Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7827 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9329-2019 proposto da:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO “MUTUO RAGIONE_SOCIALE GANGI” RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 768/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/09/2018 R.G.N. 706/2017;
R.G.N. 9329/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/02/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE
la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di prime cure ed ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dal 3.3.2015, con orario part time sino al 17.8.2015 e successivamente a tempo pieno , tra NOME COGNOME e Banca di credito cooperativo Mutuo Soccorso Gangi, e condannato la Banca alla riammissione in servizio e al pagamento di una indennità pari a 3 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ex art. 32 legge n. 183 del 2010; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la con
Banca di Credito Cooperativo; il lavoratore resiste controricorso;
in corso di causa, prima dell’udienza di discussione, la Banca ha depositato verbale di conciliazione stipulato in sede protetta in data 19.9.2019 dal quale risulta che la stessa ha rinunciato al ricorso per cassazione (n. R.G. 9329/2019), che il lavoratore ha aderito alla rinuncia e che entrambe le parti dichiarano compensate le spese del giudizio;
deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette parti, in quanto la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con
conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata” (in termini: Cass. S.U. n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 24632 del 2019);
in considerazione della pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione, le spese sono compensate ai sensi dell’art. 92, ultimo comma, cod.proc.civ.;
P.Q.M.
LA CORTE dichiara cessata la materia del contendere compensando le spese tra dette parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, l’8 febbraio