Cessazione Materia del Contendere: Quando l’Accordo tra le Parti Ferma il Processo in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un contenzioso legale possa concludersi prima di una sentenza di merito, attraverso l’istituto della cessazione della materia del contendere. Questo meccanismo procedurale, spesso frutto di un accordo raggiunto tra le parti, dimostra come la volontà dei litiganti possa prevalere sulla prosecuzione del giudizio, anche davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Analizziamo come si è arrivati a questa conclusione e quali sono le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha avuto inizio con il ricorso per cassazione proposto da una società contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. La controparte si era regolarmente costituita in giudizio presentando un controricorso, preannunciando una battaglia legale fino all’ultimo grado di giudizio.
Tuttavia, prima che la Corte si riunisse per la decisione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: le parti hanno depositato in cancelleria delle dichiarazioni di rinuncia reciproche al ricorso e al controricorso, corredate dalle rispettive accettazioni. Questo atto ha manifestato in modo inequivocabile la volontà congiunta di porre fine alla controversia.
La Decisione della Corte: La Cessazione Materia del Contendere
Di fronte a questa nuova situazione, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle questioni sollevate nel ricorso. Il suo ruolo, infatti, si è trasformato da organo giudicante a organo che prende semplicemente atto di un fatto estintivo del processo.
La Suprema Corte, riunita in camera di consiglio, ha rilevato come le rinunce e le accettazioni reciproche avessero fatto venir meno l’interesse delle parti a una pronuncia giurisdizionale. Di conseguenza, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiudendo formalmente il giudizio. Un aspetto fondamentale della decisione è che tale cessazione ha riguardato anche la contesa sulle spese processuali, segnalando che l’accordo tra le parti era completo e tombale.
Le Motivazioni
La motivazione alla base dell’ordinanza è concisa ma estremamente chiara. L’interesse ad agire e a resistere in giudizio è un presupposto fondamentale del processo. Nel momento in cui le parti, attraverso atti formali come le rinunce e le accettazioni, manifestano di non avere più alcun interesse a una decisione del giudice, il processo stesso perde la sua ragione d’essere. Il giudice non può pronunciarsi d’ufficio su una controversia che i diretti interessati hanno deciso di risolvere autonomamente. La Corte, pertanto, non fa altro che ratificare la volontà delle parti, dichiarando l’estinzione del giudizio per essere venuto meno il suo oggetto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale: la disponibilità del processo da parte dei litiganti. Anche in una fase avanzata come il giudizio di legittimità, le parti mantengono il potere di porre fine alla lite tramite un accordo. La declaratoria di cessazione della materia del contendere rappresenta una soluzione efficiente che evita un’inutile attività giurisdizionale, con un conseguente risparmio di tempo e risorse sia per le parti che per il sistema giudiziario. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di formulare accordi che regolino esplicitamente anche il destino delle spese legali, al fine di evitare future controversie su questo specifico punto.
Cosa succede se le parti in un processo di Cassazione raggiungono un accordo?
Se le parti depositano reciproche rinunce e accettazioni, la Corte di Cassazione può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ponendo fine al giudizio.
La cessazione della materia del contendere riguarda anche le spese processuali?
Sì, nel caso di specie la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere anche con riguardo alle spese processuali, poiché l’accordo tra le parti copriva anche questo aspetto.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione di fronte a un accordo tra le parti?
In presenza di un accordo che estingue la controversia, la Corte non decide nel merito del ricorso ma si limita a prendere atto della volontà delle parti e a dichiarare formalmente l’estinzione del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8339 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8339 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
24279/2023 r.g., proposto da
COGNOME di COGNOME NOME e NOME NOME , elett. dom.ti in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME.
ricorrenti
contro
COGNOME NOME COGNOME elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 478/2023 pubblicata in data 28/09/2023, n.r.g. 495/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/02/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe COGNOME di COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito COGNOME NOME con controricorso.
Le parti hanno poi depositato reciproche rinunzie, corredate da reciproche accettazioni, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del
OGGETTO:
contendere anche con riguardo alle spese processuali.
In tal senso occorre provvedere, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in