Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 857 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20611-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la sentenza n. 986/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/06/2017 R.G.N. 958/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE
la Corte d’appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di prime cure ed ha dichiarato sussistente tra RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOMEassunta dalla società somministrante RAGIONE_SOCIALE e adibita,
COGNOME
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
dal 9 al 30 settembre 2003 a svolgere mansioni di sportellista presso l’ufficio postale di Isola Capo Rizzuto per sostituzione di personale assente) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 9.9.2003, con condanna al ripristino del rap porto e al pagamento di un’indennità commisurata a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE; la lavoratrice Ł rimasta intimata;
in corso di causa, prima dell’udienza di discussione, la società ha depositato verbale di conciliazione dal quale risulta che la società ricorrente e NOME COGNOME hanno sottoscritto, in data 25.10.2018, in sede sindacale, un accordo con cui NOME COGNOME -dando atto della sentenza n. 986/2017, 27.4-29.6.2017, della Corte di appello di Catanzaro -“rinuncia agli effetti giuridici ed economici della sentenza che ha originato l’immissione in servizio, mallevando Poste Italiane da ogni responsabilità ed onere relativo alla difesa, nonchØ ad ogni altra pretesa a qualsivoglia titolo riconducibile al medesimo rapporto di lavoro preso a riferimento dalla citata sentenza di riammissione’;
deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette parti, in quanto la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della
materia del contendere; invero: “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata” (in termini: Cass. S.U. n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 24632 del 2019);
in mancanza di costituzione della lavoratrice, nulla va disposto in materia di spese di lite;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il