Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28294 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28294 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1528/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
nonché COGNOME NOME, COGNOME
contro
-intimati- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LATINA nel procedimento RG n. 284/2019 depositata il 29/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha notificato il 4 gennaio 2023 ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Latina nel procedimento civile R.G. n. 284/2019, comunicata in data 6 dicembre 2022, che ha disposto la sospensione del presente processo di scioglimento di comunione, in attesa della definizione di altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con R.G. 4123/2017
NOME COGNOME ha depositato scrittura difensiva il 24 gennaio 2023, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese.
2. Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380 -ter c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e dell’art. 375, comma 2, n. 4) c.p. c., secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del medesimo d.lgs.
Sono state depositate in data 14 settembre 2023 conclusioni scritte dal pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha richiesto di dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al regolamento di competenza.
3. In data 25 luglio 2023 il ricorrente ha depositato istanza di ‘cessazione della materia del contendere’, esponendo che il 10 maggio 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha pubblicato la sentenza n. 1867/2023, con cui è stato definito il procedimento con R.G. 4123/2017 ritenuto pregiudiziale con il provvedimento impugnato nel regolamento. Tale sentenza è stata prodotta con corredata certificazione di cancelleria del passaggio in giudicato.
Il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudicante comporta il venir meno dell’interesse delle parti alla decisione sulla questione relativa alla sospensione, oggetto dell’istanza di regolamento di competenza proposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., con conseguente obbligo della Corte di cassazione di
dichiarare la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. unite n. 7932 del 2013) e la inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. n. 14124 del 2023).
Il Tribunale di Latina, dinanzi al quale il processo deve proseguire, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento.
In ragione dell’inammissibilità sopravvenuta, e non originaria, del ricorso per regolamento, non sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sulla sospensione del processo, dovendo lo stesso proseguire dinanzi al Tribunale di Latina, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione