Cessazione della Materia del Contendere: Quando un Accordo Chiude il Processo in Cassazione
La cessazione della materia del contendere rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale, che permette di porre fine a una controversia quando le parti trovano un accordo o quando l’interesse a proseguire il giudizio viene meno. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un esempio pratico di come questo meccanismo possa risolvere una disputa di lavoro anche nell’ultimo grado di giudizio, dimostrando l’importanza della conciliazione.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dalla domanda di una lavoratrice che aveva citato in giudizio la propria azienda datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento di alcune differenze retributive, in particolare l’indennità di vacanza contrattuale. La sua richiesta era stata respinta sia in primo grado dal Tribunale, sia in secondo grado dalla Corte d’Appello.
Non arrendendosi, la lavoratrice aveva deciso di portare il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, presentando un ricorso basato su due motivi. La società, a sua volta, si era difesa depositando un controricorso.
L’Accordo tra le Parti e la Cessazione Materia del Contendere
Il colpo di scena è avvenuto in prossimità dell’udienza fissata dalla Suprema Corte. I difensori delle parti hanno depositato un atto congiunto, comunicando una svolta decisiva: la lavoratrice aveva rinunciato al ricorso e la società aveva accettato tale rinuncia. Questo era il risultato di un verbale di conciliazione sottoscritto da entrambe le parti, con il quale avevano risolto la loro controversia in via amichevole.
Di conseguenza, le parti hanno chiesto congiuntamente alla Corte di Cassazione di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, come previsto dal loro accordo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta delle parti. I giudici hanno verificato la regolarità e la tempestività dell’atto di rinuncia e della relativa accettazione, elementi essenziali per poter procedere in tal senso. Essendo venuto meno l’oggetto stesso della lite a seguito dell’accordo raggiunto, non vi era più alcuna ragione per cui il processo dovesse continuare.
La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Inoltre, accogliendo la richiesta congiunta, ha disposto la compensazione delle spese legali, stabilendo che ogni parte sostenesse i propri costi. Infine, ha precisato che, data la natura della conclusione del giudizio, non sussistevano i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Conclusioni
Questa ordinanza sottolinea un principio di grande rilevanza pratica: la via della conciliazione è sempre percorribile, anche quando un contenzioso ha raggiunto il più alto grado di giudizio. La cessazione della materia del contendere non è solo un istituto tecnico-processuale, ma rappresenta anche la vittoria del buon senso e della volontà delle parti di trovare una soluzione condivisa, evitando i tempi e i costi di una decisione giudiziale definitiva. Per le parti coinvolte, l’accordo si è tradotto in un risparmio di tempo, risorse economiche ed energie, chiudendo definitivamente una vertenza che si protraeva da anni.
Cosa accade se le parti di un processo in Cassazione raggiungono un accordo?
Se le parti raggiungono un accordo e formalizzano una rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, possono chiedere alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Questo pone fine al processo in modo definitivo.
In caso di cessazione della materia del contendere, chi paga le spese legali?
In questo specifico caso, poiché la richiesta è stata congiunta e basata su un accordo, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, senza alcun rimborso dall’altra.
La parte che rinuncia al ricorso in Cassazione a seguito di un accordo deve pagare un contributo unificato aggiuntivo?
No. L’ordinanza chiarisce che, in caso di cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, normalmente dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19303 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19303 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2573-2021 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1727/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/07/2020 R.G.N. 429/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Differenze retributive
R.G.N. 2573/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 07/05/2025
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Napoli con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello d i NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la sua domanda nei confronti del datore di lavoro Alma Mater di riconoscimento del diritto a indennità di vacanza contrattuale, oltre domande subordinate;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con due motivi, cui ha resistito con controricorso la società;
in prossimità dell’adunanza i difensori delle parti hanno depositato atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. da parte della lavoratrice, accettata dalla società, dando atto di avere sottoscritto verbale di conciliazione e chiedendo congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite;
CONSIDERATO CHE
attesa la regolarità e tempestività di rinuncia e accettazione delle parti, può darsi corso alla richiesta declaratoria della cessazione della materia del contendere, anche per le spese;
non sussistono, di conseguenza, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese. Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 7 maggio 2025.