Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9779 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9779 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 949/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE p.t., rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., in qualità di ente incorporante il RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
ENTE D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE RAGIONE_SOCIALE -A.T.O. 2 -AUTO-
RITA’ D’AMBITO TERRITORIALE N. 2 RAGIONE_SOCIALE;
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di L’Aquila n. 1453/18, depositata il 25 luglio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 778/08, emesso il 19 novembre 2008, con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE le aveva intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 419.763,23, oltre interessi, a titolo di ratei insoluti del corrispettivo dovuto per l’anno 2007 in virtù RAGIONE_SOCIALEa convenzione stipulata il 7 dicembre 2001, con cui il RAGIONE_SOCIALE le aveva affidato in comodato d’uso oneroso il servizio idrico, di fognatura e depurazione e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘acquedotto di Balzone.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, la CAM eccepì a) la perdita da parte del CSI RAGIONE_SOCIALEa qualità di proprietario RAGIONE_SOCIALE opere RAGIONE_SOCIALE e titolare del servizio idrico, per effetto RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 2 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 141 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, b) la nullità sopravvenuta RAGIONE_SOCIALEa convenzione, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dRAGIONE_SOCIALE legge 4 agosto 2006, n. 248, c) la cessazione automatica RAGIONE_SOCIALEa convenzione al 31 dicembre 2006, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 113, comma 15bis , del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, d) in subordine, l’inapplicabilità del tasso d’interessi di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Chiamò inoltre in causa l’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE funzioni di RAGIONE_SOCIALE del servizio idrico e proprietario RAGIONE_SOCIALE relative opere, chiedendone, in caso di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dal CSI, la condanna al risarcimento dei danni subìti per il tardivo affidamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE gratuita del servizio idrico integrato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 153 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Si costituì il CSI, e resistette all’opposizione, chiedendone il rigetto. Si costituì inoltre l’ATO n. 2, ed eccepì la spettanza RAGIONE_SOCIALEa controversia RAGIONE_SOCIALE
giurisdizione del Giudice amministrativo o del Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche, nonché l’inammissibilità e infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda.
1.1. Con sentenza del 3 luglio 2013, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo che l’efficacia del contratto fosse automaticamente cessata il 31 dicembre 2006, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 113, comma 15bis , del d.lgs. n. 267 del 2000.
L’impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE è stata accolta dRAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di L’Aquila, che con sentenza del 25 luglio 2018 ha condannato la CAM al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 419.916,64, oltre interessi legali, dichiarando inammissibile la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed assorbito l’appello incidentale da quest’ultimo proposto.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte ha escluso che la convenzione fosse divenuta inefficace ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 113, comma 15bis , del d.lgs. n. 267 del 2000, non applicabile al CSI, in quanto esercente un’attività di rilevanza economica e qualificabile come ente pubblico economico, aperto anche RAGIONE_SOCIALE partecipazione di soggetti privati; ha precisato comunque che l’inefficacia sarebbe sopravvenuta soltanto il 31 dicembre 2007, per effetto RAGIONE_SOCIALEa modificazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 113, comma 15bis cit. disposta dal d.l. n. 223 del 2006, con la conseguenza che la convenzione era rimasta efficace per tutto l’anno 2007.
Ha ritenuto invece tardiva, in quanto qualificabile come eccezione d’incompetenza e sollevata dal CSI soltanto nella memoria successiva RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, la deduzione RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALEa controversia RAGIONE_SOCIALE cognizione del RAGIONE_SOCIALE.
Premesso inoltre che erano rimasti incontestati sia l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa convenzione che l’attinenza RAGIONE_SOCIALEa domanda ai ratei dovuti per l’anno 2007, la Corte ha escluso che la convenzione fosse venuta meno per effetto RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 2 del 1997 e del d.lgs. n. 152 del 2006, subordinata all’emanazione di un piano attuativo, all’epoca dei fatti non ancora approvato, e comunque inidoneo ad incidere sul rapporto privatistico intercorrente tra le parti. Ha ritenuto altresì inapplicabile il d.l. n. 223 del 2006, riguardante i soggetti pubblici o partecipati da enti pubblici che stipulano contratti con soggetti terzi per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni amministrative interne RAGIONE_SOCIALE‘ente.
Quanto poi RAGIONE_SOCIALE misura degl’interessi, ha escluso l’applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto non riferibile ai contratti conclusi in epoca anteriore RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore, ed ha ritenuto pertanto applicabile il tasso legale.
