Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8909 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8909 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24494/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC del difensore;
– ricorrente –
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC dei difensori;
– controricorrente –
nonché
COGNOME;
-intimate –
avverso la sentenza n. 748/2024 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata in data 15/04/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Presidente COGNOME
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, avverso la sentenza n. 748/2024 pubblicata il 15.04.2024, con cui la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado (n. 2538/2019 del Tribunale di Bologna), che aveva accolto l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. spiegata da EmilBanca Credito Cooperativo Soc. Coop. contro la sentenza n. 3603/2013 del Tribunale felsineo, la quale aveva dichiarato il COGNOME proprietario per intervenuta usucapione di un complesso di immobili in Ozzano dell’Emilia e Monterenzio.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. NOME e NOME COGNOME sono rimaste intimate.
In data 07.01.2025 e 08.01.2025, i difensori delle parti costituite hanno depositato ‘ istanza per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere ‘, reiterata con le memorie illustrative presentate in prossimità dell’adunanza, rappresentando che i rispettivi assistiti hanno definito la controversia mediante il raggiungimento di un accordo transattivo.
In ragione di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 8980 del 11/04/2018, Rv 650327).
Le spese del giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
Va dato atto, infine, che non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto la pronuncia adottata non è inquadrabile in alcuno dei tipi (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) ai quali consegue il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr., ancora, Cass. Sez. U., Sentenza n. 8980/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20594 del 24/07/2024, non massimata).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione