Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31355 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 31355 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Cessazione materia del contendere
R.G.N. 21678/2022 + 21708/2022 Ud. 21/11/2024 CC
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21678/2022 + 21708/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO COGNOMEINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo
studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO LECCE – SEZ.DIST. DI TARANTO n. 189/2022 depositata il 04/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 189/2022 depositata il 04/04/2022, la Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto nella regolare costituzione del COMUNE DI COGNOME ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Taranto 331/2017 pubblicata in data 26 gennaio 2017, la quale, a propria volta, aveva rigettato la domanda della stessa NOME COGNOME volta ad ottenere il pagamento da parte del COMUNE DI COGNOME di somme a titolo di lavoro aggiuntivo e/o straordinario, di indennità di anagrafe, stato civile ed elettorale ed indennità di responsabilità Servizi Demografici per il periodo settembredicembre 2012.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso.
Tale ricorso ha ricevuto una duplice iscrizione a ruolo, assumendo i numeri di registro 21678/2022 e 21708/2022.
In entrambi i procedimenti ha resistito con controricorso il COMUNE DI COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c. e, nella
camera di consiglio del 21 novembre 2024, è stata disposta la riunione dei due ricorsi, stante la totale coincidenza.
In entrambi i procedimenti, in data 4 luglio 2024, è stata depositata istanza richiesta congiunta per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo tutte le parti del giudizio di appello sottoscritto una transazione stragiudiziale a seguito di conciliazione in sede sindacale.
Con l’atto cui è allegato il verbale di accordo sottoscritto da tutte le parti e dai procuratori -le parti chiedono ‘ che la Ecc.ma Corte di Cassazione adìta si compiaccia dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese e competenze di causa. ‘ .
Le parti hanno successivamente depositato memoria congiunta, insistendo in dette conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte deve prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, in conformità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, qualora «nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso» (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980).
Con la richiamata decisione si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione
con un accordo negoziale, «i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite» , la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo .
Ricorrono nella fattispecie le condizioni per la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto al deposito del verbale di conciliazione ha fatto seguito la richiesta congiunta delle parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, proprio perché la Corte accerta che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia.
Per l’esattezza, il fenomeno che si verifica non è una ‘cassazione’ della sentenza impugnata, bensì l’accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell’accordo negoziale delle parti, perché con quest’ultimo le parti ne hanno disposto.
Quanto alle spese di lite, può disporsene la compensazione, conformemente al regolamento stabilito dalle parti.
Stante il tenore della pronuncia, non vi sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si
debba rendere formale attestazione in dispositivo di detta non sussistenza, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
Il meccanismo sanzionatorio di cui alla citata previsione, infatti, è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti, determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione