Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29949 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29949 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 34575/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura dell’RAGIONE_SOCIALE medesimo, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1849/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 16/5/2019;
Oggetto
Pubblico impiego.
RAGIONE_SOCIALE.
Perizie di stima.
Remunerazione.
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC – Aula B
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
rilevato che entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere con allegato «accordo di conciliazione», che regola anche le spese di lite (tenendo ferme le decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendo l’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità);
ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale, in ragione RAGIONE_SOCIALE sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall ‘ accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anche le statuizioni nel merito RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 8980/2018);
dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell ‘ efficacia RAGIONE_SOCIALE statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell ‘ impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ‘ efficacia RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti;
la Corte:
dichiara la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere; compensa le spese del giudizio di cassazione;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, il 18/10/2023.