Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6182 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 6182  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21762/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati  in INDIRIZZO,  presso  lo  studio dell’avvocato COGNOME  NOME  che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale rappresentante pro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso  la  PEC dell’avvocato  COGNOME  NOME ,    che  la rappresenta e difende
-controricorrente- avverso  SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.DIST. DI RAGIONE_SOCIALE n. 53/2021 pubblicata il 16/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
l a  Corte  d’appello  di  Lecce,  sezione  distaccata  di  RAGIONE_SOCIALE,  ha rigettato  il  gravame  proposto  da  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME nella controversia con la RAGIONE_SOCIALE;
la  controversia  ha  per  oggetto  la  impugnazione  della  sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione (tre giorni  per  la  COGNOME  e  cinque  giorni  per  NOME)  inflitta  dalla  ASL con  delibera  del  09/12/2015,  nella  loro  qualità  di  direttore  del dipartimento  risorse  umane  (NOME)  e  responsabile  del  settore concorsi, assunzioni, gestione ruolo e gestione amministrativa del personale (COGNOME);
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava le domande proposte dagli odierni ricorrenti;
per  la  cassazione  della  sentenza  ricorrono  COGNOME  e  COGNOME,  con ricorso affidato a tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE  resiste  con controricorso;
CONSIDERATO CHE
con  istanza  depositata  in  via  telematica  il  20/02/2025  le  parti hanno chiesto, in via congiunta, che fosse dichiarata a cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, per effetto della transazione allegata all’istanza;
sussistono  tutti  i  presupposti  per  l’accoglimento  dell’istanza,  così come proposta;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e compensa le  spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17
della  l.  n.  228  del  2012,  dà  atto  della  NON  sussistenza  dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  dovuto  per  il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro