Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3105 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3105 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6147/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con elezione di domicilio digitale presso l’indirizzo PEC del difensore;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOMECOGNOME tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1693/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata in data 11/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Presidente COGNOME
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 1693/2019 della Corte d’Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza n. 1029/2016 del Tribunale di Lucca, la quale aveva a sua volta condannato l’odierna ricorrente all’arretramento di un fabbricato eretto in violazione delle distanze legali e alla demolizione di due manufatti realizzati con sconfinamento nella proprietà limitrofa.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza, i difensori delle parti hanno depositato ‘ istanza congiunta per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere ‘, rappresentando che i rispettivi assistiti hanno definito la controversia mediante il raggiungimento di un accordo transattivo.
In ragione di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 8980 del 11/04/2018, Rv 650327).
Le spese del giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
Va dato atto, infine, che non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto la pronuncia adottata non è inquadrabile in alcuno dei tipi (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) ai quali
consegue il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr., ancora, Cass. Sez. U., Sentenza n. 8980/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20594 del 24/07/2024, non massimata).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione