Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26554 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26554 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3939/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec:
EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BARI n. 1907/2021, pubblicata il 3/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso innanzi a questa Corte avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1907/2021, pubblicata in data 3/11/2021, con la quale veniva rigettato l’appello promosso dallo stesso COGNOME, nella duplice qualità, contro la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2515/2018.
La vicenda aveva tratto origine dall’ingiunzione di pagamento, emessa dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti de ll’ odierno ricorrente, nella doppia qualità, con ordinanza-ingiunzione n. 134/2014 del 18.03.2014, a mezzo della quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniari a di € . 250.110,00 ai sensi de ll’art. 35, comma 5, legge 20 febbraio 2006, n. 82, per aver detenuto nel proprio stabilimento vinicolo vino denaturato con cloruro di sodio; prodotto che non era, peraltro, destinato ad uso alimentare diretto, bensì a fungere da ingrediente di altri prodotti alimentari (salse e prodotti similari), successivamente commercializzato e ceduto alla ditta RAGIONE_SOCIALE -South INDIRIZZO – INDIRIZZO, destinatario -a giudizio degli agenti accertatori – non rispondente alla qualifica di acetificio o distilleria, in violazione dell’art. 10, commi 1 e 3, legge n. 82/2006 (poi abrogato dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238).
Avverso detta ordinanza-ingiunzione il COGNOME, sempre nella citata duplice veste, proponeva opposizione, ex art. 6 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, innanzi al Tribunale di Foggia.
Il ricorso per cassazione, a cui ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, è affidato a due motivi.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si denuncia violazione ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 35, commi 5 e 6 e art. 10, commi 1 e 3 della legge n. 82/2006, sostenendosi che la Corte di appello aveva omesso l’esame di circostanze decisive, ossia l’assenza di due degli elementi costitutivi necessari per il perfezionamento della fattispecie sanzionatoria prevista nell’ordinanza -ingiunzione: che il prodotto non fosse stato denaturato prima di essere commercializzato e che sul prodotto fosse stato effettuato un trattamento non consentito.
Con il secondo motivo si deduce violazione ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 35, commi 5 e 6 e art. 10, commi 1 e 3 della legge n. 82/2006.
In prossimità dell’adunanza fissata in data 26.09.2024 è pervenuta presso la cancelleria di questa Corte, da parte del ricorrente COGNOME NOME (nella duplice qualità), istanza di pronuncia di sentenza di cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese relativamente a tutti i gradi di giudizio.
Con detta istanza il ricorrente ha rappresentato che in data 12.04.2022, con richiesta acquisita al protocollo n. 197632 del 12 aprile 2022, era stato sollecitato il riesame, in via di autotutela, dell’ordinanza -ingiunzione n. 134/2014 del 18.03.2014, posta a base del giudizio instaurato tra le parti, volta a richiedere l’annullamento e/o la rideterminazione della sanzione inflitta nella misura prevista dall’art. 35, comma 6, lett. a) della legge n. 82/2006.
A ll’esito d el riesame, il RAGIONE_SOCIALE accoglieva le ragioni del ricorrente (nota prot. n. 21503 del
17 gennaio 2023), osservando -sulla premessa che il testo della disposizione normativa in parola puniva «…chiunque detiene a scopo di vendita, o di somministrazione o comunque di commercio, mosti vini di cui all’art. 10, commi 1 e 2 e art. 11, comma 1, lettere a, c, f, h, i e comma 2, senza procedere all a denaturazione………» – che, da un più attento esame della fattispecie sanzionatoria di cui trattasi, si sarebbe dovuto ritenere che il presupposto applicativo della stessa fosse la circostanza che il prodotto interessato non era stato sottoposto alla denaturazione, nel mentre, nel caso di specie, era rimasto accertato che il prodotto oggetto di accertamento era stato già denaturato in vista degli usi a cui l’azienda aveva intenzione di destinarlo.
Alla luce del nuovo esame, quindi, il citato RAGIONE_SOCIALE rilevava che la condotta ascritta al ricorrente non rientrasse tra quelle punibili ai sensi dell’art. 35, comma 5, lett. a) della legge n. 82/2006, ma risultava piuttosto assoggettabile al differente trattamento sanzionatorio di cui al successivo comma 6, lett. a), primo paragrafo.
In considerazione di tanto, il RAGIONE_SOCIALE procedeva alla rideterminazione della sanzione irrogata con applicazione del differente trattamento sanzionatorio disposto dall’art. 35, comma 6, lett. a), primo paragrafo della stessa legge n. 82/2006 nella misura di €. 5.776,88 (v. provvedimento di sgravio parziale n. 3/2023, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO del 19.01.2023).
Lo sgravio parziale, intervenuto a séguito di revisione dell’importo ingiunto con ord inanza-ingiunzione n. 134/2014 del 18.03.2014 oggetto del ricorso con il conseguente avvenuto pagamento dell’importo , come ridotto, da parte del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, con il conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata.
Alla stregua del l’evidenziato sopravvenuto comportamento RAGIONE_SOCIALE parti , dell’esito della causa e della complessità della questione sottesa all’opposizione ad ordinanza -ingiunzione, le spese del l’intero giudizio possono essere interamente compensate, non ravvisandosi, dunque, le condizioni per l’individuazione di una parte virtualmente soccombente (cfr. Cass. n. 17334/2005 e Cass. n. 14267/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del l’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda