Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5277 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5277 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23606/2021 R.G. proposto da : CONDOMINIO DI GENOVA INDIRIZZO elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
-controricorrente e ricorrente in via incidentale-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro
tempore;
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 183/2021 depositata il 15/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che:
-la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 183 del 15.2.2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, ha accolto la domanda proposta da Intesa San Paolo s.p.a. di nullità delle delibere condominiali del 26.6.2014 e del 19.12.2014 adottate dal Condominio ‘RAGIONE_SOCIALE‘, INDIRIZZO e INDIRIZZO di Genova;
-il Condominio ‘Torre Cantore’ ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di quattro motivi;
-Intesa Sanpaolo s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, al quale il Condominio ‘Torre Cantore’ ha resistito con controricorso;
RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
-in prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative e, con istanza congiunta, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avere le parti raggiunto un’intesa transattiva, con compensazione integrale delle spese di lite.
Ritenuto che:
-deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere perché l’accordo negoziale fra le parti determina il
venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata (Cass., Sez. Un., n. 8980/2018, Cass. n. 10483/2023), non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ.;
-le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo, devono essere integralmente compensate, come, del resto, richiesto dalle parti nell’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere;
-per effetto dell’accordo transattivo, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in quando la pronuncia adottata non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda