Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21636 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17523-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1031/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 21/03/2019 R.G.N. 3496/2017;
Oggetto
RINUNCIA
R.G.N. 17523/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha respinto la domanda di RAGIONE_SOCIALE proposta nei confronti di Banca di RAGIONE_SOCIALE Credito cooperativo S.C.p.A. per la declaratoria della natura antisindacale consistita nel trasferimento, in data 2/12/2015, del dirigente r.s.a. NOME COGNOME in quanto disposto prima del decorso del termine annuale dalla scadenza dell’incarico sindacale.
La Corte territoriale, ritenuto pacifico che il dipendente COGNOME (dirigente della r.s.a.) era stato trasferito (senza previo nulla osta del sindacato) alla filiale di Villanova con provvedimento del 2/12/2015 (data coincidente con il trasferimento di altro dipendente, COGNOME, a seguito del quale era venuto meno il requisito minimo numerico per la costituzione della r.s.a.), ne ha accertato l’illegittimità per il mancato rispetto del termine annuale dalla cessazione dell’incarico sindacale ed ha ordinato l’assegnazione del medesimo nel posto di lavoro e con le mansioni rivestite prima del trasferimento; ha, peraltro, respinto la domanda di illegittimità del trasferimento del dipendente COGNOME (all’epoca privo di incarichi di dirigente della r.s.a.) rilevando, da una parte, che l’illegittimità del trasferimento era già stata accertata dal Tribunale (sia pure per ragioni diverse) e, dall’altra, che detto trasferimento risultava disposto sulla base di effettive esigenze organizzative desumibili dal piano industriale e dalla delibera n. 1654/2015, non ricorrendo, in ogni caso, profili ritorsivi. La Corte territoriale ha, del pari, respinto la domanda
di risarcimento del danno del sindacato attesa l’assoluta genericità delle relative allegazioni in ordine alla perdita di credibilità agli occhi degli iscritti.
La banca ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il sindacato ha resistito con controricorso.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
in corso di causa, prima dell’udienza di discussione, la Banca ha depositato atto di rinunzia con cui ha esposto l’avvenuta transazione della causa tra le parti con atto del 19 ottobre 2023, con il quale le stesse hanno ritenuto di definire ogni pendenza tra loro e di ‘non avere più nulla a pretendere l’una nei confronti dell’altra, per qualsiasi titolo, ragione e causa, direttamente e/o indirettamente riconducibili ai giudizi elencati nelle premesse’.
Deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette parti, in quanto la definizione della lite, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata” (in termini: Cass. S.U. n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 24632 del 2019).
3. Le spese di lite si intendono compensate ai sensi dell’art. 92, ultimo comma, cod.proc.civ. come previsto dalle parti nel verbale di transazione.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara cessata la materia del contendere; nulla spese.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di consiglio, il 19 giugno