Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10180 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10180 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12717-2017 proposto da:
NOME e NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, nello studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, nello studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende ex lege
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 784/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/04/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 12.10.1993 NOME evocava in giudizio il RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Venezia, invocando l’annullamento di un avviso di liquidazione emesso nei suoi confronti per asserita occupazione di area demaniale e l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza RAGIONE_SOCIALEo sconfinamento lamentato dall’amministrazione convenuta.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento che l’intero albergo di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘attrice insistesse su area demaniale e che dunque esso appartenesse al demanio ai sensi degli artt. 934 e 9036 c.c.
Con sentenza n. 282/2006 il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale e, in accoglimento di quella principale, escludeva la configurabilità di uno sconfinamento su area demaniale da parte RAGIONE_SOCIALE‘attrice.
Con la sentenza impugnata, n. 784/2016, la Corte di Appello di Venezia accoglieva il gravame interposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di primo grado, riformandola, accertando uno sconfinamento RAGIONE_SOCIALE‘originaria attrice su area demaniale e condannando la stessa, unitamente alla società RAGIONE_SOCIALE, al rilascio di alcune particelle e al pagamento di una indennità per la loro occupazione sine titulo .
Propongono ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di secondo grado NOME e COGNOME NOME, soci RAGIONE_SOCIALEa disciolta società RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
Propone separato ricorso, da qualificarsi come incidentale perché successivo, la società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a sua volta ad un unico motivo.
Resistono con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Con istanze del 31.5.2023 e del 5.6.2023 la parte ricorrente principale, dopo aver ricevuto la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1 c.p.c., la parte ricorrente principale ha depositato memoria, dando atto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la
proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con l’unico motivo dei due ricorsi, principale ed incidentale, tanto la parte ricorrente principale che quella ricorrente incidentale lamentano l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare che il faro RAGIONE_SOCIALEa Vecchia Piave, assunto come riferimento per l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa linea di divisione tra il terreno di proprietà privata e quello demaniale, era stato demolito nel 1944 e ricostruito in seguito, in posizione differente rispetto a quella originale.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘ INAMMISSIBILITA’ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso principale, e di quello, successivo, da qualificare come incidentale, aventi entrambi ad oggetto statuizione di regolamento dei confini.
Unico motivo del ricorso principale ed unico motivo di quello incidentale : inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze di merito relative alla ricostruzione del fatto storico e alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove acquisite, in ordine all’individuazione del confine. Il giudice di merito ha, in particolare, ritenuto, sulla base RAGIONE_SOCIALEa C.T.U. e RAGIONE_SOCIALEe mappe catastali, che i ricorrenti avessero occupato illegittimamente porzioni di terreno di natura
demaniale, e conseguentemente li ha condannati al rilascio RAGIONE_SOCIALEe porzioni predette e a corrispondere un’indennità di occupazione. Sul punto, giova ribadire che ‘Nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l’accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, in ordine ai quali il ricorso alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEe mappe catastali costituisce un sistema di accertamento di carattere meramente sussidiario, al quale, cioè, si pone riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine’. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27521 del 29/12/2009, Rv. 610603). La Corte d’Appello, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘esame del compendio probatorio, ha ricostruito la linea di confine tra le proprietà dei ricorrenti, principale e incidentale, e quella demaniale, richiamandosi alle risultanze RAGIONE_SOCIALEa C.T.U. e tramite una valutazione sottratta al giudice di legittimità. L’operazione ermeneutica è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui ‘In relazione alla finalità RAGIONE_SOCIALE‘azione di regolamento di confine, che è quella di imprimere certezza ad un confine tra due fondi obiettivamente o subbiettivamente incerto, l’art. 950 cod. civ. riconosce al giudice del merito ampia facoltà di scegliere gli elementi decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria, d’importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEe mappe catastali. Ai fini di detta determinazione non potrà tuttavia prescindersi dall’esame dei titoli di acquisto RAGIONE_SOCIALEe rispettive proprietà, ne’, trattandosi di lotti separati di un appezzamento in origine unico, dalle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e dai tipi di frazionamento in essi richiamati, restando comunque il risultato RAGIONE_SOCIALEa relativa indagine suscettibile del controllo di legittimità unicamente sotto i profili RAGIONE_SOCIALEa violazione dei
canoni ermeneutici legali e/o del vizio di motivazione’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7081 del 22/06/1995, Rv. 493028; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3613 del 13/04/1999, Rv. 525270; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11200 del 11/06/2004, Rv. 573630; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23933 del 23/12/2004, Rv. 579108; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24022 del 27/12/2004, Rv. 579104; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6189 del 03/05/2001, Rv. 546407; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7159 del 15/04/2004, Rv. 572080; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14993 del 07/09/2012, Rv. 623810; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330)’.
Il Collegio prende atto che la memoria depositata dalla parte ricorrente principale in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale si afferma che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa cancellazione -conseguente alle sentenze del Tribunale di Venezia n. 3365/2015 e n. 3366/2015- RAGIONE_SOCIALEa linea di divisione tra proprietà privata e demaniale oggetto di contestazione e del posizionamento di una nuova linea di divisione, sarebbe venuta meno l’occupazione di area demaniale contestata alle parti ricorrenti, principale e incidentale, e dunque sarebbe cessata la materia del contendere. Per effetto di tale dichiarazione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale, onde, sul punto, si condivide il contenuto RAGIONE_SOCIALEa proposta ex art. 380bis c.p.c.
Quanto invece al ricorso incidentale, poiché la parte ricorrente incidentale non ha depositato istanza di decisione nel termine previsto dall’art. 380-bis c.p.c., lo stesso deve intendersi rinunciato.
La parte ricorrente principale, risultata soccombente all’esito RAGIONE_SOCIALEa presente fase, conseguente al deposito RAGIONE_SOCIALE‘istanza di decisione in risposta alla proposta di definizione anticipata formulata dal relatore, va condannata al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Considerato il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
La parte ricorrente incidentale, invece, non avendo presentato istanza di decisione dopo aver ricevuto la proposta di definizione anticipata del ricorso, non soggiace alle conseguenze previste dagli artt. 380-bis e 96 c.p.c. di cui anzidetto, non potendosi accollare a suo carico gli effetti negativi di una scelta processuale -quella di depositare l’istanza di decisione- operata da altro soggetto. Essa, tuttavia, va comunque condannata alle spese del giudizio di legittimità, sempre liquidate come da dispositivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, poiché tale effetto consegue, per legge, alla formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso, anche in difetto di deposito di istanza di decisione e dunque di estinzione del giudizio di legittimità, e considerato che il contenuto del ricorso incidentale corrisponde esattamente a quello del ricorso principale, onde vi è sostanziale identità tra la posizione processuale RAGIONE_SOCIALEe due parti ricorrenti.
Non sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo
contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto, non avendo la stessa presentato istanza di decisione a seguito RAGIONE_SOCIALEa ricezione di proposta di definizione anticipata dal ricorso.
Vanno infine compensate per intero, proprio alla luce RAGIONE_SOCIALEa ravvisata identità sostanziale RAGIONE_SOCIALEe loro posizioni processuali, le spese del presente giudizio di legittimità, in relazione al rapporto processuale corrente tra la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale e condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente principale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 3.000 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Condanna altresì la parte ricorrente incidentale al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000 per compensi, oltre spese forfettarie
nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Compensa per intero le spese del presente giudizio di legittimità tra la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda