Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20651 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20651 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19341/2024 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE SOCIETA A RESPONSABILITA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3198/2024 depositata il 08/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che:
–NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma dell’8.5.2024, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibili le domande dal medesimo proposte nei confronti della RAGIONE_SOCIALE aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali;
-la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-con atto depositato il 28.1.2025, i procuratori delle rispettive parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per aver raggiunto le parti un accordo transattivo sottoscritto il 13.1.2025, di cui hanno prodotto copia;
Ritenuto che:
-deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere perché l’accordo negoziale fra le parti determina il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata (Cass. SU 8980/2018, Cass. N. 10483/2023), non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ.
-le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo, devono essere integralmente compensate, come, del resto, richiesto dalle parti nell’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere;
-per effetto dell’accordo transattivo, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in quando la pronuncia adottata non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda