Cessazione materia del contendere: la parola fine la mettono le parti
Quando una controversia legale arriva fino alla Corte di Cassazione, l’esito sembra dipendere unicamente dalla decisione dei giudici. Tuttavia, una recente ordinanza ci ricorda che le parti mantengono sempre la facoltà di trovare un accordo, ponendo fine al contenzioso in modo autonomo. Questo porta a una declaratoria di cessazione della materia del contendere, un istituto processuale che estingue il giudizio perché la lite è stata risolta al di fuori delle aule di tribunale. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un accordo transattivo possa superare le decisioni dei giudici di merito, chiudendo definitivamente la disputa, spese incluse.
I Fatti della Causa
La vicenda processuale ha origine da una controversia di diritto del lavoro tra un dipendente e una grande società del settore energetico. Dopo una sentenza della Corte d’Appello di Milano sfavorevole al lavoratore, quest’ultimo decideva di presentare ricorso per cassazione. La società, a sua volta, si costituiva in giudizio presentando un controricorso per difendere la validità della sentenza d’appello.
Tuttavia, prima che la Corte Suprema potesse pronunciarsi nel merito, le parti hanno compiuto un passo decisivo: hanno raggiunto un accordo transattivo per risolvere bonariamente la loro disputa. A seguito di tale accordo, hanno depositato un’istanza congiunta chiedendo alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La Cessazione della Materia del Contendere a seguito di Accordo
L’elemento centrale della decisione è l’accordo transattivo concluso tra il lavoratore e la società. Con questo atto, le parti hanno deciso di porre fine alla controversia facendosi reciproche concessioni. La conseguenza diretta di questo accordo è il venir meno dell’interesse ad agire e a resistere in giudizio. In altre parole, non c’era più nulla su cui i giudici dovessero decidere.
L’istanza congiunta presentata alla Corte non è stata una semplice richiesta, ma la formalizzazione della volontà delle parti di considerare la lite definitivamente chiusa. L’accordo ha avuto un effetto radicale, rendendo inefficaci le sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio e risolvendo anche la questione delle spese legali.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto dell’accordo raggiunto, ha accolto pienamente la richiesta delle parti. I giudici hanno rilevato che, in virtù dell’accordo transattivo, l’efficacia delle sentenze dei due gradi di merito doveva considerarsi ‘caducata’. Di conseguenza, è venuta meno la materia del contendere anche nel giudizio di legittimità.
La Corte ha quindi pronunciato il dispositivo, dichiarando formalmente cessata la materia del contendere. È significativo che la declaratoria abbia riguardato anche le spese legali, conformemente a quanto concordato dalle parti nell’accordo transattivo. La decisione è stata presa nella camera di consiglio, confermando come la volontà congiunta delle parti sia sovrana nel determinare la fine del processo.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: il processo è uno strumento a disposizione delle parti, le quali possono sempre optare per una soluzione concordata della lite. La cessazione della materia del contendere per accordo transattivo rappresenta una via d’uscita efficiente e pragmatica, che consente di evitare i tempi e i costi di un ulteriore grado di giudizio. La decisione della Cassazione dimostra come il sistema giudiziario valorizzi l’autonomia negoziale delle parti, riconoscendo che un buon accordo è spesso preferibile a una sentenza, anche se definitiva.
Cosa succede a un processo in Cassazione se le parti trovano un accordo?
In presenza di un accordo transattivo, la Corte di Cassazione dichiara la cessazione della materia del contendere, estinguendo di fatto il giudizio perché non esiste più una controversia da decidere.
Che effetto ha l’accordo transattivo sulle sentenze dei gradi precedenti?
L’accordo transattivo raggiunto tra le parti ha l’effetto di rendere inefficaci (tecnicamente, ‘caducate’) le sentenze emesse nei precedenti gradi del giudizio di merito.
Chi paga le spese legali in caso di accordo e cessazione della materia del contendere?
Come specificato nell’ordinanza, se le parti includono nel loro accordo una clausola sulla ripartizione o compensazione delle spese legali, la Corte ne prende atto e dichiara cessata la materia del contendere anche relativamente alle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27498 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12378/2020 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1428/2019 pubblicata in data 16/09/2019, n.r.g. 956/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno poi depositato istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese.
OGGETTO:
CONSIDERATO CHE
Le parti hanno dichiarato di aver concluso un accordo transattivo, in virtù del quale l’efficacia delle sentenze dei due gradi del giudizio di merito è considerata caducata ed è cessata la materia del contendere del giudizio di legittimità anche con riguardo alle relative spese.
In tal senso va pronunziato il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 10/09/2024.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME