SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 495 2025 – N. R.G. 00000242 2023 DEPOSITO MINUTA 24 11 2025 PUBBLICAZIONE 24 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione Lavoro – nelle persone dei Magistrati:
Dr. NOME COGNOME
Presidente
Dr. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Dr. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunziato in data 10/11 /2025 ai sensi dell’art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 242/2023 del RAGIONE_SOCIALE
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di delibera della n. 59 del 29/12/2022 e di mandato in atti, elettivamente domiciliato come da pec;
E
,
e
tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati come da pec;
APPELLATI
OGGETTO: inquadramento superiore -differenze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 1661/2022 emessa dal Giudice del RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l’appellante : in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l’insussistenza del diritto degli appellati all’inquadramento superiore (Area D, par 116, del CCNL); in subordine, accertare e dichiarare il diritto degli appellati all’inquadramento nell’Area D, par. 107 ; con vittoria di spese ed attribuzione al difensore antistatario;
Per gli appellati: rigettare l’appello del , con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
APPELLANTE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. Cpc (nn.
adivano il Giudice del RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Nocera Inferiore; deducevano di essere dipendenti del in epigrafe e di vantare le differenze retributive, riportate in ciascun atto introduttivo, derivanti dalle mansioni di fatto svolte, corrispondenti al parametro 116 dell’area D del CCNL, superiore rispetto all’ inquadramento attribuito dal datore (parametro 104 dell’area D), ai sen s i dell’art. 72, co. 3, della contrattazione collettiva.
Instauratosi il contraddittorio, il si costituiva tempestivamente in ciascun giudizio eccependo la prescrizione, l’ infondatezza delle pretese dei lavoratori e l’erroneità dei conteggi allegati.
Il giudice, accogliendo i ricorsi dei lavoratori, con sentenza depositata in data 26/10/2022 dichiarava il loro diritto all’inquadramento professionale nell’area D, parametro 116 e, per l’effetto, condannava il convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate in forza dell’inquadramento anzidetto, nei limiti del quinquennio antecedente alla proposizione del ricorso, oltre accessori come per legge, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il con ricorso depositato in data 26/04/2023, in cui deduceva l’errone ità della decisione del giudice di prime cure circa l’accertamento del diritto degli appellati all’inquadramento nel livello retributivo superiore, e dunque l’insussistenza del loro diritto al riconoscimento delle differenze retributive richieste; censurava, infine, la statuizione sulle spese.
Si costituivano in giudizio i lavoratori appellati con memoria depositata il 13/11/2024, concludendo per il rigetto dell’appello perché infondato in fatto e in diritto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
In corso di causa le parti evidenziavano di avere raggiunto un accordo transattivo, e chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., sostituendo l’udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con le note scritte depositate in data 27/10/2025, l’appellante ha rappresentato che in data 27/03/2025 sono stati sottoscritti distinti
verbali di conciliazione sindacale tra i lavoratori , ed il appellante ai sensi dell’art. 2113 cod civ .
e
Anche i lavoratori, nelle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate il 25/10/2025, hanno aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia con spese compensate.
I verbali di conciliazione sono stati ritualmente prodotti nel fascicolo telematico di secondo grado.
Essi riportano espressamente, oltre alle varie reciproche concessioni, anche la rinuncia del all’appello n. 242/2023 RG e l’impegno di entrambe le parti a chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere in detto giudizio.
Le parti inoltre hanno espressamente concordato la compensazione delle spese.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, redatto innanzi ad una Commissione di certificazione in sede sindacale e prodotto in giudizio, risulta dimostrata la cessazione della materia del contendere e il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo (da ultimo Cass., sez. lav., ord. n. 14173/2025).
Il nuovo assetto dei rapporti reciproci, come determinato dall’accordo conciliativo, va a sostituirsi alla pronunzia già emessa fra le parti e rende superflua la decisione sul gravame (Cass. ord. n. 715/2024).
La cessazione della materia del contendere si determina qualora ‘le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall’accordo’ (Cass. S.U. n. 8980/2018).
Nel caso di specie, avendo le parti raggiunto l’ accordo, è venuto meno il loro interesse ad una decisione sul merito della controversia.
In ordine alle spese processuali, le parti hanno già stabilito la compensazione e hanno chiesto alla Corte di provvedere in tal senso.
Si aggiunge che sussistono comunque i presupposti per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza in ipotesi di cessata la materia del contendere (Cass., sez. lav., ord. n. 16779/2025).
Stante il tenore della presente decisione, deve darsi atto che nel caso di specie non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 242/2023 R.G. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, definitivamente pronunciando sull’appello proposto
1661/2022 del Giudice del RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere;
2)compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Salerno, 10/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. NOME COGNOME Il Presidente
Dr. NOME COGNOME
(si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Dr.
NOME COGNOME, MOT nominato con DM 03/09/2025)