Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6076 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 6076  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 23969/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso  lo  studio  dell’avvocato  NOME  AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)  che  la  rappresenta  e  difende  unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente principale e controricorrente incidentale –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in  Roma,  INDIRIZZO  presso  la  Cancelleria  della  Corte  di cassazione, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato  AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrenti principali e ricorrenti incidentali –
Avverso  la  sentenza  della Corte  d’appello  di Palermo  n.  1247/2018 depositata il giorno 11/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
CONDOMINIO
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 693/2013, in parziale accoglimento  delle  domande  proposte  da  NOME  COGNOME,  NOME COGNOME  e  NOME  COGNOME  nei  confronti  di  NOME  COGNOME,  ha condannato  la  convenuta  a  eliminare  il  vano  realizzato  sul  tetto dell’edificio di INDIRIZZO a Palermo con il terrazzino cui si accede mediante scala a chiocciola, nonché ad apporre una grondaia sotto la nuova pensilina in vetro e a eliminare i tubi di scarico e condensa.
In  parziale  accoglimento  della  domanda  riconvenzionale  della sig.ra  COGNOME,  il  Tribunale  ha  condannato  gli  attori  a  rimuovere  i condizionatori posti sul prospetto del fabbricato e a eseguire le opere di manutenzione della recinzione antistante la loro proprietà.
La  sentenza  di  primo  grado  è  stata  impugnata  con  appello principale  da  NOME  COGNOME  e  con  appello  incidentale  dai  sig.ri COGNOME.
La  RAGIONE_SOCIALE  Palermo,  in  parziale  riforma  della  gravata  decisione, che  ha  confermato  nel  resto,  ha  ordinato  a  NOME  COGNOME  di eliminare  la  porzione  di  nuovo  volume  che  ha  modificato  il  tetto condominiale e a eliminare il terrazzino che ha modificato la porzione di tetto condominiale.
 Avverso  la  sentenza  d’appello NOME  COGNOME  ha  proposto ricorso  per  cassazione,  con  cinque  motivi,  al  quale  i  sig.ri  COGNOME hanno  resistito  con  controricorso,  nel  quale  è  stato  svolto  ricorso incidentale,  affidato  a  sette  motivi.  Questi  ultimi  hanno  depositato una memoria in prossimità dell’udienza.
La  ricorrente  principale,  a  sua  volta,  ha  replicato  al  ricorso incidentale con controricorso.
 Con  atto  depositato  in  via  telematica  il  22/05/2024,  le  parti hanno chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere e la conseguente improcedibilità del ricorso principale e di
quello incidentale per effetto del verbale di conciliazione del 20/03/2024  (innanzi  al  Tribunale  di  Palermo),  con  compensazione delle spese, e hanno allegato all’istanza il verbale di conciliazione.
Nel caso in cui, come nella specie, nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell ‘ efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018, Rv. 650327 – 01).
 In  conformità  della  richiesta  delle  parti,  che  anche  su  tale aspetto hanno raggiunto un accordo, va dichiarata la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell ‘ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell ‘ impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l ‘ adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur
determinando  la  caducazione  di  tutte  le  pronunce  emanate  nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s’è veduto, il venir meno dell ‘ efficacia  della  sentenza  impugnata  in  forza  di  un  intervenuto accordo fra le parti (Cass. Sez. U. n. 8980/2018, cit.).
P.Q.M.
La  Corte  dichiara  la  cessazione  della  materia  del  contendere  sui ricorsi,  principale  e  incidentale,  per  intervenuto  accordo  fra  le  parti efficacia della sentenza impugnata.
determinativo del venir meno dell ‘ Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto  della  insussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte della  ricorrente  principale  e  dei  ricorrenti  incidentali,  dell’ ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  dovuto  per  il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione