Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31368 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31368 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
Oggetto
CONCILIAZIONE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/10/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 28015-2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2851/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/07/2021 R.G.N. 5133/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME .
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello, confermando la pronuncia del giudice di prime cure e respingendo l’appello di NOME COGNOME, ha rigettato la domanda della stessa, proposta nei confronti della collega NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, di accertamento di un comportamento illecito in occasione di uno specifico episodio e di alcune note di redazione (rispettivamente del 20.1.2011 nonché del 7.4.2011 e del 22.2.2012) e di conseguente condanna al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
La Corte territoriale, alla luce degli elementi istruttori (di fonte documentale, compresa una registrazione di una parte di conversazione tra le colleghe giornaliste, e testimoniale) acquisiti, ha ritenuto di escludere la configurazione di un comportamento illecito di aggressione e di diffamazione in quanto erano emerse frasi offensive proferite dal Caporedattore centrale nei confronti della giornalista, in occasione del colloquio del 20.1.2011, ma le stesse dovevano calarsi in un contesto di conflittualità provocato dalla stessa COGNOME, che aveva agito (anche registrando occultamente parte della discussione) in modo tale da indurre la interlocutrice a perdere il controllo del suo comportamento.
Avverso tale sentenza la giornalista ha proposto ricorso affidato a tre motivi; la giornalista Caporedattore e la società hanno resistito con controricorso.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
In corso di causa, prima dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato verbale di conciliazione giudiziale nell’ambito del quale la COGNOME rinuncia a proseguire il giudizio di cassazione (avverso la sentenza della Corte di appello n. 2851/2021) e le parti dichiarano concordemente di chiedere la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
Deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra tutte le parti, in quanto la definizione della lite, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, spese integralmente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME