Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30322 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29480/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI SEZ. DISTACCATA di SASSARI n. 279/2020 depositata il 18/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- Con ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Tempio Pausania ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Cagliari -sez. distaccata di Sassari Con cui era stata riformata la pronuncia resa dal Tribunale di Tempio Pausania che dichiarava inefficace nei riguardi del RAGIONE_SOCIALE odierno ricorrente il decreto ingiuntivo emesso in favore di NOME COGNOME contro il RAGIONE_SOCIALE.
2.-Esponeva il RAGIONE_SOCIALE di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in quanto membro del RAGIONE_SOCIALE ingiunto e sul presupposto che il creditore di un ente consortile possa aggredire i patrimoni dei singoli soci- enti consorziati per il soddisfacimento di crediti vantati nei confronti del consorzio medesimo, e deduceva di essere terzo rispetto ai rapporti obbligatori sorti tra il RAGIONE_SOCIALE e altri soggetti e di non poter essere chiamato a rispondere delle obbligazioni scaturite da un procedimento al quale era rimasto tutto estraneo.
3.- La Corte d’appello di Cagliari con la sentenza impugnata ha riformato la pronuncia ritenendo non risultasse la costituzione di una società consortile secondo lo schema della società di capitali, dotata dunque di personalità giuridica, e che trovava perciò applicazione l’art. 2615 comma 2 c.c., in forza del quale le obbligazioni assunte dal consorzio sorgono automaticamente anche in capo ai consorziati, si da crearsi una duplice legittimazione passiva; nè poteva condividersi l’interpretazione della norma offerta dal giudice di primo grado che aveva ritenuto che il vincolo solidale sorga soltanto allorché l’obbligazione consortile sia stata assunta nell’interesse di un singolo consorziato.
Il RAGIONE_SOCIALE Tempio Pausania ha proposto ricorso affidandolo a quattro motivi, cui ha resistito l’AVV_NOTAIO .
– In prossimità dell’adunanza le Parti hanno definito hanno dato atto di aver definito transattivamente la controversia stipulando un accordo negoziale che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche cui si riferisce il ricorso in decisione e oggetto della controversia, regolamentazione che si sostituisce all’assetto scaturito dalla sentenza impugnata e sub iudice .
Per tali ragioni, ed in conformità a quanto convenuto con l’accordo transattivo predetto, hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio di Cassazione con conseguente cessazione degli effetti della sentenza impugnata e compensazione integrale delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dall’istanza depositata il 12.11.2024 e sottoscritta dal difensore di NOME COGNOME, munito dei relativi poteri, dai difensori del Comunque di Tempio Pausania e dallo stesso sindaco personalmente risulta che essi hanno un raggiunto accordo negoziale che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche cui si riferisce il ricorso in decisione e oggetto della controversia, che si sostituisce all’assetto scaturito dalla sentenza impugnata e sub iudice .
Sussistono, in effetti, i presupposti per tale declaratoria, dovendo darsi, qui, continuità a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte.
Difatti, quando risulti sopravvenuto « un accordo negoziale fra le parti, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, cui si riferiscono i ricorsi in decisione e che sono oggetto della controversia, con la sostituzione di essa all’assetto scaturito dalla sentenza impugnata e sub iudice in forza dei ricorsi» , ricorre un’evenienza che « impone a
questa Corte di prendere atto che la materia ad essa devoluta» , con gli atti di impugnazione, « non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminare i ricorsi ed i loro motivi » (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 11 aprile 2018, n. 8980).
Si tratta, peraltro, di un’evenienza che « non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita dall’accordo negoziale », ma che, d’altra parte, neppure si presta « ad essere incasellata in una delle tipologie di decisione indicate » dagli artt. 382, 383 e 384 cod. proc. civ. (così Cass. Sez. Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.).
D’altra parte, poiché anche in sede di legittimità il processo « in simili casi è dominato dall’interesse delle parti e dal loro potere dispositiv o», risulta evidente che questa Corte deve « rispettare la loro richiesta concorde di dichiarare la controversia definita dall’intervenuto accordo negoziale », ciò che impone, con la presa d’atto che «la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale », anche « la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia. Il fenomeno che si verifica non è una «cassazione» della sentenza impugnata, bensì l’accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell’accordo negoziale delle parti, perché con esso le parti ne hanno disposto » (si veda ancora, sul punto, Cass. Sez. Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.).
Sussistono, dunque, i presupposti – nel presente caso – per dichiarare cessata la materia del contendere, nei termini dianzi chiariti.
4.- Quanto alle spese del presente giudizio, si ritiene che – anche in considerazione della espressa richiesta in tal senso delle parti le stesse vadano compensate integralmente.
Non sussistono, infine, i presupposti per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo 11 Il Presidente 12 unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Tale norma, invero, risulta ” applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l’adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s’è veduto, il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti » (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, compensando integralmente, tra tutte le parti, le spese del presente giudizio
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.11.2024