Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15302 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15302 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 13177/2022 R.G. proposto da:
COGNOME AVV. NOMECOGNOME c.f. CODICE_FISCALE, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. e anche rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e, a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, i soci RAGIONE_SOCIALE c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore e COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME controricorrenti
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Tivoli R.G. 1369/2021 rep. 842/2022, depositata il 31-3-2022, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22-52025 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO:
compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili
RG. 13177/2022
C.C. 22-5-2025
RITENUTO CHE:
1.Con ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 depositata il 31-32022 il Tribunale in composizione collegiale di Tivoli ha rigettato la domanda proposta dall’avv. NOME COGNOME al fine di ottenere da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione il pagamento dei compensi per le prestazioni professionali svolte a favore della società nella causa civile RG. 84/2001 conclusasi con sentenza n. 130/2003 del Tribunale di Tivoli, nella successiva causa di esecuzione mobiliare conclusasi con esito negativo, nonché per le prestazioni professionali consistite nella predisposizione di ricorso per il fallimento della ditta RAGIONE_SOCIALE e in intervento in procedimento di esecuzione immobiliare RG. 1091/2004.
2. Avverso l’ordinanza l’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due articolati motivi.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso.
In data 7-2-2025 hanno depositato controricorso RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME quali successori, in qualità di unici soci, di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti, di cui ha prodotto copia.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria, ulteriormente chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All’esito della camera di consiglio del 22-5-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
1.Ricorrono i presupposti per dichiarazione la cessazione della materia del contendere senza provvedere sulle spese, a fronte della
richiesta concorde di entrambe le parti, le quali hanno documentato di avere definito transattivamente ogni questione tra loro pendente, compresa quella oggetto del presente giudizio, concordando anche la regolamentazione delle spese di causa.
2. L’esito del giudizio esclude il ricorrere dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dell ‘ art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (cfr. Cass. Sez. 3 20-7-2021 n.20697 Rv. 66219301).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione