di tipicità dei diritti reali e falsa applicazione dell’art.1322 c.c., per avere la Corte d’appello determinato il fenomeno del c.d. giudicato interno per assorbimento improprio, avendo risolto la causa con il rigetto della questione ritenuta assorbente, senza considerarne la ricaduta sulla delibera consortile impugnata, in quanto la Corte d’appello, pur ammettendo la validità della delibera del 2012 e l’annullamento di quella del 2010 oggetto di causa, erratamente non aveva riformato la sentenza di primo grado, lasciando che la delibera impugnata continuasse a produrre effetti tra le parti, reiterando comunque, con il motivo, l’invocazione di giudicati esterni intervenuti tra le stesse parti in altri giudizi, come
già evidenziato nella nota prodotta in appello all’udienza del 24/9/2019 (vale a dire che: con sentenza n. 2591/2019 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE era stata accolta l’opposizione dell’associazione ad altra delibera consortile del 2008, rilevandosi la non obbligatorietà del pagamento degli oneri consortili per le spese di Convenzione volte alla lottizzazione con il Comune di RAGIONE_SOCIALE, in quanto non previste dallo Statuto; con sentenza n. 24384/2016 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE si era accertata l’estraneità del RAGIONE_SOCIALE a convenzioni di lottizzazioni e l’inesistenza di proprietà comuni di beni; con sentenza n. 22185/2018 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE si era accertato che la convenzione urbanistica approvata dal Comune RAGIONE_SOCIALE e l’atto d’obbligo ad esso annesso avevano riguardato una serie di consorziati ma non il RAGIONE_SOCIALE); c) con il terzo motivo, la falsa applicazione , ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di soccombenza nel giudizio, non sussistendo i presupposti per la disposta compensazione delle spese di lite; d) con il quarto motivo, la falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.13 DPR 115/2002, per avere la Corte d’appello nel dichiarare operanti i presupposti per l’applicazione del citato art.13 trascurato le argomentazioni « che avrebbero senz’altro palesato l’accoglimento integrale o gradatamente parziale dell’appello ».
La prima censura, nella sua prima parte, punto 1.1., è inammissibile per difetto di specificità.
Si invoca che sarebbe stato allegato in appello con « istanza di rimessione in termini depositata per l’udienza del 24 settembre 2019 » (udienza in cui la causa è stata posta in decisione), tra gli altri, un documento il cui esame, decisivo, sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale, una sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 2017 di annullamento della delibera del 2012, con la quale il RAGIONE_SOCIALE aveva annullato le delibere assunte tra il 2008 e il 2010, e che la Corte ha posto a base della decisione di rigetto dell’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente non ha riprodotto nel ricorso il contenuto dell’istanza di rimessione in termini, ai fini di consentire di accertarne il contenuto, né la sentenza n. 19001/2017, della quale la sentenza di appello non parla affatto, che sarebbe contenuta nella predetta istanza ex art. 184bis c.p.c. e che avrebbe annullato la delibera del 15 dicembre 2012, posta dalla sentenza di appello a fondamento della decisione emessa; vero che si indica, tra i documenti allegati in fascicolo « dedicato » di legittimità, la suddetta sentenza di merito (doc.to c.7), ma nulla si dice sul contenuto della istanza di rimessione in termini con la quale la questione sarebbe stata posta all’attenzione della Corte d’appello (che non parla dell’istanza suddetta).
Questa Corte (Cass. 12481/2022) ha chiarito che « Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati »), cosicché, alla luce di un’interpretazione, in conformità della evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, elastica dell’art.366 c.p.c. (oggi recepita dal nuovo testo dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), non si richiede necessariamente la trascrizione integrale dei documenti sui quali il motivo si fonda a condizione, però, che il loro contenuto sia
sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile.
Occorreva quindi precisare in quali termini, nella suddetta nota e con l’allegazione in appello, la questione del rilievo di tale sentenza di merito nel presente giudizio era stata posta all’attenzione del giudice, in quanto si lamenta che la Corte d’appello avrebbe trascurato il documento sopravvenuto, decisivo.
3. Risultano, invece, fondate la seconda parte del primo motivo di ricorso (punto 1.2.) e la prima parte del secondo motivo di ricorso (punto 2.1.), che censurano sia violazioni di legge (artt. 112 e 113 c.p.c.), sia la carenza assoluta di motivazione ex art. 132 c.p.c. .
Va rilevato che la sentenza di appello risulta del tutto erronea e non si pronuncia in maniera completa e corretta sulla fattispecie concreta.
La Corte d’appello ha, invero, fondato la decisione sulla delibera del 15 dicembre 2012, che avrebbe annullato la delibera del RAGIONE_SOCIALE -al quale aveva aderito la RAGIONE_SOCIALE – in data 26 luglio 2010, oggetto del presente giudizio. Il che – a parere della Corte avrebbe reso « del tutto irrilevanti i numerosi motivi di appello incidentale » proposti dalla RAGIONE_SOCIALE. La Corte ha, pertanto, concluso che « in ragione di ciò va dunque respinto l’appello incidentale ». Ed in tal senso è formulato anche il dispositivo della sentenza.
Orbene, è evidente che il rigetto dell’appello incidentale ha comportato la conferma della sentenza di primo grado, con la quale si era rigettata la domanda, proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, di annullamento della predetta delibera, contenente la previsione di esborsi pregiudizievoli per la RAGIONE_SOCIALE, che aveva, altresì, operato il recesso dal RAGIONE_SOCIALE.
La decisione di appello – oltre che del tutto immotivata, non sussistendo nell’ordinamento la fattispecie dell’« irrilevanza dei motivi di appello » – risulta anche del tutto erronea in diritto.
Una volta accertata la sussistenza della delibera del 15 dicembre 2012, che aveva annullato la precedente del 26 luglio 2010, costituente oggetto del presente giudizio, la Corte territoriale avrebbe dovuto, invero, dare atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare l’inefficacia della sentenza di primo grado, che invece – per effetto del rigetto dell’appello incidentale è rimasta in piedi.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità – riferita a tutti i giudizi di impugnazione (appello e cassazione) – è del tutto consolidata. La cessazione della materia del contendere -che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio -costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso (o all’appello), che ne determina il passaggio in giudicato, e, dall’altro, l’assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. 4714/2006; conf., ex plurimis , Cass. 10553/2009; Cass. 19593/2011; Cass. 26299/2018; Cass.S.U. 8980/2018; Cass. 10483/2023).
Risulta pertanto del tutto carente di motivazione la ritenuta irrilevanza dei motivi del gravame incidentale .
I successivi punti, da 2.2. in poi, del secondo motivo, contengono questioni di merito che il giudice di appello non ha esaminato, e che vanno demandate al giudice di rinvio. Anche il terzo motivo risulta assorbito.
Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti il primo e il secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione, assorbiti i restanti motivi, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia della causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio