Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30652 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30652 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23307-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4959/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 4680/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto costituzione
rapporto privato
R.G.N. 23307/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello della società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto le domande di NOME COGNOME (in materia di diritti derivanti dall’applicazione dalla normativa di cui all’art. 2112 c.c.);
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con due motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore;
in prossimità dell’adunanza i difensori delle parti hanno depositato rinuncia agli atti, alle domande, al giudizio ed all’azione, con conseguente reciproca accettazione, e dichiarato l’avvenuta concorde regolamentazione tra loro anche delle spese di lite del presente giudizio; è stata quindi proposta istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedendo anche darsi atto dell’avvenuta regolamentazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio e della non ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002;
CONSIDERATO CHE
attesa la regolarità e tempestività di rinuncia e accettazione delle parti, può darsi corso alla richiesta declaratoria della cessazione della materia del contendere, anche per le spese;
non sussistono, di conseguenza, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 24 ottobre 2024.