Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14826 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15262/2020 R.G . proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in l.c.a., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE,
domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente ricorrente incidentale-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo n. 1894/2019 depositata il 26.9.2019
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 30.3.2015 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in suo favore RAGIONE_SOCIALE somma di € 566.309,00 per servizi resi, rigettando la pretesa nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza è stata appellata sia da RAGIONE_SOCIALE sia dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nel corso del giudizio di appello la RAGIONE_SOCIALE è stata posta in RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa e il processo è stato dichiarato interrotto e riassunto.
Con sentenza del 26.9.2019 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità dei rapporti inter partes, specificamente indicati in motivazione, confermando nel resto la sentenza impugnata, con parziale compensazione delle spese processuali, attribuite per un terzo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE in l.c.a., con atto notificato il 29.5.2020, svolgendo tre motivi.
Con atto notificato l’8.7.2020 ha proposto controricorso e ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di quattro motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado.
In data 8.4.2024 l’RAGIONE_SOCIALE in l.c.a, anche quale legittimato processuale per la già RAGIONE_SOCIALE, ha fatto presente che, ai sensi dell’art. 7 del d.l. 22.6.2023, n. 75, convertito con modificazioni dRAGIONE_SOCIALE legge 10.8.2023, n. 112, a decorrere dal 1° luglio 2023, la RAGIONE_SOCIALE si era estinta ed era stata cancellata d’ufficio dal registro delle imprese, con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, all’RAGIONE_SOCIALE in l.c.a.; che, ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 7 citato, il trasferimento di cui al comma 1 aveva determinato l’estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e la conseguente cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti; che in data 19.9.2023 era già stata depositata istanza per la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere; che dagli uffici RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte era stato richiesto un formale atto di rinuncia e relativa accettazione, firmati dalle parti personalmente o dal loro procuratore munito del necessario potere; che la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, precedentemente al D.L. 75/2023 che aveva decretato l’estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, si era costituita con controricorso e ricorso incidentale nel giudizio innanzi RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione a ministero del proprio difensore, munito di procura speciale, AVV_NOTAIO; che i procuratori speciali dell’RAGIONE_SOCIALE in l.c.a. e RAGIONE_SOCIALE estinta RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE
erano espressamente dotati del potere di rinunciare, come previsto nelle rispettive procure speciali; che, d’altro canto, pur mancando, oggi, il soggetto giuridico (SI.S.E.) che possa rinunciare al ricorso incidentale (ed accettare la rinuncia RAGIONE_SOCIALE controparte, anche se non necessaria), le vicende estintive delle società non determinano di norma nel giudizio di cassazione l’interruzione del processo.
Tanto premesso, l’RAGIONE_SOCIALE l.c.a. anche quale legittimato processuale per la già RAGIONE_SOCIALE, e, per quanto occorrer possa, la RAGIONE_SOCIALE hanno formulato apposita formale istanza di rinuncia affinché la Suprema Corte adita dichiari l’estinzione del procedimento.
L’istanza è stata sottoscritta , sempre per quanto occorrer possa, ai fini RAGIONE_SOCIALE rinuncia e dell’accettazione, dall’AVV_NOTAIO quale procuratore speciale e difensore RAGIONE_SOCIALE estinta RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, dotato dei necessari poteri come da procura speciale in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il giudizio deve essere dichiarato estinto in seguito RAGIONE_SOCIALE rituale rinuncia al ricorso e al ricorso incidentale formulata dall’unico soggetto legittimato, ossia l’COGNOME, divenuto titolare delle posizioni soggettive RAGIONE_SOCIALE cessata RAGIONE_SOCIALE, e comunque dai due difensori costituiti in giudizio, muniti dei necessari poteri.
L’art.391 c.p.c. attribuisce RAGIONE_SOCIALE Corte un potere discrezionale in punto spese. Nella specie non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto non solo RAGIONE_SOCIALE rinuncia reciprocamente accettata, ma anche delle peculiari ragioni sopravvenute che hanno determinato la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere per confusione del soggetto creditore e debitore.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, occorre dar atto RAGIONE_SOCIALE non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Infatti la norma citata, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici -del rigetto dell’impugnazione o RAGIONE_SOCIALE sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023; Sez. 6 – 1, n. 23175 del 12.11.2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, senza luogo a provvedere in punto spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione