SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 216 2026 – N. R.G. 00000543 2022 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
CORTE D ‘ APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Verbale di udienza con sentenza contestuale
– artt. 359 e 281 sexies c.p.c. –
Causa d’appello n. 543/2022 r.g. vertente fra:
(C.F.
e
(C.F.
), con l’AVV_NOTAIO NOME;
PARTI APPELLANTI
e
(C.F.
) e
(C.F.
), con l’AVV_NOTAIO NOME.
C.F.
C.F.
C.F.
PARTI APPELLATE
*
Oggi 14/01/2026 , alle ore 13:00, dinanzi al la Corte d’Appello di Firenze, composta da:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere Relatore
nei locali del INDIRIZZO, INDIRIZZO, sono comparsi:
per le parti appellanti , l’AVV_NOTAIO;
per le parti appellate , l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO.
I procuratori delle parti si riportano agli atti e discutono oralmente la causa.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
TABLE
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 83/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 28/01/2022.
CONCLUSIONI
In data 14/01/2026 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
‘ Voglia l Corte ecc.ma a dichiarare la cessazione della materia del contendere e il conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata; con integrale compensazione delle spese del grado di giudizio e senza applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D. p. R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass., sez. II, 23 giugno 2023 n. 18057; Cass., sez. III, 10 febbraio 2017 n. 3542) ‘
Per le parti appellate:
‘ Voglia l Corte ecc.ma a dichiarare la cessazione della materia del contendere e il conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata; con integrale compensazione delle spese del grado di giudizio e senza applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D. p. R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass., sez. II, 23 giugno 2023 n. 18057; Cass., sez. III, 10 febbraio 2017 n. 3542) ‘
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 83/2022 pubblicata il 28/01/2022, il Tribunale di Lucca, su domanda di e , ha dichiarato la risoluzione, ai sensi dell’art. 1480 c.c., del contratto di acquisto dell’immobile per civile abitazione sito in INDIRIZZO, da loro concluso con i venditori e convenuti in giudizio, rigettando, tuttavia, la connessa domanda di risarcimento
del danno.
La pronuncia è stata appellata per la riforma da e con richiesta di rigetto di ogni domanda avversaria, sulla base dei seguenti motivi di gravame:
inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto ex art. 1480 c.c. per l’insussistenza del presupposto consistente nel fatto che potesse oggettivamente ritenersi, secondo le circostanze, che l’acquirente non avrebbe comprato il bene senza la parte oggetto di evizione;
II) inapplicabilità alla fattispecie -per la rilevanza del patto di manleva sottoscritto dalle parti -dei rimedi della risoluzione del contratto e della riduzione del prezzo; erroneità della sentenza di primo grado in punto di interpretazione della volontà delle parti.
Radicatosi il contraddittorio, e , nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse dagli appellanti nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma.
A seguito di alcuni rinvii per trattative, le parti hanno da ultimo rappresentato nelle note scritte depositate il definitivo perfezionamento di un accordo transattivo tra di loro ed hanno quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale dinanzi al Collegio all’udienza del 14.1.2026.
All’odierna udienza, come da retroestesa porzione di verbale, si è svolta la discussione.
Orbene, va preso atto dell’accordo transattivo di cui hanno riferito le parti, che costituisce un fatto sopravvenuto idoneo a determinare, effettivamente, la cessazione della materia del contendere.
Le parti, invero, hanno con ogni evidenza deciso di porre fine alla lite, affidando la regolamentazione dei loro rapporti esclusivamente alle intese raggiunte, sicché non è più ravvisabile l’interesse ad una pronuncia di merito.
Ciò comporta anche la riforma della sentenza di primo grado, che resta superata dall’assetto dei rapporti definito in via consensuale.
Le spese del grado di giudizio vanno integralmente compensate, come da richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
in riforma della sentenza n. 83/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 28/01/2022, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese del grado di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 14/01/2026
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.