Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20471 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20471 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23428-2021 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 152/2021 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 07/04/2021 R.G.N. 92/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Oggetto
Cessazione della materia del contendere
R.G.N.23428/2021
COGNOME
Rep.
Ud 20/05/2025
CC
Rilevato che:
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto l’appello di NOME COGNOME confermando la decisione di primo grado che l’aveva condannata al pagamento, in favore di NOME COGNOME di differenze retributive.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con nota depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., i difensori della ricorrente hanno trasmesso il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti il 18 aprile 2025 ed hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
Dal verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in oggetto e tale verbale è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio, il che giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
Non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n.
3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Così deciso nell’adunanza camerale del 20 maggio 2025