Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25517 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8924/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 2215/2018 depositata il 10/09/2018, RG n. 3467 del 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Co rte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 2215 del 2018, ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché dell’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale.
La lavoratrice ha impugnato la revoca dall’incarico di direttore generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disposta il 19 giugno 2013, e ha chiesto la condanna al risarcimento del danno. Atteso che la RAGIONE_SOCIALE era subentrata alla RAGIONE_SOCIALE ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente sussisteva il proprio diritto a transitare presso la RAGIONE_SOCIALE, e a mantenere l’incarico.
Il Tribunale ha rigettato la domanda.
L a Corte d’Appello, dopo aver premesso che la lavoratrice era dirigente medico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a tempo pieno con contratto esclusivo, ha rilevato che la stessa ha prestato servizio presso la RAGIONE_SOCIALE dal 2 marzo 2000 al 24 luglio 2013, in virtù di un contratto di
conferimento di incarico di Direttore Generale, mantenendosi in aspettativa senza assegni fino al luglio 2013.
L’art. 35 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 4/2013 ha previsto che le competenze dell’RAGIONE_SOCIALE fossero trasferite dal 1° dicembre 2013 alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Dipartimento di epidemiologia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La disposizione RAGIONE_SOCIALE ha previsto espressamente la cessazione degli organi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla data di assunzione delle funzioni da parte del Commissario liquidatore.
Pertanto, al la cessazione dell’incarico, venendo meno il ruolo di Direttore generale, conseguiva la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 cc.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando due motivi di ricorso.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato memoria anche di costituzione di nuovo difensore.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE , che ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132 , cpc, comma 1, n.4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cpc.
Si deduce la sussistenza di motivazione apparente circa l’idoneità del factum principis a determinare l’automatica cessazione del rapporto di lavoro, in mancanza RAGIONE_SOCIALE prova di ogni possibile proficuo utilizzo RAGIONE_SOCIALE ricorrente. Riporta quindi il motivo di appello proposto al giudice di secondo grado (articolato in quasi cinque pagine), rispetto al quale assume il carattere apodittico RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello atteso che il fatto impeditivo dovrebbe essere riconducibile al principio di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo di recesso ex lege n. 604 del 1966.
Il motivo è inammissibile, in quanto non censura adeguatamente la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello.
L ‘incarico di Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conferito alla lavoratrice, già dirigente medico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a tempo pieno con contratto esclusivo, si è svolto dal 2 marzo 2000 al 24 luglio 2013- e in aspettativa senza assegni fino al luglio 2013.
L’incarico è cessato in quanto è venuto meno il relativo posto in ragione RAGIONE_SOCIALE legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 4 del 2013.
Dunque, non si verte in fattispecie di licenziamento, ma di cessazione di incarico conferito dirigente medico.
La legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 4 del 2013 all’art. 35, comma 1, ha previsto: ‘Al fine di assicurare il contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa e la piena integrazione delle funzioni di supporto tecnico ed epidemiologico, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, economicità, trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione delle competenze tecnico-scientifiche disponibili da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nelle diverse fasi dell’attività propria di programmazione sanitaria e di ottimizzare le risorse, evitando duplicazioni di attività, le competenze istituzionali attribuite a RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 1° settembre 1999, n. 16 (RAGIONE_SOCIALE) e successive modifiche, sono trasferite, a partire dal 1° dicembre 2013, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed al dipartimento di epidemiologia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Il comma 12, primo periodo, ha stabilito ’12. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE è trasferito alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e al dipartimento di epidemiologia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed è inquadrato nei rispettivi ruoli sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.’.
Il comma 14 ha previsto’ Gli organi dell’RAGIONE_SOCIALE cessano alla data di assunzione delle funzioni da parte del Commissario liquidatore, ad eccezione del RAGIONE_SOCIALE dei revisori, che permane in carica e continua
ad esercitare le sue funzioni per tutta la durata RAGIONE_SOCIALE gestione liquidatoria’.
La legge n. 4 del 2013 ha abrogato a decorrere dal 1° dicembre 2013, la legge reg. n. 19 del 1996 che aveva istituito l’RAGIONE_SOCIALE e il cui art. 7 prevedeva ‘Sono organi dell’RAGIONE_SOCIALE:
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il direttore generale;
il collegio dei revisori’.
Dal suddetto quadro normativo emerge che il legislatore RAGIONE_SOCIALE, nel trasferire le competenze dell’RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE ed al dipartimento di epidemiologia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha previsto una duplice disciplina.
Solo per il personale a tempo indeterminato dell’RAGIONE_SOCIALE – tra cui non poteva rientrare la ricorrente già dirigente medico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a tempo pieno con contratto esclusivo alla quale veniva conferito l’incarico e che alla cessazione dell’incarico è tornata in servizio presso la ASL come accertato dalla Co rte d’Appello e non specificamente contestato -ha previsto il trasferimento alle Istituzioni che acquisivano le competenze dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre ha stabilito la cessazione degli organi dell’RAGIONE_SOCIALE tra cui il Dire ttore Generale, facendo temporaneamente salva solo il RAGIONE_SOCIALE dei revisori.
Di talchè è venuto meno ex legis , nell’ambito di una complessiva ristrutturazione del servizio anche per ragioni di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa RAGIONE_SOCIALE ed efficienza, il posto in relazione al quale è stato conferito l’incarico alla ricorrente, e la stessa base normativa de l medesimo a partire dal 1° dicembre 2013 attesa l’abrogazione dell’intera legge n. 19 del 1996 con tale decorrenza.
L a Corte d’Appello ha fatto applicazione dei principi già enunciati da questa Corte e ha ritenuto legittima la cessazione dell’incarico in
questione, e che non vi era il diritto RAGIONE_SOCIALE ricorrente al conferimento di altro incarico.
L’incarico in questione non è stato oggetto di revoca o di singola soppressione (venendo meno l’ASP stess a), ma è venuto meno nell’ambito di una complessa riorganizzazione ritenuta dal legislatore RAGIONE_SOCIALE, in coerenza con l’art. 97 Cost., dopo un lungo periodo di attività dell’ASP , necessaria per rinnovate esigenze di perseguire obiettivi di efficienza, economicità, trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione delle competenze tecnico-scientifiche disponibili da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nelle diverse fasi dell’attività propria di programmazione sanitaria e di ottimizzare le risorse.
La soppressione RAGIONE_SOCIALE struttura amministrativa a cui era preposta la ricorrente è intervenuta in forza di una disposizione di legge per tali ragioni.
Di talchè la censura RAGIONE_SOCIALE ricorrente non impugna adeguatamente la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Come già chiarito da questa Corte (Cass., n. 3983 del 2023, Cass., n. 24079 del 2021) la risoluzione del rapporto di lavoro si verifica secondo lo schema civilistico RAGIONE_SOCIALE impossibilità sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE prestazione, ex articolo 1463 cod. civ. Si è, in particolare, evidenziato che il conferimento dell’incarico dirigenziale dà luogo a un rapporto sinallagmatico in cui la prestazione di ciascuna delle parti trova la sua causa nella prestazione dell’altra e operano i principi generali per cui la sopravvenuta impossibilità assoluta RAGIONE_SOCIALE prestazione importa, con il venir meno RAGIONE_SOCIALE causa del contratto, la risoluzione dello stesso e, di conseguenza, la risoluzione del rapporto.
Peraltro (Cass., n. 5546 del 2020), nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l’attitudine professionale all’assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e pertanto non è applicabile l’art. 2103
cod. civ., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico. Né atteso l’effetto devolutivo dell’appello la sentenza d’appello può essere censurata mediante il richiamo del motivo di appello disatteso.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art.
91, cpc, e dell’art. 332 , cpc, in relazione all’art. 360, c.1, 3 cpc.
L a Corte d’Appello avrebbe illegittimamente condannato l’appellante al pagamento delle spese di giudizio sia nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima, tuttavia, era stata solo destinataria RAGIONE_SOCIALE notifica dell’appello non essendo stata svolta alcuna domanda nei suoi confronti, ragione per la quale non poteva ravvisarsi una soccombenza RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
3. Il motivo è inammissibile.
Occorre premettere che in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione di derogare alla regola RAGIONE_SOCIALE soccombenza (Cass., n. 21400 del 2021, n. 26912 del 2020).
Nella specie, la sentenza ha applicato il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza. La ricorrente si limita a dedurre che vi sarebbe stata solo una litis denuntiatio , senza peraltro riprodurre elementi quali l’intestazione e la citazione presenti nell’atto di appello al fine d i consentire la verifica di questa Corte RAGIONE_SOCIALE rilevanza stessa RAGIONE_SOCIALE censura prospettata.
Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la mancanza di vocatio in ius va verificata alla luce RAGIONE_SOCIALE previsione dell’art. 164, comma 1, cpc., che indica gli elementi RAGIONE_SOCIALE stessa e che è applicabile anche all’atto di appello (Cass., n. 10926 del 2023).
Va inoltre ricordato che l ‘ ingiustificata o comunque non necessaria evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l ‘ abbia effettuata, ove sia
risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese processuali sostenute in funzione RAGIONE_SOCIALE costituzione e difesa nel giudizio medesimo, atteso che, ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti), la sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda (Cass., n. 36182 del 2022).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida per ciascun controricorrente in euro 4.400,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro