Cessazione Materia del Contendere: Guida a Spese e Contributo Unificato
Quando le parti di una causa decidono di accordarsi, il processo si conclude con una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Questa ordinanza della Corte di Cassazione analizza un caso emblematico, offrendo chiarimenti cruciali sulle conseguenze economiche di tale esito, in particolare per quanto riguarda la compensazione delle spese e l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato. La decisione sottolinea come l’accordo tra le parti sia una via che il legislatore incoraggia, anche attraverso un trattamento fiscale più favorevole rispetto alla sconfitta in giudizio.
I Fatti del Caso: Dal Ricorso alla Transazione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un Ministero contro una sentenza emessa dal Tribunale di primo grado. La controparte era la curatela fallimentare di una società a responsabilità limitata. Invece di attendere la decisione finale della Corte di Cassazione, le parti hanno saggiamente scelto la via del dialogo, concludendo un accordo transattivo per porre fine alla controversia in modo definitivo. A seguito di tale accordo, il Ministero ha formalmente comunicato alla Corte l’avvenuta transazione e ha richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, come pattuito tra le parti.
La Decisione della Corte sulla Cessazione della Materia del Contendere
La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha preso atto della volontà delle parti. Analizzata la nota con cui si comunicava l’accordo transattivo, ha rilevato due punti fondamentali:
1. Le parti avevano effettivamente concluso una transazione per definire la controversia.
2. L’accordo raggiunto aveva determinato la fine dell’interesse a proseguire il giudizio.
Di conseguenza, la Corte ha accolto la richiesta e ha dichiarato ufficialmente la cessazione della materia del contendere. Inoltre, in linea con l’accordo raggiunto, ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, significando che ciascuna parte ha sostenuto i propri costi legali senza pretendere rimborsi dall’altra.
Le Motivazioni: Perché Non si Paga il Doppio Contributo Unificato
Il punto giuridicamente più rilevante della decisione riguarda il contributo unificato. La legge prevede che la parte che perde un’impugnazione in modo definitivo (con un rigetto, un’inammissibilità o un’improcedibilità) sia tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello già pagato all’inizio della causa. La Corte ha chiarito che questa norma non si applica in caso di cessazione della materia del contendere.
La motivazione è chiara e si basa su una rigorosa interpretazione della legge, supportata da precedenti giurisprudenziali. Il ‘raddoppio’ del contributo unificato ha una natura eccezionale e, in senso lato, sanzionatoria. È una misura pensata per penalizzare chi insiste in un’impugnazione infondata. Pertanto, la sua applicazione non può essere estesa per analogia a casi non espressamente previsti, come quello in cui il processo si estingue per un accordo tra le parti. La transazione, infatti, non rappresenta una ‘sconfitta’ processuale, ma una risoluzione consensuale della lite, un esito che il sistema giudiziario favorisce.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma un principio di grande importanza pratica. La risoluzione di una controversia tramite un accordo transattivo, oltre a garantire una conclusione certa e rapida della lite, offre un significativo vantaggio economico. Evitare la declaratoria di rigetto o inammissibilità dell’appello consente di non incorrere nella sanzione del raddoppio del contributo unificato. Questa decisione incentiva le parti a cercare soluzioni conciliative anche in fase di impugnazione, alleggerendo il carico dei tribunali e riducendo i costi complessivi del contenzioso. Per le parti coinvolte, significa poter chiudere una disputa senza il rischio di ulteriori aggravi fiscali legati all’esito del giudizio.
Cosa succede a un processo se le parti trovano un accordo?
Il processo si conclude con una pronuncia di ‘cessazione della materia del contendere’, poiché viene meno l’interesse delle parti a ottenere una decisione dal giudice sulla lite originaria.
In caso di cessazione della materia del contendere per accordo, chi paga le spese legali?
Generalmente le parti si accordano anche sulla ripartizione delle spese. Come nel caso esaminato, la Corte dispone la ‘compensazione’, il che significa che ogni parte si fa carico delle proprie spese legali, senza alcun rimborso reciproco.
Se un ricorso si conclude con un accordo, è dovuto il raddoppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è previsto solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Essendo una misura di natura sanzionatoria, non si applica quando la lite cessa per accordo tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3758 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3758 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17057/2020 R.G. proposto da : MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO n. 802/2019 depositata il 25/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Il Collegio, rilevato che il Ministero dell’Interno, con nota del 10.1.2025, ha dato atto:
che le parti hanno concluso una transazione, allegata alla nota, al fine di definire la controversia, concordando la compensazione delle spese di lite;
che l ‘intervenuto accordo negoziale ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Il Ministero ha, pertanto, chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Non ricorrono i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 23175/2015, 10140/2020 e 2018/19071).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere , compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso il 14.1.2025