Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6076 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6076 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 23969/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrente principale e controricorrente incidentale –
Contro
NOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Controricorrenti principali e ricorrenti incidentali –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1247/2018 depositata il giorno 11/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
CONDOMINIO
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 693/2013, in parziale accoglimento delle domande proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME ha condannato la convenuta a eliminare il vano realizzato sul tetto dell’edificio di INDIRIZZO a Palermo con il terrazzino cui si accede mediante scala a chiocciola, nonché ad apporre una grondaia sotto la nuova pensilina in vetro e a eliminare i tubi di scarico e condensa.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della sig.ra COGNOME il Tribunale ha condannato gli attori a rimuovere i condizionatori posti sul prospetto del fabbricato e a eseguire le opere di manutenzione della recinzione antistante la loro proprietà.
La sentenza di primo grado è stata impugnata con appello principale da NOME COGNOME e con appello incidentale dai sig.ri COGNOME
La CDA di Palermo, in parziale riforma della gravata decisione, che ha confermato nel resto, ha ordinato a NOME COGNOME di eliminare la porzione di nuovo volume che ha modificato il tetto condominiale e a eliminare il terrazzino che ha modificato la porzione di tetto condominiale.
Avverso la sentenza d’appello NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, al quale i sig.ri COGNOME hanno resistito con controricorso, nel quale è stato svolto ricorso incidentale, affidato a sette motivi. Questi ultimi hanno depositato una memoria in prossimità dell’udienza.
La ricorrente principale, a sua volta, ha replicato al ricorso incidentale con controricorso.
Con atto depositato in via telematica il 22/05/2024, le parti hanno chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere e la conseguente improcedibilità del ricorso principale e di
quello incidentale per effetto del verbale di conciliazione del 20/03/2024 (innanzi al Tribunale di Palermo), con compensazione delle spese, e hanno allegato all’istanza il verbale di conciliazione.
Nel caso in cui, come nella specie, nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell ‘ efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018, Rv. 650327 – 01).
In conformità della richiesta delle parti, che anche su tale aspetto hanno raggiunto un accordo, va dichiarata la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell ‘ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell ‘ impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l ‘ adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur
determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s’è veduto, il venir meno dell ‘ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo fra le parti (Cass. Sez. U. n. 8980/2018, cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sui ricorsi, principale e incidentale, per intervenuto accordo fra le parti efficacia della sentenza impugnata.
determinativo del venir meno dell ‘ Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione