SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1479 2025 – N. R.G. 00000851 2024 DEPOSITO MINUTA 01 12 2025 PUBBLICAZIONE 01 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1 a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l ‘ anno 2024 sotto il numero d ‘ ordine 851, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 1437/2024, pubblicata in data 24/05/2024, del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, reiettiva di opposizione a ordinanza-ingiunzione proposta ai sensi degli artt. 22 della L. n. 689/1981 e 6 del D. Lgs. n. 150/2011,
TRA
titolare dell ‘ impresa individuale RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO ti NOME AVV_NOTAIO, in virtù di mandato allegato al ricorso in appello depositato in data 24/06/2024, e NOME COGNOME, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore e difensore depositata in data 28/10/2024, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO sito in Catanzaro alla INDIRIZZO (indirizzo p.e.c. fax NUMERO_TELEFONO),
-appellante –
E
i n p ersona del Direttore legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari alla INDIRIZZO, è domiciliata ex lege ,
-appellata –
1 v. Cass., n. 13199/2013.
All ‘ udienza del giorno 21/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell ‘ art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito del dispositivo.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. LA SENTENZA IMPUGNATA.
Con sentenza n. 1437/2024, pubblicata in data 24/05/2024, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull ‘ opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta da nei confronti di
–
DT VIII
, Molise e Basilicata
–
Sezione RAGIONE_SOCIALE Foggia [
Sezione operativa di Foggia, con ordinanza prot. n. 22630 del 14/04/2023, notificata in data 08/05/2023, aveva ordinato a t i t o l a r e d e l l ‘ impresa individuale ‘ RAGIONE_SOCIALE , il pagamento di €. 20.000,00 (oltre alle spese di notifica), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall ‘ art. 1 comma 923° primo periodo della L. n. 208/2015, e disposto nei confronti del la confisca e la distruzione delle apparecchiature informatiche, ai sensi dell ‘ art. 20 comma 4° della L. n. 689/1981, per la violazione dell ‘ art. 7 comma 3°quater del D.L. n. 158/2012 2 , convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012, giusta ‘ processo verbale di verifica operazioni compiute e violazioni constatate ‘ redatto in data 05/07/2018 da personale della Polizia di Stato e dell ‘
Molise, dal quale emergeva che il aveva messo a disposizione n. 3 personal computer che, attraverso la connessione telematica al web , consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online , da soggetti autorizzati all ‘ esercizio del gioco a distanza ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo autorizzatorio e/o concessorio rilasciato dalle competenti autorità. Con ricorso depositato in data 22/05/2023, aveva proposto opposizione, ex artt. 22 della L. n. 689/1981 e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 , avverso la predetta ordinanza-ingiunzione, eccependone l ‘ illegittimità ed infondatezza (l ‘ opponente aveva dedotto, da un lato, che i personal computer non presentavano le caratteristiche richieste dalle disposizioni di legge e dunque non rientravano nell ‘ ambito di applicazione delle disposizioni di legge poste a fondamento dell ‘ ordinanza-ingiunzione e, da altro lato, che difettavano indizi comprovanti l ‘ avvenuta messa a disposizione dei computer e la libera navigazione da parte della clientela)], disattesa ogni altra istanza
2 c.d. decreto Balduzzi (N.d.E.).
ed eccezione, così provvedeva: 1) rigettava il ricorso; 2) condannava il ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite, che liquidava in € . 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
I.B. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
I.B.1. con ricorso depositato in data 24/06/2024, proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo a questa Corte di voler così provvedere: 1) in via preliminare, inaudita altera parte , concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 351 comma 2° e 283 c.p.c.; 2) in via principale e nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado; 3) condannare l’appellata alla rifusione di spese e competenze professionali del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
. 2. i n persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , con memoria depositata in data 18/09/2024, si costituiva nel giudizio di appello, deducendo l ‘ infondatezza dell ‘ impugnazione e chiedendo a questa Corte di appello di voler così provvedere: 1) rigettare l ‘ appello, ivi inclusa la domanda cautelare, siccome inammissibile e/o infondato; 2) condannare l ‘ appellante al pagamento delle spese di lite. Co
I.B.3. Con provvedimento in data 21/01/2025 la Corte, rilevato che pendeva, dinanzi al Giudice delle leggi, questione di legittimità costituzionale dell ‘ art. 7 comma 3°quater del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012, e dell ‘ art. 1 comma 923° primo periodo della L. n. 208/2015, rinviava la causa all ‘ udienza del giorno 21/10/2025 per la discussione e la lettura del dispositivo.