Ha ritenuto infine inammissibile la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in quanto effettuata direttamente dall’opponente, avente la posizione di convenuto in senso sostanziale, senza l’autorizzazione del Giudice, la cui mancanza non poteva ritenersi sanata dRAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio del terzo.
Avverso la predetta sentenza la CAM ha proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria, l’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di avente causa del RAGIONE_SOCIALE, da essa incorporato. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia in ordine RAGIONE_SOCIALE questione, da essa sollevata in comparsa conclusionale ma fondata su elementi già acquisiti al giudizio, riguardante la nullità RAGIONE_SOCIALEa convenzione allegata a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda, per illiceità RAGIONE_SOCIALEa causa e contrarietà RAGIONE_SOCIALE norma imperativa di cui all’art. 17 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1418, primo e secondo comma, e 1421 cod. civ., osservando che la contrarietà RAGIONE_SOCIALEa convenzione all’art. 17 del r.d. n. 1775 del 1933 trovava conferma nella sentenza n. 39/15, emessa il 23 gennaio 2015, con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva accertato che il prelievo di acque dai pozzi situati in località Balzone di Trasacco era stato effettuato dal CSI e dRAGIONE_SOCIALE CAM in assenza di un provvedimento autorizzativo, ed aveva confermato le sanzioni irrogate dal competente ufficio RAGIONE_SOCIALEa Regione. Sostiene che la pattuizione di un comodato d’uso oneroso si poneva a sua volta in contrasto con gli artt. 143 e 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, che, nel prevedere la natura demaniale RAGIONE_SOCIALE fognature, degl’impianti di depurazione e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di proprietà pubblica, stabiliscono espressamente la gratuità RAGIONE_SOCIALEa relativa concessione,
escludendo quindi il pagamento di un canone da parte del concessionario, il quale s’impegna ad erogare il servizio ed a riscuotere la tariffa, a copertura dei propri costi. Aggiunge che la gratuità RAGIONE_SOCIALEa concessione emergeva anche dRAGIONE_SOCIALE normativa regionale, la quale, nel recepire quella nazionale, ribadisce la natura demaniale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prevedendo uno schema tipo di concessione d’uso gratuito e la stipulazione di nuove convenzioni con l’autorità d’RAGIONE_SOCIALE territoriale. Precisato infine che, proprio in virtù RAGIONE_SOCIALEa predetta disciplina, l’8 gennaio 2007 è stata stipulata una nuova convenzione tra essa ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE, afferma che il RAGIONE_SOCIALE costituito presso il RAGIONE_SOCIALE, nel pronunciarsi in ordine RAGIONE_SOCIALE sorte RAGIONE_SOCIALE convenzioni stipulate in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, ha ritenuto che la previsione di un canone di concessione fosse illegittima anche sotto la vigenza RAGIONE_SOCIALEa legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 113, comma 15bis , del d.lgs. n. 267 del 2000, sostenendo che, nell’escludere l’applicabilità di tale disposizione al CSI, la sentenza impugnata non ha considerato che lo stesso si estende a tutti i servizi locali, indipendentemente dal soggetto che li eroga. Premesso che tale estensione trova conferma nel d.l. n. 223 del 2006, che nel prorogare al 31 dicembre 2007 la validità RAGIONE_SOCIALE precedenti convenzioni, si riferisce espressamente al servizio idrico integrato, osserva che il RAGIONE_SOCIALE, pur essendo un ente pubblico economico costituito in forma di RAGIONE_SOCIALEo con la partecipazione di enti pubblici locali e potendo svolgere un’attività di rilevanza economica, è stato delegato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del servizio idrico integrato.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 113, comma 15bis , del d.lgs. n. 267 del 2000, rilevando che, nel dare atto RAGIONE_SOCIALEa proroga RAGIONE_SOCIALEa convenzione al 31 dicembre 2007, la sentenza impugnata non ha considerato che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, l’RAGIONE_SOCIALE, delegato RAGIONE_SOCIALE, aveva scelto, con delibera n. 8 del 12 maggio 2006, di affidare la RAGIONE_SOCIALE del servizio idrico integrato ad una società a capitale interamente pubblico, con la formula RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE house providing , stipulando la
nuova convenzione con essa ricorrente.
Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1372 cod. civ., sostenendo che, nell’escludere l’incidenza RAGIONE_SOCIALEa normativa sopravvenuta RAGIONE_SOCIALEa convenzione precedentemente stipulata, in quanto avente natura negoziale, la sentenza impugnata non ha considerato che, pur avendo ad oggetto un comodato d’uso, la stessa era annoverabile tra i contratti pubblici, riguardando beni del demanio pubblico, essendo stata stipulata da RAGIONE_SOCIALE costituiti da enti pubblici, e disciplinando la RAGIONE_SOCIALE del servizio idrico integrato, con la conseguenza che la sua stipulazione doveva ritenersi assoggettata alle regole RAGIONE_SOCIALE‘evidenza pubblica.
Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1322 cod. civ. e degli artt. 143 e 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, rilevando che, anche a volerla inquadrare tra i contratti privati, la convenzione doveva considerarsi soggetta agli effetti RAGIONE_SOCIALEa normativa sopravvenuta, che, in quanto espressione di interessi generali, ben poteva incidere sui rapporti contrattuali in atto, assoggettandoli al rispetto RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia di contratti pubblici.
Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.l. n. 223 del 2006, osservando che, nell’escludere l’applicabilità di tale disposizione, in quanto riguardante soggetti pubblici o partecipati da enti pubblici che stipulano contratti con soggetti terzi per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni amministrative interne allo ente, la sentenza impugnata non ha considerato che tra gli stessi sono compresi anche quei soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività amministrative per loro natura rivolte al pubblico, in modo tale da evitare che tali soggetti si intromettano nel gioco RAGIONE_SOCIALEa concorrenza, alterandolo.
Con l’ottavo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1256, 1372, 1803 e 1899 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il trasferimento all’ATO n. 2 RAGIONE_SOCIALEa titolarità dei beni concessi in comodato d’uso potesse incidere RAGIONE_SOCIALEa validità e l’efficacia RAGIONE_SOCIALEa convenzione, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALEa stipulazione RAGIONE_SOCIALEa nuova convenzione con l’ATO n. 2. Premesso che il predetto trasferimento, privando il CSI del potere di fatto sui
beni, aveva reso impossibile l’adempimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione prevista dRAGIONE_SOCIALE precedente convenzione, incidendo quindi sul sinRAGIONE_SOCIALEgma del comodato, sostiene che quest’ultimo è stato sostituito dal rapporto derivante dRAGIONE_SOCIALE nuova convenzione, con la conseguente estinzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione gravante su essa ricorrente. Afferma l’irrilevanza, a tal fine, RAGIONE_SOCIALEa successione di essa ricorrente in tutti i rapporti interessanti il servizio idrico integrato, prevista dRAGIONE_SOCIALE originaria convenzione, giacché, come accertato in altri giudizi dal RAGIONE_SOCIALE e dal Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche, la stessa non costituiva un titolo idoneo a legittimare la derivazione RAGIONE_SOCIALE acque dalle RAGIONE_SOCIALE in questione.
9. Con il nono motivo, la ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione degli artt. 106, 269 e 645 cod. proc. civ., riconoscendo che, nel dichiarare inammissibile la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE‘ATO n. 2, per difetto di autorizzazione del Giudice, la Corte territoriale ha fatto applicazione di un consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, ma sollecitandone la rimeditazione. Sostiene infatti che, in quanto ispirato ad una concezione impugnatoria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tale orientamento non tiene conto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto superamento di tale concezione in favore del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura ordinaria del predetto giudizio e RAGIONE_SOCIALEa posizione sostanziale di convenuto spettante all’opponente, nonché RAGIONE_SOCIALE‘allungamento dei tempi d’introduzione del giudizio conseguente all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 269 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALEa ratio di tale disposizione, che, in quanto consistente nel consentire il differimento RAGIONE_SOCIALEa prima udienza, al fine di garantire il rispetto dei termini di comparizione, non è riferibile al giudizio in questione.
10. Così riassunte le censure proposte dRAGIONE_SOCIALE ricorrente, è inammissibile il primo motivo, avente ad oggetto l’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa convenzione stipulata tra le parti.
Il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. è infatti configurabile soltanto nel caso in cui la sentenza di appello abbia omesso di pronunciare in ordine a un motivo di gravame, una domanda o un’eccezione rimessi all’iniziativa RAGIONE_SOCIALEa parte e la cui proposizione o riproposizione abbia avuto luogo ritualmente, e non anche nel caso in cui sia stato omesso l’esame di una questione rilevabile
d’ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., 11/01/2008, n. 578; Cass., Sez. III, 6/06/2002, n. 8220). Esso non ricorre pertanto nel caso in cui, come nella specie, il giudice di appello abbia omesso di rilevare d’ufficio la nullità di un contratto, tardivamente eccepita dRAGIONE_SOCIALE parte in comparsa conclusionale, essendo tale vizio deducibile in sede di legittimità non già come error in procedendo , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., bensì come error in judicando , ai sensi del n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cit., per violazione RAGIONE_SOCIALE norme che prevedono la rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa questione (cfr. Cass., Sez. III, 11/11/ 2020, n. 25298; 9/05/2019, n. 12259).
11. Il secondo motivo, con cui la questione di nullità viene riproposta in riferimento agli artt. 1418 e 1421 cod. civ., è anch’esso inammissibile, per difetto di specificità, nella parte concernente la contrarietà RAGIONE_SOCIALEa convenzione all’art. 17 del r.d. n. 1775 del 1933.
A sostegno di tale censura, la ricorrente invoca una sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, nel pronunciare in ordine all’opposizione proposta congiuntamente dal RAGIONE_SOCIALE e dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso una sanzione amministrativa irrogata dal competente ufficio regionale per derivazione di acqua pubblica senza concessione, ha rigettato la domanda, accertando la mancanza del provvedimento autorizzatorio e confermando quindi la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALEa società e del RAGIONE_SOCIALE, nelle qualità rispettivamente di gestore RAGIONE_SOCIALE‘impianto e di titolare RAGIONE_SOCIALE‘acquedotto: non è stato tuttavia precisato in quale grado ed in quale fase del giudizio di merito tale sentenza sia stata prodotta, essendosi la ricorrente limitata ad affermare di aver sollevato l’eccezione di nullità nella comparsa conclusionale depositata in sede di gravame, con la conseguenza che non vi è alcuna certezza in ordine RAGIONE_SOCIALE rituale introduzione nel giudizio del documento da cui emergeva il vizio lamentato.
Com’è noto, infatti, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, costituendo oggetto di un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione però che i relativi presupposti di fatto, anche se non specificamente dedotti RAGIONE_SOCIALEa parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto RAGIONE_SOCIALE preclusioni assertive e istruttorie (cfr. Cass., Sez. III, 23/02/2024, n. 4867; Cass., Sez. lav., 23/11/ 2021, n. 36353). Nella specie, pertanto, la nullità RAGIONE_SOCIALEa convenzione, pur es-
sendo deducibile anche nella comparsa conclusionale depositata in grado di appello, avrebbe potuto essere rilevata e dichiarata soltanto a condizione che la sentenza recante l’accertamento del mancato rilascio RAGIONE_SOCIALEa concessione di derivazione di acqua pubblica fosse stata prodotta entro i termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
11.1. Nella parte concernente la contrarietà RAGIONE_SOCIALEa convenzione all’art. 153, comma primo, del d.lgs. n. 152 del 2006, il motivo è invece infondato.
In proposito, la ricorrente richiama due pareri emessi dal RAGIONE_SOCIALE il 3 giugno 2008 e il 27 aprile 2011, secondo cui il principio RAGIONE_SOCIALEa gratuità RAGIONE_SOCIALEa concessione d’uso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di proprietà degli enti locali in favore dei gestori del servizio idrico integrato, previsto dRAGIONE_SOCIALE predetta disposizione, trova applicazione non solo alle concessioni rilasciate o rinnovate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, ma anche a quelle anteriori, risultando già dRAGIONE_SOCIALE disciplina dettata dRAGIONE_SOCIALE legge n. 36 del 1994. Tale opinione (ritenuta condivisibile anche dal Giudice amministrativo, sia pure senza una specifica motivazione: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17/01/2019, n. 423; 16/05/2017, n. 2320), muove dRAGIONE_SOCIALE considerazione che l’art. 12, comma primo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 36 cit., nel disporre che «le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) , di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a RAGIONE_SOCIALE, salvo diverse disposizioni RAGIONE_SOCIALEa convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dRAGIONE_SOCIALE convenzione e dal relativo disciplinare», non faceva alcun cenno RAGIONE_SOCIALE necessità di un corrispettivo, per affermare che tale omissione costituiva indice RAGIONE_SOCIALEa volontà del legislatore di escludere il canone per l’utilizzazione dei beni dRAGIONE_SOCIALE lista dei costi che potevano essere posti a carico del concessionario.
In senso contrario si è peraltro pronunciato il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, il quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 153, comma primo, del d.lgs. n. 152 del 2006, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., ha escluso che tale disposizione possa essere interpretata nel senso di estendere la gratuità RAGIONE_SOCIALEa convenzione anche agli affidamenti già in essere RAGIONE_SOCIALE data RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, osservando che il riferimento al conte-
nuto RAGIONE_SOCIALEa convenzione e del disciplinare di affidamento al gestore del servizio idrico integrato, contenuto nel medesimo articolo, rende evidente la volontà del legislatore di limitarne l’applicabilità alle sole concessioni nuove o rinnovate, ovverosia ai nuovi affidamenti regolati dall’art. 172, comma secondo (cfr. Corte cost., sent. n. 246 del 2009; ord. n. 144 del 2010). Tale affermazione non trova smentita, per quanto riguarda la Regione Abruzzo, nella disciplina dettata dRAGIONE_SOCIALE legge regionale n. 2 del 1997, la quale, nel demandare RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale l’approvazione di una convenzione-tipo per la RAGIONE_SOCIALE del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare, si limitava a richiamare l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 36 del 1994 ed il d.P.C.m. 4 marzo 1996, n. 47, che non prevedevano affatto la gratuità RAGIONE_SOCIALE concessioni rilasciate ai gestori, in linea di principio non incompatibile con la natura demaniale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prevedendo a sua volta solo la gratuità RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione in uso o in comodato agli enti d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE opere, degl’impianti e RAGIONE_SOCIALE canalizzazioni di proprietà degli enti locali o di enti pubblici o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali ed ai RAGIONE_SOCIALE (art. 8, comma quarto). Inconferente appare infine il richiamo RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta regionale n. 979 del 28 agosto 2006, con cui sono stati approvati lo schema RAGIONE_SOCIALEa nuova convenzione-tipo e il relativo disciplinare per la RAGIONE_SOCIALE del servizio idrico integrato, nonché RAGIONE_SOCIALE nuova convenzione stipulata dRAGIONE_SOCIALE CAM con l’RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di atti posti in essere in attuazione RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 152 del 2006, e quindi non riferibili RAGIONE_SOCIALE fattispecie in esame, riconducibile RAGIONE_SOCIALE convenzione stipulata con il RAGIONE_SOCIALE sotto la vigenza RAGIONE_SOCIALEa precedente normativa.
12. Il terzo motivo, riguardante la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa convenzione al 31 dicembre 2006, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 113, comma 15bis , del d.lgs. n. 267 del 2000, è inammissibile, mentre il quarto, da esaminarsi congiuntamente, in quanto avente il medesimo oggetto, è infondato.
La predetta disposizione (nel testo introdotto dall’art. 14, comma primo, lett. h) , del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dRAGIONE_SOCIALE legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dall’art. 4, comma 234, lett. b) , RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2003, n. 350), la quale prevedeva che le concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessassero entro
e non oltre la data del 31 dicembre 2006, è stata ritenuta inapplicabile dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale RAGIONE_SOCIALEa base di due diversi ordini di considerazioni, costituiti rispettivamente dRAGIONE_SOCIALE qualificazione del CSI come ente pubblico economico aperto RAGIONE_SOCIALE partecipazione di soggetti privati ed esercente un’attività di rilevanza economica, e dall’avvenuta modificazione del comma 15bis cit. ad opera del d.l. n. 223 del 2006, che limitatamente al servizio idrico integrato aveva differito la cessazione RAGIONE_SOCIALE concessioni al 31 dicembre 2007.
La seconda affermazione, configurabile come una distinta ratio decidendi , in quanto idonea a sorreggere autonomamente la decisione adottata, non è inficiata dalle argomentazioni svolte dRAGIONE_SOCIALE ricorrente, la quale, nel lamentare l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, con cui si provvide tra l’altro al riordino del servizio idrico integrato, non tiene conto RAGIONE_SOCIALEa successiva osservazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, secondo cui l’efficacia RAGIONE_SOCIALEa disciplina dallo stesso dettata in materia era subordinata all’adozione di un piano attuativo da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non ancora emanato all’epoca dei fatti. Tale rilievo, rimasto incensurato nell’ultima parte, trova conforto nell’art. 172, comma sesto, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, nel disporre che gl’impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai RAGIONE_SOCIALE e da altri RAGIONE_SOCIALE o enti pubblici fossero trasferiti, entro il 31 dicembre 2006, in concessione d’uso al gestore del servizio idrico integrato RAGIONE_SOCIALE‘Ambito territoriale ottimale nel quale ricadevano in tutto o per la maggior parte i territori serviti, richiedeva comunque l’adozione di un apposito piano da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa tutela del territorio, sentite le regioni, le province e gli enti interessati. Tale disposizione, entrata in vigore il 29 aprile 2006, doveva ritenersi idonea ad escludere l’applicabilità del comma 15bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale, nel prevedere la cessazione al 31 dicembre 2006 RAGIONE_SOCIALE concessioni rilasciate con procedura diversa dall’evidenza pubblica, faceva espressamente salvo il caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori stabilissero un congruo periodo di transizione al nuovo sistema: non a caso, d’altronde, il comma 15bis fu successivamente modificato dall’art. 15 del d.l. n. 223 del 2006 (introdotto dRAGIONE_SOCIALE legge di conversione n. 248 del 2006, en-
trata in vigore il 12 agosto 2006), che, come si è detto, differì al 31 dicembre 2007 il predetto termine, relativamente al settore del servizio idrico integrato.
12.1. L’infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse al ritenuto differimento RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE concessioni al 31 dicembre 2007, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 172, comma sesto, del d.lgs. n. 152 del 2006, consentendo di escludere l’applicabilità al servizio idrico integrato del termine previsto dall’art. 113, comma 15bis , del d.lgs. n. 267 del 2000, indipendentemente dRAGIONE_SOCIALE riferibilità di tale disposizione a tutti i servizi locali, comporta l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE critiche rivolte RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, nella parte in cui ne ha escluso l’applicabilità al RAGIONE_SOCIALE, in virtù RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALEo stesso come ente pubblico economico esercente un’attività di rilevanza economica.
Trova infatti applicazione, al riguardo, il principio costantemente ribadito dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse ad una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre, il cui accoglimento non potrebbe comunque condurre RAGIONE_SOCIALE cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALEa prima (cfr. Cass., Sez. III, 26/02/2024, n. 5102; 14/02/2012, n. 2108; Cass., Sez. V, 11/05/2018, n. 11493).
L’infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse al ritenuto differimento RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE concessioni al 31 dicembre 2007, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 172, comma sesto, del d.lgs. n. 152 del 2006, consentendo di escludere l’applicabilità al servizio idrico integrato del termine originariamente previsto dall’art. 113, comma 15bis , del d.lgs. n. 267 del 2000, indipendentemente dRAGIONE_SOCIALE procedura seguita ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affidamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, comporta anche il rigetto RAGIONE_SOCIALE censure proposte con il quinto ed il sesto motivo, concernenti l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina RAGIONE_SOCIALE convenzione stipulata tra le parti, in ragione RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa stessa come contratto pubblico, ovvero del carattere generale degl’interessi perseguiti dRAGIONE_SOCIALE normativa sopravvenuta.
E’ parimenti infondato il settimo motivo, avente ad oggetto la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa convenzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma primo, del d.l. n. 223 del 2006.
Tale disposizione, volta ad evitare alterazioni o distorsioni RAGIONE_SOCIALEa concorrenza e del mercato e ad assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, nel vietare alle «società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali», lo svolgimento di «prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara», si riferisce infatti (nel testo, applicabile ratione temporis RAGIONE_SOCIALE fattispecie in esame, anteriore alle modificazioni introdotte dall’art. 18, comma 4septies , del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dRAGIONE_SOCIALE legge 28 gennaio 2009, n. 2) esclusivamente alle società «costituite per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione RAGIONE_SOCIALEa loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dRAGIONE_SOCIALE legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza». Essa non è pertanto applicabile RAGIONE_SOCIALE società ricorrente, la quale, come correttamente rilevato dRAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, non ha ad oggetto lo svolgimento di un’attività di supporto alle funzioni amministrative interne del RAGIONE_SOCIALE, ma un’attività rivolta all’esterno RAGIONE_SOCIALEo stesso, consistente nell’erogazione al pubblico del servizio idrico.
Il divieto in questione colpisce infatti le società pubbliche strumentali alle Amministrazioni regionali o locali che esercitano attività amministrativa in forma privatistica, e non anche le società costituite o partecipate per la RAGIONE_SOCIALE di servizi pubblici locali esercenti attività d’impresa per conto di enti pubblici: in quanto introdotto al fine di separare le due sfere di attività, in modo tale da evitare che un soggetto che svolge attività amministrativa possa esercitare allo stesso tempo attività d’impresa, beneficiando dei privilegi dei quali può godere come Pubblica Amministrazione, esso costituisce una norma a carattere eccezionale, che dev’essere interpretata in stretta aderenza al suo dato letterale, senza possibilità alcuna di applicazione oltre i casi in essa previsti (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 4/08/2011, n. 17; Cons. Stato, Sez. V, 25/ 07/2014, n. 3963; 13/04/2012, n. 2119; 29/12/2011, n. 6974).
