Cessazione della materia del contendere: quando l’accordo chiude il processo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un giudizio, anche se giunto al suo grado più alto dinanzi alla Corte di Cassazione, possa concludersi non con una sentenza ma con una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Questo istituto processuale interviene quando, durante il corso della causa, si verifica un evento che elimina l’interesse delle parti a ottenere una pronuncia nel merito. Nel caso specifico, l’evento risolutore è stato un accordo transattivo tra una società e una sua ex dipendente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una controversia di lavoro. Una lavoratrice si era rivolta al tribunale per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con una società di servizi integrati. Inizialmente, la sua domanda era stata respinta in primo grado. Successivamente, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2019, aveva ribaltato la decisione, accertando l’esistenza del rapporto di lavoro e condannando la società al pagamento delle retribuzioni maturate e al versamento dei contributi previdenziali.
Contro questa decisione, la società aveva proposto ricorso per Cassazione, al quale la lavoratrice aveva resistito con un controricorso. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno trovato un punto d’incontro, formalizzando un accordo transattivo privato per porre fine alla disputa.
La Decisione della Corte di Cassazione
I difensori delle parti hanno presentato un’istanza congiunta alla Corte di Cassazione, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di compensare integralmente le spese di giudizio, come previsto nel loro accordo privato. La Suprema Corte, prendendo atto della manifestata volontà delle parti, ha accolto la richiesta. Con ordinanza, ha dichiarato l’avvenuta cessazione della materia del contendere, senza emettere alcun provvedimento sulle spese legali, conformemente all’accordo raggiunto.
Le Motivazioni: la Cessazione della Materia del Contendere e le Spese
La decisione della Corte si fonda su principi procedurali chiari. La cessazione della materia del contendere è la naturale conseguenza di un fatto sopravvenuto che fa venir meno la ragione stessa del contendere, rendendo inutile una pronuncia giudiziale sul diritto controverso.
L’accordo tra le parti e le spese processuali
La Corte ha semplicemente dato atto della volontà espressa dalle parti. In base all’art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile, quando le parti si accordano sulla compensazione delle spese, il giudice non può che prenderne atto. L’accordo transattivo ha quindi prevalso, determinando non solo la fine della lite ma anche la regolamentazione delle spese legali, che sono rimaste a carico di ciascuna parte come da loro pattuito.
Niente raddoppio del contributo unificato
Un altro punto rilevante toccato dall’ordinanza riguarda il cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”. Questa è una sanzione processuale prevista quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, improcedibile o viene integralmente respinto. La Corte ha chiarito che, nel caso di cessazione della materia del contendere a seguito di un accordo, non sussistono i presupposti per applicare tale sanzione, come confermato da precedente giurisprudenza (Cass. n. 3542/2017).
Le Conclusioni: l’importanza della transazione
Questa ordinanza evidenzia il valore della transazione come strumento di risoluzione delle controversie. Anche in una fase avanzata del processo come il giudizio di Cassazione, un accordo tra le parti può chiudere definitivamente la lite in modo più rapido e certo rispetto a una sentenza. La decisione dimostra come l’ordinamento favorisca la volontà concorde delle parti, permettendo loro di definire non solo la controversia nel merito, ma anche l’aspetto economico delle spese legali, evitando così ulteriori contenziosi e i costi associati a una pronuncia giudiziale.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’?
Significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito della questione perché è venuto a mancare l’interesse delle parti a proseguire la causa, solitamente a causa di un evento esterno come un accordo o un pagamento.
Cosa succede alle spese legali quando viene dichiarata la cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti?
Le spese legali vengono regolate secondo quanto stabilito dalle parti nel loro accordo. Come nel caso di specie, se le parti concordano per la compensazione, il giudice si limita a prenderne atto senza emettere alcuna condanna al pagamento.
In caso di transazione e cessazione della materia del contendere, si applica il raddoppio del contributo unificato?
No, l’ordinanza chiarisce che in caso di cessazione della materia del contendere a seguito di un accordo transattivo, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte che ha proposto il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1479 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1479 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 470-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
Cessazione materia contendere
R.G.N. 470/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 05/12/2023
CC
avverso la sentenza n. 2937/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2019 R.G.N. 231/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
PREMESSO CHE
con sentenza 17 settembre 2019, la Corte d’appello di Roma ha accertato l’esistenza dal 2 luglio 2012 di un rapporto di lavoro subordinato tra RAGIONE_SOCIALE e la lavoratrice indicata in epigrafe, con suo inquadramento nel livello 6S CCNL Turismo Pubblici Esercizi e orario di 33 ore settimanali e condannato la società al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande della lavoratrice;
con atto notificato il 17 dicembre 2019, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso;
nelle more del giudizio, i difensori delle parti hanno presentato il 15 maggio 2023 istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, come da allegata scrittura privata di transazione in data 16 ottobre 2023;
CONSIDERATO CHE
sulla base del suindicato verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra le parti: dandosi semplicemente atto della manifestata volontà delle stesse in tale senso, a norma dell’art. 92, ultimo c omma c.p.c.;
neppure sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542);
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023