I.B.4. All ‘ udienza del giorno 21/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell ‘ art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito del dispositivo.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE.A. Con provvedimento dirigenziale n. 178 del 12/09/2025,
preso atto della sentenza n. 104 in data 07/05/2025, depositata in data 10/07/2025, della Corte costituzionale [dichiarativa dell ‘ illegittimità costituzionale dell ‘ art. 7 comma 3°quater del D.L. n. 158/2012,
convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012, e dell ‘ art. 1 comma 923° primo periodo della L. n. 208/2015 (nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa di €. 20.000,00 per la violazione dell ‘ art. 7 comma 3°quater del D.L. n. 158/2012, come convertito)], in applicazione dell ‘ art. 21nonies della L. n. 241/1990, ha disposto nei confronti di s ussistendo ragioni di interesse pubblico, l ‘ annullamento d ‘ ufficio, in autotutela, dell ‘ ordinanzaingiunzione prot. n. 22630 del 14/04/2023 e lo sgravio totale del ruolo avente partita identificativa n. NUMERO_DOCUMENTO iscritta a seguito dell ‘ emissione dell ‘ ordinanza-ingiunzione de qua .
All ‘ annullamento d ‘ ufficio dell ‘ ordinanza-ingiunzione prot. n. 22630 del 14/04/2023, impugnata da nel presente giudizio, non può che conseguire la cessazione della materia del contendere.
II.B. L ‘ art. 92 comma 2° c.p.c., nel testo sostituito dall ‘ art. 13 del D.L. n. 132/2014 e modificato, in sede di conversione, dalla L. n. 162/2014 (applicabile, ratione temporis , al caso in esame), recita: « Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. ».
La Corte costituzionale, con sentenza n. 77/2018, dichiarò l ‘ illegittimità costituzionale del comma 2° dell ‘ art. 92 c.p.c., nel testo novellato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, « nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ».
Ciò premesso in punto di diritto, la Corte osserva, in punto di fatto, che il potere di annullamento di ufficio dell ‘ ordinanza-ingiunzione prot. n. 22630 del 14/04/2023 è stato esercitato da originaria ordinanza-ingiunzione, bensì della sopra citata pronuncia n. delle era
giusta citato provvedimento n. 178 del 12/09/2025, in ragione non dell ‘ illegittimità dell ‘ 104/2025 della Corte costituzionale, comportante la caducazione ex tunc disposizioni normative sulla base delle quali l’ordinanza -ingiunzione de qua stata emessa nei confronti del .
La su descritta situazione è quietamente inquadrabile nell ‘ ambito dell ‘ art. 92
comma 2° c.p.c., atteso che l ‘ espunzione di una norma dall ‘ ordinamento giuridico per effetto di un evento, sopravvenuto e non prevedibile, come una riforma legislativa o un intervento della Corte costituzionale, può essere senz ‘ altro qualificata ‘ grave ed eccezionale ragione ‘ , del tutto ‘ analoga ‘ alle altre gravi ed eccezionali ragioni introdotte dal legislatore nel codice di rito civile nel 2014 (si pensi, a tal proposito, al « caso di assoluta novità della questione trattata » e/o al « mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti » ora espressamente previsti, quale motivo di compensazione delle spese processuali tra le parti, dal novellato art. 92 comma 2° c.p.c.).
Quanto sopra esposto giustifica la compensazione, per intero, delle spese processuali tra le parti.
II.C. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti di cui all ‘ art. 13 comma 1º quater del D.P.R. n. 115/2002 (tale comma, inserito dall ‘ art. 1 comma 17º della L. n. 228/2012, recita: « Quando l ‘ impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l ‘ ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1bis . I l g i u d i c e d à at to nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l ‘ obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. »), atteso che tale disposizione si applica ai soli casi -tipici -in essa previsti (rigetto dell ‘ impugnazione; declaratoria d ‘ inammissibilità o improcedibilità dell ‘ impugnazione) 3 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione 4 e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica 5 .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 851/2024 RRAGIONE_SOCIALE,
3 cfr. Cass., n. 3542/2017; Cass., ord. n. 20697/2021. In senso analogo (nella diversa ipotesi estinzione del giudizio) Cass., ord. n. 19560/2015; Cass., ord. n. 25485/2018.
4 v. Cass., ord. n. 19562/2015.
5 arg. ex Cass., ord. n. 23175/2015 nonché, più di recente, Cass., ord. n. 19071/2018 e Cass., ord. n. 34025/2023 (tutte dichiarative dell ‘ estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenute dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione). Ancor più di recente, altresì, arg. ex Cass., sez. un., ord. n. 19976/2024 (che, in ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, ha statuito l ‘ insussistenza dei presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato).
CORTE DI APPELLO DI BARI / SEZIONE 1 A CIVILE – pagina 6 di 6 –
sull ‘ appello proposto da con ricorso depositato in data 24/06/2024, nei confronti di in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 1437/2024, pubblicata in data 27/05/2024, del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa, per intero, le spese processuali tra le parti.
Bari, 21 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE AVV_NOTAIO NOME COGNOME
IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO COGNOME