Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32478 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32478 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16649-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDICOGNOME, presso RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
Oggetto
R.G.N. 16649/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/09/2023
CC
avverso la sentenza n. 47/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 31/01/2020 R.G.N. 799/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Salerno con la sentenza in atti ha rigettato il reclamo proposto da COGNOME confermando la sentenza ex art. 1, comma 57 l. n. 92/2012 che aveva riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara;
avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME con tre motivi a cui ha resistito con controricorso la Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara;
nel corso del giudizio, in data 18.9.2023, prima dell’udienza in camera di consiglio, le parti hanno depositato l’atto con cui le stesse hanno raggiunto un accordo per la definizione transattiva delle liti tra di esse pendenti alle condizioni ivi stabilite, anche in relazione al regolamento delle spese legali e processuali.
secondo quanto risulta dalle premesse le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione transattiva delle liti tra di esse pendenti alle condizioni stabilite nel testo dell’accordo, anche in relazione al regolamento delle spese legali e processuali;
va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere ( Sez. Un. sentenza n. 8980 del 11/04/2018), mentre nulla deve essere disposto in relazione alle spese processuali;
va invece dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del