Cessazione Materia Contendere: Quando l’Accordo tra le Parti Ferma il Processo
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, offre un chiaro esempio di come un contenzioso giudiziario possa concludersi prima di una sentenza di merito grazie alla volontà delle parti. La pronuncia dichiara la cessazione materia contendere, un istituto processuale che interviene quando l’interesse delle parti a proseguire la causa viene meno. Questo caso dimostra come un accordo raggiunto tra le parti possa efficacemente porre fine a una disputa legale, anche in fase di legittimità.
I Fatti del Caso: Dal Ricorso all’Accordo
La vicenda trae origine dal ricorso per cassazione proposto da una società contro una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La sentenza di secondo grado aveva dato ragione a un ex dipendente in una controversia di lavoro. La società, non accettando la decisione, aveva deciso di portare il caso davanti alla Suprema Corte.
Tuttavia, mentre il giudizio di cassazione era pendente, le parti hanno avviato un dialogo che è sfociato in un accordo. A testimonianza di ciò, hanno depositato presso la Cancelleria della Corte atti di rinuncia reciproci, completi delle rispettive accettazioni. Questo passo ha segnato un punto di svolta, trasformando il conflitto in una risoluzione consensuale.
La Decisione della Corte e la Cessazione Materia Contendere
Preso atto delle rinunce e delle accettazioni depositate, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito del ricorso. Non ha valutato se le motivazioni della società fossero fondate o meno. Al contrario, ha semplicemente recepito la volontà delle parti di porre fine alla controversia.
La conseguenza diretta è stata la dichiarazione di cessazione materia contendere. Questo significa che la Corte ha riconosciuto che la lite, per cui era stato avviato il processo, non esisteva più. L’accordo tra le parti aveva soddisfatto le loro pretese, rendendo superflua una pronuncia del giudice sulla questione originaria. È importante sottolineare che la Corte ha specificato che la cessazione riguarda anche le spese processuali, indicando che l’accordo ha risolto ogni aspetto della disputa.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base della decisione sono estremamente lineari e si fondano su un principio cardine del diritto processuale: il processo è uno strumento a disposizione delle parti per risolvere una lite. Se le parti stesse trovano un modo per risolvere quella lite autonomamente, il processo perde la sua funzione.
La Corte ha rilevato che le “reciproche rinunzie, corredate da reciproche accettazioni” costituivano una prova inequivocabile del venir meno dell’interesse a una decisione giurisdizionale. Le parti, accordandosi, hanno di fatto ‘svuotato’ il processo del suo oggetto. In una situazione del genere, al giudice non resta che prenderne atto e dichiarare formalmente l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La decisione si estende anche alle spese legali perché, salvo diverso accordo, si presume che la transazione tra le parti abbia regolato anche questo aspetto.
Conclusioni: L’Importanza dell’Accordo Transattivo
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, evidenzia il valore e l’efficacia degli accordi transattivi come strumento di risoluzione delle controversie. Proseguire un contenzioso fino all’ultimo grado di giudizio comporta costi significativi, tempi lunghi e un esito incerto. L’accordo, al contrario, offre una soluzione certa, rapida e spesso più soddisfacente per entrambe le parti.
La decisione della Cassazione conferma che il sistema giudiziario non solo permette, ma incoraggia le soluzioni consensuali. Dichiarare la cessazione materia contendere non è una mera formalità, ma il riconoscimento che la giustizia più efficace è a volte quella che le parti costruiscono da sole, al di fuori delle aule di tribunale.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’?
Significa che il motivo per cui è iniziata la causa legale non esiste più, solitamente perché le parti hanno trovato un accordo tra di loro. Di conseguenza, il giudice dichiara concluso il processo senza emettere una sentenza sul merito della questione.
Se le parti si accordano, cosa decide il giudice sulle spese legali?
Come specificato nell’ordinanza, la Corte dichiara cessata la materia del contendere anche riguardo alle spese. Questo implica che l’accordo raggiunto tra le parti ha risolto anche l’aspetto dei costi processuali, e il giudice si limita a prenderne atto.
È necessario il consenso di entrambe le parti per dichiarare la cessazione della materia del contendere?
Sì. Il provvedimento si basa sul fatto che le parti hanno depositato ‘reciproche rinunzie, corredate da reciproche accettazioni’. Questo dimostra che la fine della controversia è stata una decisione consensuale e bilaterale, fondamentale per questa tipo di pronuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8338 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8338 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
18072/2023 r.g., proposto
da
COGNOME di COGNOME NOME e NOME NOME , elett. dom.ti in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME COGNOME elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 25/2023 pubblicata in data 24/01/2023, n.r.g. 88/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/02/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe COGNOME di COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito COGNOME NOME con controricorso.
Le parti hanno poi depositato reciproche rinunzie, corredate da reciproche accettazioni, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del
OGGETTO:
contendere anche con riguardo alle spese processuali.
In tal senso occorre provvedere, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in