Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16919 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4451-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SAN RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente principale – controricorrente incidentale –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE PER ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE RAGIONE_SOCIALE, NOME NOME;
– intimati e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PER LRAGIONE_SOCIALEASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ;
– ricorrente successivo –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali al ricorso successivo –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE PER L’ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente al ricorso incidentale -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SAN RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3030/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2017 R.G.N. 4189/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
che la Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la decisione di primo grado che, per come riportato in atti, pronunciando sulla domanda di NOME COGNOME e di altri litisconsorti, aveva «annullato» la delibera consiliare impugnata e condannato gli enti convenuti a ripristinare, in capo alla RAGIONE_SOCIALE indicata in epigrafe, la titolarità del patrimonio risultante dal bilancio di esercizio del 31 dicembre 2010;
che avverso la decisione della Corte di appello, hanno promosso ricorso per cassazione sia il RAGIONE_SOCIALE, con tre motivi, sia, con atto successivo (da qualificarsi, quindi, come ricorso incidentale), la RAGIONE_SOCIALE, con cinque motivi;
che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito ad entrambi i ricorsi, con controricorso, proponendo ricorso incidentale sia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE sia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Entrambi i ricorsi incidentali sono fondati su un unico motivo;
che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno resistito, a loro volta, al ricorso incidentale, con controricorso;
che NOME è, invece, rimasto intimato;
che, nelle more del giudizio, le parti costituite hanno depositato una dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese compensate. Hanno concordemente dato atto di aver definito transattivamente la
lite, con effetto novativo e con un nuovo regolamento negoziale che si è sostituito alla decisione impugnata;
che lo scrutinio dei motivi dei ricorsi è, dunque, precluso dalla definizione bonaria della controversia; le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., nr. 8980 del 2018) hanno chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da esso regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venire meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ.;
che, come si è detto, anche nel caso in esame, è intervenuto un accordo negoziale, con cui la materia del contendere è stata regolata; è, pertanto, cessata la lite e non vi è più bisogno di una decisione sul contenuto dei ricorsi e sulle difese svolte nei controricorsi;
va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese del presente giudizio, in considerazione dell’intervenuto accordo e in conformità a quanto richiesto dalle parti, devono essere integralmente compensate;
deve darsi altresì atto della insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso «l’adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la
caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti» (in termini, Cass., sez.un., nr. 8980 del 2018 cit.).
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 aprile