Cessazione Materia del Contendere: Come un Accordo Pone Fine alla Lite
Quando una controversia legale approda in tribunale, non sempre si conclude con una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. Esistono esiti alternativi, come la cessazione materia del contendere, che si verifica quando le parti trovano un accordo e risolvono la loro disputa autonomamente. Questa sentenza del Tribunale di Monza offre un chiaro esempio di come questo istituto processuale funzioni nella pratica, in particolare nel contesto di un’opposizione a decreto ingiuntivo.
La Vicenda: dall’Opposizione a Decreto Ingiuntivo all’Accordo
Il caso ha origine da un decreto ingiuntivo, ovvero un ordine di pagamento, ottenuto da un’impresa nei confronti di un condominio. L’impresa riteneva di vantare un credito per lavori eseguiti in base a un contratto di appalto.
Il condominio, tuttavia, non ha accettato passivamente l’ingiunzione. Ha avviato un giudizio di opposizione, contestando la pretesa dell’impresa e sostenendo che fosse stata proprio quest’ultima a non rispettare gli accordi contrattuali (inadempimento). La causa è così iniziata, con il condominio nel ruolo di “attore opponente” e l’impresa in quello di “convenuta opposta”.
L’Esito del Processo: la Cessazione Materia del Contendere
Il punto di svolta della vicenda non è arrivato da una decisione del giudice sul merito della questione, ma dalla volontà delle parti stesse. Durante lo svolgimento del processo, il condominio e l’impresa hanno infatti raggiunto un accordo transattivo, risolvendo bonariamente le loro divergenze.
Questo evento ha fatto venir meno lo stesso oggetto del contendere. Non avendo più nulla su cui litigare, le parti non avevano più interesse a una pronuncia del tribunale. Di conseguenza, il Giudice ha preso atto della nuova situazione e ha dichiarato formalmente la cessazione materia del contendere.
La Gestione delle Spese Legali in Caso di Accordo
Una delle questioni più delicate alla fine di ogni causa è la ripartizione delle spese legali. Di norma, la parte che perde paga le spese della parte vincitrice. Ma cosa succede quando non c’è un vincitore né un vinto, come nel caso di un accordo?
In questa circostanza, il giudice ha deciso di compensare integralmente le spese di lite. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i costi del proprio avvocato, senza dover rimborsare nulla alla controparte. Questa scelta è una conseguenza diretta dell’accordo raggiunto.
Le Motivazioni
La decisione del giudice si fonda su una logica processuale chiara e pragmatica. La motivazione principale per dichiarare la cessazione della materia del contendere risiede nell’accordo transattivo intervenuto tra le parti. Questo accordo ha risolto la controversia originaria, eliminando l’interesse delle parti a proseguire il giudizio per ottenere una sentenza. Il processo, di fatto, aveva perso il suo scopo. Per questo motivo, il giudice ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, atto necessario per formalizzare la fine della pretesa creditoria iniziale. La seconda motivazione, relativa alle spese, è strettamente collegata alla prima. Poiché la lite si è conclusa non con la vittoria di una parte sull’altra, ma con una soluzione consensuale, è equo che ciascuna parte si accolli le proprie spese legali. La compensazione delle spese è quindi giustificata proprio dalla ragione dell’accordo raggiunto, che presuppone reciproche concessioni.
Le Conclusioni
La sentenza analizzata evidenzia un principio fondamentale del nostro ordinamento: il processo è uno strumento per risolvere le liti, ma non è l’unico. L’accordo tra le parti è una via preferenziale che il sistema incentiva. Le conclusioni pratiche che possiamo trarre sono due. In primo luogo, raggiungere un accordo in corso di causa è una strategia efficace per porre fine a una controversia in modo rapido e definitivo. In secondo luogo, tale accordo porta a conseguenze processuali precise: la revoca degli atti che hanno dato origine alla lite (come il decreto ingiuntivo) e, molto spesso, la compensazione delle spese legali, evitando così l’incertezza e i costi di una sentenza di merito.
Cosa succede a un processo civile se le parti raggiungono un accordo tra di loro?
Se le parti raggiungono un accordo, il giudice dichiara la “cessazione della materia del contendere”, ponendo di fatto fine al processo perché non c’è più una disputa da risolvere.
Se una causa si chiude con un accordo, chi paga le spese legali?
In caso di accordo, come stabilito in questa sentenza, il giudice può decidere per la “compensazione integrale delle spese”. Questo significa che ogni parte si fa carico delle proprie spese legali, senza che una debba rimborsare l’altra.
Un decreto ingiuntivo può essere revocato a seguito di un accordo?
Sì, come emerge dalla decisione, il raggiungimento di un accordo che risolve la controversia comporta la revoca del decreto ingiuntivo che aveva dato origine alla causa.
Testo del provvedimento
SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 2057 2025 – N. R.G. 00006420 2024 DEPOSITO MINUTA 18 11 2025 PUBBLICAZIONE 18 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
Il Giudice
preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6420/2024 del RAGIONE_SOCIALE generale degli affari contenziosi e vertente tra:
–
in persona dell’amministratore tempore con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ;
pro
-Attore opponente;
e
-SI. in persona del legale rappresentante pro tempore con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-Convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il condominio attore opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte facendo valere l ‘ inadempimento di quest ‘ ultima al contratto di appalto stipulato tra le parti.
Si costituiva la convenuta contestando l ‘ avversa prospettazione e chiedendo il rigetto dell ‘ opposizione.
In corso di causa le parti arrivavano ad un accordo con conseguente cessazione della materia del contendere.
Va quindi revocato il decreto ingiuntivo mentre le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione dell ‘ accordo raggiunto.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 18 Novembre 2025.
Il Giudice NOME COGNOME