15. E’ altresì infondato l’ottavo motivo, riguardante la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa convenzione per effetto del trasferimento all’ATO n. 2 RAGIONE_SOCIALEa titolarità dei beni concessi in comodato d’uso e RAGIONE_SOCIALEa stipulazione di un’altra convenzione con il nuovo titolare.
E’ pur vero, infatti, che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 2 del 1997, la costituzione e l’insediamento RAGIONE_SOCIALE‘ente di RAGIONE_SOCIALE avrebbero dovuto comportare la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio, da parte degli enti locali associati, RAGIONE_SOCIALE funzioni individuali attinenti ai propri servizi idrici, e l’avvio RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE stesse in forma associata, attraverso l’ente RAGIONE_SOCIALE, in favore del quale l’art. 8, comma quarto, prevedeva l’assegnazione in uso o in comodato gratuito RAGIONE_SOCIALE opere, degl’impianti e RAGIONE_SOCIALE canalizzazioni. Tale disciplina è stata peraltro innovata parzialmente dal d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, pur ribadendo che «gli enti locali, attraverso l’ente di governo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 148, comma prima, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta RAGIONE_SOCIALEa forma di RAGIONE_SOCIALE, di determinazione e modulazione RAGIONE_SOCIALE tariffe all’utenza, di affidamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e relativo controllo» (art. 142, comma primo), e precisando che «l’Autorità d’RAGIONE_SOCIALE è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun RAGIONE_SOCIALE territoriale ottimale delimitato dRAGIONE_SOCIALE competente regione, RAGIONE_SOCIALE quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed RAGIONE_SOCIALE quale è trasferito l’esercizio RAGIONE_SOCIALE competenze ad essi spettanti in materia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risorse RAGIONE_SOCIALE» (art. 148, comma primo), ha previsto che «gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio, ai sensi degli artt. 822 e ss. cod. civ. e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dRAGIONE_SOCIALE legge» (art. 143, comma primo), disponendo che «le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di proprietà degli enti locali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dRAGIONE_SOCIALE convenzione e dal relativo disciplinare» (art. 153, comma primo).
L’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale, nel dettare la disciplina transitoria, prevedeva inoltre, al comma quarto, che i RAGIONE_SOCIALE acquedottistici di cui RAGIONE_SOCIALE legge regionale 16 settembre 1987, n. 66 e ss. avrebbero continuato a gestire i servizi loro affidati fino all’organizzazione del servizio idrico integrato, aggiungendo che gli organi esecutivi sarebbero rimasti in carica fino all’affidamento del servizio al nuovo soggetto gestore. Nell’applicazione di tale disposizione, occorre inoltre tenere conto RAGIONE_SOCIALEa sopravvenienza del già citato art. 172,
comma sesto, del d.lgs. n. 152 del 2006, che subordinò all’adozione di un apposito piano da parte del Presidente del Consiglio dei ministri il trasferimento al gestore del servizio idrico integrato degl’impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai RAGIONE_SOCIALE e da altri RAGIONE_SOCIALE o enti pubblici, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del d.l. n. 223 del 2006, anch’esso citato, che, limitatamente al servizio idrico integrato, differì al 31 dicembre 2007 il termine del 31 dicembre 2006, previsto dall’art. 113, comma 15bis , del d.lgs. n. 267 del 2000 per la cessazione RAGIONE_SOCIALE concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica.
Avuto riguardo RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALE vicende inerenti al trasferimento degl’impianti acquedottistici, determinata dRAGIONE_SOCIALE successione e dRAGIONE_SOCIALE giustapposizione RAGIONE_SOCIALE predette disposizioni, non può ritenersi meritevole di censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso che l’eventuale mutamento RAGIONE_SOCIALEa titolarità dei beni affidati in comodato d’uso RAGIONE_SOCIALE società ricorrente per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘acquedotto di Balzone potesse interferire RAGIONE_SOCIALEa validità e l’efficacia RAGIONE_SOCIALEa convenzione stipulata tra le parti, non essendo stato dimostrato che a seguito del trasferimento dei beni all’RAGIONE_SOCIALE il CSI non avesse più adempiuto l’obbligo di metterli a disposizione RAGIONE_SOCIALEa CAM ai fini RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘impianto. Considerato infatti che RAGIONE_SOCIALE data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 gl’impianti gestiti dai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dei quali l’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 2 del 1997 aveva previsto l’assegnazione in uso o in comodato in favore degli enti d’RAGIONE_SOCIALE, non erano stati ancora trasferiti a questi ultimi, tanto da rendersi necessaria a tal fine la predisposizione di un apposito piano, non ancora approvato all’epoca dei fatti, non può ritenersi che al mutamento RAGIONE_SOCIALEa titolarità previsto dRAGIONE_SOCIALE legge avesse fatto riscontro automaticamente la perdita RAGIONE_SOCIALEa disponibilità degl’impianti da parte del RAGIONE_SOCIALE, il quale ne aveva conservato la RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, quarto comma, RAGIONE_SOCIALEa legge regionale, con la conseguenza che da un lato non poteva considerarsi cessata l’efficacia RAGIONE_SOCIALEa convenzione stipulata con la RAGIONE_SOCIALE, e dall’altro non poteva ritenersi provata la legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a concedere in comodato gl’impianti.
Nel lamentare la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta stipulazione di una nuova convenzione con l’RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente si è d’altronde limitata ad eviden-
ziare il proprio obbligo di relazionarsi con l’ente d’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di nuovo titolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, insistendo sul trasferimento previsto dRAGIONE_SOCIALE normativa sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE stipulazione RAGIONE_SOCIALEa precedente convenzione e negando la successione RAGIONE_SOCIALE‘ATO nella posizione contrattuale del CSI, ma omettendo di considerare che la legittimazione a concedere un bene in comodato non spetta esclusivamente al proprietario, bensì a chiunque ne abbia la disponibilità di fatto in base ad un titolo non contrario a norme di ordine pubblico (cfr. Cass., Sez. II, 9/10/2020, n. 21853; Cass., Sez. VI, 20/12/ 2017, n. 30550; 10/07/2014, n. 15788), ed astenendosi inoltre dal riportare nel ricorso il contenuto RAGIONE_SOCIALEa nuova convenzione, almeno nelle parti salienti, con la conseguenza che le censure risultano, sotto tale profilo, prive di specificità.
16. Non merita infine accoglimento neppure il nono motivo, avente ad oggetto l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Come riconosce la stessa difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, nel dichiarare inammissibile la chiamata in causa, per difetto RAGIONE_SOCIALEa necessaria autorizzazione del giudice, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui, non verificandosi, nel giudizio di opposizione, alcuna inversione RAGIONE_SOCIALEa posizione sostanziale RAGIONE_SOCIALE parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto, l’opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può provvedere direttamente RAGIONE_SOCIALE sua citazione in giudizio, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, la relativa autorizzazione; la mancanza RAGIONE_SOCIALEa stessa determina la nullità RAGIONE_SOCIALEa chiamata in causa, che non può ritenersi sanata dRAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio del terzo, giacché la regola RAGIONE_SOCIALEa sanatoria per il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere sia stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l’atto da non compiere, con la conseguenza che il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo produrre un effetto sanante (cfr. Cass., Sez. III, 12/03/2024, n. 6503; Cass., Sez. VI, 30/07/2020, n. 16336; Cass., Sez. I, 29/10/2015, n. 22113).
Nel sollecitare una rimeditazione di tale orientamento, la difesa RAGIONE_SOCIALEa ri-
corrente non è in grado di addurre ragioni convincenti, insistendo in particolare RAGIONE_SOCIALEa natura ordinaria del giudizio di opposizione e RAGIONE_SOCIALE‘identità RAGIONE_SOCIALEa posizione sostanziale RAGIONE_SOCIALE parti, che costituiscono proprio la premessa logicogiuridica del principio contestato, nonché RAGIONE_SOCIALE‘allungamento dei tempi di introduzione del giudizio conseguente all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 269 cod. proc. civ., senza considerare che la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione non trova giustificazione nella mera finalità di consentire il differimento RAGIONE_SOCIALEa prima udienza, che ne costituisce piuttosto la conseguenza, ma nell’esigenza di consentire al giudice di valutare l’effettiva necessità RAGIONE_SOCIALE‘estensione del contraddittorio al terzo, in relazione alle difese svolte dall’opponente.
17. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 18/12/2024