Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9863 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13816/2019 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Commissario Straordinario pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , domicilio digitale presso la EMAIL, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
Oggetto:
Ausiliario socio
sanitario – Inquadramento
superiore – Cessata
materia del contendere
R.G.N. 13816/2019
Ud. 19/03/2024 CC
-controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME
-intimate – avverso la sentenza della Corte d’appello Lecce n. 81/2019 depositata il 08/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 81/2019, depositata in data 8 febbraio 2019, la Corte d’appello di Lecce, nella regolare costituzione della RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello proposto dagli eredi di NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME -avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, n. 9074 del 10 dicembre 2013 e per l’effetto, previa disapplicazione delle delibere del DG n. 3866 del 30 novembre 2009 e n. 521 del 26 febbraio 2010, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere agli appellanti il trattamento economico differenziale derivante dallo svolgimento da parte di NOME COGNOME delle mansioni inquadrabili nel profilo professionale di Operatore Tecnico addetto all’Assistenza, Categoria B del RAGIONE_SOCIALE, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a sedici motivi.
Ha resistito con controricorso la sola NOME COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimaste intimate.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
È stato depositato in data 28 aprile 2022 ‘atto di richiesta congiunta di definizione del giudizio a seguito di accordo’ , sottoscritto da tutte le parti del giudizio di appello -e quindi anche dalle intimate NOME COGNOME, NOME COGNOME nonché dai rispettivi procuratori.
Con l’atto cui è allegato verbale di accordo concluso in sede di Commissione di conciliazione e sottoscritto sempre da tutte le parti -le parti chiedono di ‘1) accertare e dichiarare la rinuncia agli atti e all’azione originariamente proposta dal sig. COGNOME NOME e conseguentemente alla sentenza n. 81/2019; 2) per l’effetto annullare senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione lavor o, n. 81/2019′ .
La ricorrente ha successivamente depositato memoria, insistendo in dette conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte deve prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, in conformità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, qualora «nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto
delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso» (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980).
Con la richiamata decisione si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, «i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite» , la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo .
Ricorrono nella fattispecie le condizioni per la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto al deposito del verbale di conciliazione ha fatto seguito la richiesta congiunta delle parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, proprio perché la Corte accerta che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia.
Per l’esattezza, il fenomeno che si verifica non è una ‘cassazione’ della sentenza impugnata, bensì l’accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell’accordo negoziale delle parti, perché con quest’ultimo le parti ne hanno disposto.
È di tanto che la Corte di Cassazione deve dare atto, sicché non può essere accolta la richiesta, svolta dalle parti nella loro istanza, di ‘ annullare senza rinvio’ la sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite, può disporsene la compensazione, conformemente al regolamento stabilito dalle parti nella lettera C) dell’allegato atto di transazione .
Stante il tenore della pronuncia, non vi sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione in dispositivo di detta non sussistenza, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
Il meccanismo sanzionatorio di cui alla citata previsione, infatti, è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti, determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 19 marzo 2024.
Il Presidente NOME COGNOME