Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5277 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5277 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23606/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
-controricorrente e ricorrente in via incidentale-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 183/2021 depositata il 15/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 183 del 15.2.2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, ha accolto la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE di nullità delle delibere condominiali del 26.6.2014 e del 19.12.2014 adottate dal RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO‘, INDIRIZZO Genova;
-il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di quattro motivi;
–RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, al quale il RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso;
–RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
-in prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative e, con istanza congiunta, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avere le parti raggiunto un’intesa transattiva, con compensazione integrale delle spese di lite.
Ritenuto che:
-deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere perché l’accordo negoziale fra le parti determina il
venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata (Cass., Sez. Un., n. 8980/2018, Cass. n. 10483/2023), non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ.;
-le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo, devono essere integralmente compensate, come, del resto, richiesto dalle parti nell’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere;
-per effetto dell’accordo transattivo, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in quando la pronuncia adottata non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda