Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6182 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6182 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21762/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME , che la rappresenta e difende
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.DIST. DI RAGIONE_SOCIALE n. 53/2021 pubblicata il 16/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
l a Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nella controversia con la RAGIONE_SOCIALE;
la controversia ha per oggetto la impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione (tre giorni per la COGNOME e cinque giorni per NOME) inflitta dalla ASL con delibera del 09/12/2015, nella loro qualità di direttore del dipartimento risorse umane (NOME) e responsabile del settore concorsi, assunzioni, gestione ruolo e gestione amministrativa del personale (COGNOME);
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava le domande proposte dagli odierni ricorrenti;
per la cassazione della sentenza ricorrono COGNOME e COGNOME, con ricorso affidato a tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
con istanza depositata in via telematica il 20/02/2025 le parti hanno chiesto, in via congiunta, che fosse dichiarata a cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, per effetto della transazione allegata all’istanza;
sussistono tutti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, così come proposta;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17
della l. n. 228 del 2012, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro