Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6541 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3827-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3937/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/11/2020 R.G.N. 362/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha respinto il reclamo di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME di impugnativa del licenziamento intimatogli il 14.9.2018 per raggiungimento dei requisiti pensionistici;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con sei motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore;
in prossimità dell’adunanza i difensori delle parti hanno depositato istanza congiunta per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito di verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in sede sindacale il 31.8.2021;
CONSIDERATO CHE
dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che le parti hanno conciliato la lite in sede sindacale; la definizione della lite in sede sindacale intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; infatti, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018);
le parti hanno congiuntamente richiesto la compensazione delle spese, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata ogni contesa;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632/2019);
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’ Adunanza camerale del 23 gennaio