SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 652 2026 – N. R.G. 00046819 2024 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico , AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al nNUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2024, posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all’ud ienza del 12/01/2026 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura allegata a ll’atto di citazione in opposizione
opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
opponente
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All’udienza del 12.1.2026 le parti hanno concluso chiedendo congiuntamente di revocare il decreto ingiuntivo e di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
FATTO E DIRITTO
Visto l ‘ atto di citazione, ritualmente notificato, con cui proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11405/2024, emesso dal
Tribunale di Roma in data 4.9.2024 nel procedimento RG n. 31667/2024 e notificato in data 21.9.2023, per il pagamento di € 840.608,00 oltre interessi e spese, contestando il credito e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni; di vista la comparsa di costituzione dell ‘ opposta che ha contestato i motivi opposizione, deducendone l ‘ infondatezza;
rilevato che, a seguito del deposito delle memorie 171 ter c.p.c. le parti, alla prima udienza, hanno dedotto di aver raggiunto un accordo transattivo in corso di esecuzione e che, all ‘udienza del 12.1.2026, hanno chiesto congiuntamente di dichiarare cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese;
rilevato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757 del 29.7.2921).
rilevato peraltro che ricorrono i presupposti per dichiarare, anche d’ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Cass. n. 19845 del 23.7.2019).
rilevato che, nel caso odierno, a seguito del raggiunto accordo transattivo, non vi è più contestazione sul diritto sostanziale, tanto che le parti hanno congiuntamente chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con compensazione delle spese, così ricorrendo i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 11405/2024, emesso dal Tribunale di Roma in data 4.9.2024 nel procedimento RG n. 31667/2024.
Spese compensate.
Roma, 12/01/2026
Il Giudice AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME