Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33257 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33257 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29400/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE., RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrenti –
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
DISTANZE LEGALI
– Intimata –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 725/2021 depositata il 25/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di San Remo, con sentenza n. 129 del 2017, in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME ha condannato in solido RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e BNP Paribas Lese Group Spa alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante l’arretramento e/o la demolizione di opere realizzate in violazione delle distanze legali rispetto alla proprietà dell’attrice e al risarcimento dei danni; ha anche condannato RAGIONE_SOCIALE a tenere BNP Paribas indenne di ogni conseguenza.
La Corte d’appello di Genova, in accoglimento dell’appello incidentale dell’attrice e rigettando l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha condannato queste ultime a demolire la costruzione realizzata in sopraelevazione e all’arretramento della costruzione fino alla misura del volume preesistente.
Avverso la sentenza d’appello, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
BNP Paribas RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Con istanza congiunta del 09/06/2023, i difensori delle parti costituite hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere e la caducazione delle pronunce di merito, con compensazione delle spese, dando atto che, in pendenza del giudizio
di cassazione, le parti , con accordo espresso, ‘ sono giunte ad una composizione bonaria della controversia ‘.
In prossimità dell’adunanza camerale, le stesse parti hanno depositato memorie nelle quali hanno insistito nell’istanza di declaratoria della cessazione delle materia del contendere.
Poiché la lite è stata conciliata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta perdita di interesse dovuta alla cessazione della materia del contendere.
In relazione alla richiesta delle parti di cancellazione delle sentenze di primo e di secondo grado, come ricorda Cass. n. 8759/2024, la Corte ha chiarito che «el giudizio di cassazione, tanto nell ‘ ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all’ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all ‘ azione, espressamente regolata dal comma secondo dell’art. 2668 c.c. ‘ (Cass. n. 5587 del 09/03/2007) ».
Le spese del giudizio di cassazione sono compensate, tra le parti, in conformità della loro richiesta congiunta.
La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuto difetto di intesse non dà luogo all’applicazione dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della l. n.228 del 2012.
In termini, tra altre, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.20697 del 20/07/2021, secondo cui: «In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma
della statuizione impugnata, ovvero con la ‘ ordinaria ‘ dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell ‘ ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest ‘ ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità».
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per cessazione della materia del contendere; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione; ordina la cancellazione della trascrizione della domanda originaria e dell ‘ annotazione delle sentenze di primo e secondo grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,